Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-04-2011, n. 9193 Società

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito di indagini della Guardia di Finanza in data 12-12-1996 l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma notificava alla società M.A.I.A – Macchine Agricole Industriali Automezzi s.p.a. avviso di accertamento con il quale rettificava in aumento il reddito della società per l’anno 1990, a fini IRPEG ed ILOR, ritenendo non deducibili varie tipologie di costi dichiarati come tali dalla contribuente.

La società impugnava l’avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sostenendo la infondatezza di tutti i rilevi dell’Ufficio. La Commissione accoglieva il ricorso.

Appellava l’Ufficio, in relazione a due rilievi dell’accertamento, relativi ai costi di rappresentanza e ai costi ritenuti non inerenti, facendo acquiescenza sugli altri punti.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza n. 18/27/05 in data 17-2-05, depositata il 22/2/2005, rigettava il gravame, confermando la decisione impugnata.

Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione il Ministero della Economia e delle Finanze e la Agenzia delle Entrate, con due motivi.

Resiste la società con controricorso.
Motivi della decisione

Deve essere preliminarmente rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero della Economia e della Finanze: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di Roma della Agenzia delle Entrate, successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia.

Le spese relative a detto ricorso devono essere compensate tra le parti, per la obbiettiva incertezza esistente all’epoca della successione tra i citati enti.

Con il primo motivo la Agenzia deduce violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., ed inoltre vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Premesso in fatto che la società aveva stipulato due accordi con altra società fornitrice per la distribuzione alla propria clientela, in forma gratuita, di due riviste denominate (OMISSIS) e che la Commissione aveva ritenuto che i relativi costi erano stati correttamente dedotti dalla società ai fini della determinazione del reddito in quanto spese di pubblicità, espone che mentre l’assunto era condivisibile in relazione alla rivista " Relazioni Sud" in quanto rivista che illustrava ai clienti informazioni sulle caratteristiche dei macchinari prodotti dalla società, stimolando così la domanda dei consumatori, tale non era in relazione all’altra rivista, nella quale mancava ogni nesso con la attività svolta dalla società, trattando avvenimenti economici finanziari e culturali con conseguente assenza di messaggio pubblicitario e mancata inerenza delle spese relative, quindi non deducibili. Lamenta ancora la apoditticità della motivazione della Commissione che non teneva conto dei rilievi svolti in appello dall’Ufficio.

Con il secondo motivo, deduce violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 65 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Espone che la Commissione aveva ricompreso nell’ambito del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 65 ( TUIR) le spese sostenute dalla società per viaggi del personale all’estero e beni e servizi offerti gratuitamente ai dipendenti, che invece ad avviso dell’Ufficio erano da qualificarsi atti di liberalità, con indeducibilità delle relative spese.

La società in controricorso sostiene la infondatezza delle argomentazioni dell’Ufficio.

Il primo motivo è infondato.

La Commissione ha motivato la natura pubblicitaria delle riviste inviate alla clientela con una citazione letterale del P.V.C., della Guardia di Finanza sulle cui risultanze è basato l’accertamento, in cui si afferma che "entrambe le riviste illustrano ai clienti la attività della MAIA ed in particolare forniscono informazioni di carattere generale sui macchinari nuovi ed usati, commercializzati dalla stessa".

Nè si può ritenere la frase in via immediata un refuso od un errore nella citazione, sia perchè l’Ufficio non lo rileva, sia in relazione alle osservazioni della società in controricorso, secondo cui la rivista "(OMISSIS)" era inviata in quanto forniva alla clientela informazioni sulle offerte di finanziamento per acquisti di prodotti della società ed informazioni sulla applicazione della cd.

"Legge Sabatini" ugualmente rilevanti allo stesso fine.

Ne consegue che non vi è alcuna violazione di legge in quanto anche la distribuzione della rivista "(OMISSIS)" è ritenuta dal giudice di appello con motivazione congrua avente finalità obbiettivamente pubblicitarie, nè la motivazione in fatto appare censurata in modo idoneo, in quanto le affermazioni dell’Ufficio sulla diversa natura della rivista in questione sono generiche e del tutto carenti di autosufficienza.

Il secondo motivo è inammissibile.

Infatti l’Ufficio eccepisce unicamente violazione di norma di diritto inesistente in quanto la Commissione elenca una serie di categorie di spese che indubbiamente, ove inerenti, sono ricomprese nell’art. 65 citato, laddove omette di censurare la decisione sotto il profilo del difetto di motivazione, esponendo peraltro argomentazioni di mero fatto tendenti ad una rivalutazione del materiale probatorio non ammissibile in sede di legittimità.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero delle Finanze e compensa le relative spese; rigetta il ricorso della Agenzia, che condanna alla rifusione della spese a favore del contribuente, liquidate in Euro 6000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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