Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-01-2011) 01-03-2011, n. 7964 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia di colpevolezza di S.L. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, a lui ascritto per avere illecitamente coltivato e detenuto, per la cessione a terzi, piante di cannabis, hashish e cannabis.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva dedotto che la sostanza stupefacente era destinata ad uso personale e chiesto, in subordine, la concessione delle attenuanti generiche prevalenti con conseguente riduzione della pena inflitta.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per vizi di motivazione.
Motivi della decisione

Con due mezzi di annullamento il ricorrente denuncia difetto di motivazione in relazione ai motivi di gravame con i quali era stata contestata l’affermazione di colpevolezza e la concessione delle attenuanti generiche.

Sul primo punto si osserva che il giudice, prima di emettere sentenza di condanna, deve valutare tutti gli elementi, escludendo il "ragionevole dubbio" previsto dalla modifica legislativa.

Sul secondo punto si deduce che la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche senza alcuna motivazione ed omettendo addirittura di prenderla in considerazione.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il primo motivo di ricorso si palesa assolutamente generico, e perciò inammissibile, non essendo state indicate le ragioni per le quali il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere sussistente un ragionevole dubbio ostativo alla affermazione di colpevolezza dell’imputato, nè vengono denunciati specifici vizi di motivazione sul punto.

Peraltro, la sentenza impugnata, in ordine alla affermazione di colpevolezza, non si è limitata a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, già di per sè esaustiva, ma ha puntualmente osservato che la detenzione della droga, a fini di spaccio e non per uso personale, come dedotto dall’appellante, è provato dal dato quantitativo della stessa e dalla detenzione di strumenti specifici atti al confezionamento di dosi della sostanza stupefacente.

Il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato.

La Corte territoriale non ha affatto ignorato la richiesta dell’appellante di concessione delle attenuanti generiche, essendo stato puntualmente rilevato nella sentenza che le predette attenuanti non possono essere concesse all’imputato, risultando la pena congruamente, e addirittura in misura benevola, ancorata alla gravità del fatto in relazione al numero delle dosi ricavabili dal quantitativo di droga sequestrato.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c.. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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