Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-04-2011, n. 9189 Atti e contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

rilevato che a seguito dell’acquisto di un immobile sito in Milano, piazza Santo Stefano, la srl Vimo Iniziative ha provveduto al pagamento dell’imposta di registro nella misura del 3% del valore del bene;

che successivamente, però, l’Ufficio ha preteso il versamento di una maggiore somma in conseguenza dell’applicabilità della superiore aliquota del 7%; che la srl Vimo Iniziative ed il suo legale rappresentante O.C. hanno impugnato il relativo avviso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, insistendo per l’applicabilità della minore aliquota perchè tratta vasi d’immobile soggetto al vincolo di cui alla L. n. 1089 del 1939, art. 21 (e succ. sostiene il giudice adito ha accolto il ricorso e l’Ufficio si è gravato alla Commissione Regionale, che ha però rigettato l’appello in quanto la tesi dell’Amministrazione (e della Suprema Corte) secondo la quale "le agevolazioni fiscali spetta(va)no solo agli immobili di interesse artistico, storico o archeologico e non anche (a) quelli soggetti ai vincoli di cui alla L. n. 1089 del 1939, art. 21 (ora D.Lgs. n. 490 del 1999)", non era "condivisibile, atteso che i vincoli imposti dalla normativa ( D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 49) con prescrizioni di tutela indiretta (era)no tali da fare assimilare questi ultimi ai primi quanto alle notevoli limitazioni per le eventuali opere cui possono essere sottoposti";

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e difetto di motivazione su punto decisivo della controversia;

che la srl Vimo Iniziative e l’ O. hanno resistito con separati controricorsi con i quali hanno entrambi sostenuto la infondatezza della doglianza avversa ed, il solo O., anche il proprio difetto di legittimazione in considerazione del fatto che l’Ufficio non gli aveva notificato l’atto di appello nè egli si era costituito nel giudizio di secondo grado;

che tale ultima eccezione è fondata, risultando effettivamente dagli atti che l’ O. non si è costituito in giudizio e che nella richiesta dell’autorizzazione ad impugnare è stata menzionata solamente la Vimo che, d’altro canto, è l’unica controparte indicata nell’atto di appello e nella sua notificazione, effettuata per l’appunto alla (sola) Vimo presso lo studio Turati e Corazza; che il ricorso proposto contro l’ O. va dichiarato, pertanto, inammissibile, mentre per quanto riguarda quello contro la Vimo, concernente l’individuazione dell’aliquota applicabile nel caso di specie, non si ravvisa motivo per discostarsi dai principi più volte ribaditi da questa Suprema Corte, che anche con riferimento ad imposte diverse da quella di registro ha ripetutamente escluso la estensione dei benefici di legge agli immobili soggetti al solo vincolo indiretto di cui all’allora L. n. 1089 del 1939, art. 21 (C. Cass. 2001/635, 2005/10859, 2008/6328 e 2008/25703);

che in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio degli atti ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia;

che stimasi equo compensare per intero fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e di quelli di merito.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso proposto contro l’ O., accoglie quello contro la srl Vimo Iniziative, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, compensando per intero fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e di quelli di merito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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