Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-04-2011, n. 9187 Atti e contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 18.4.2006 è stato notificato a Z.D., T. R. e "AGI Sas di Spolverin Assunta & Co." un ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 2.3.2005), che ha accolto l’appello delle parti contribuenti contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 157/25/2002, che aveva respinto il ricorso della medesime parti contribuenti avverso avviso di liquidazione e rettifica con cui l’Amministrazione Finanziaria aveva rideterminato, ai lini delle imposte complementari INVIM e di registro, il valore delle quote di proprietà dei terreni edificabili oggetto di due distinte compravendite (che avevano ad oggetto anche cessione di ulteriori beni, non oggetto rettifica) stipulate con un unico atto registrato in data 20.10.1999, atto nel quale la Z. risultava essere venditrice ed il T. e la Agi sas risultavano essere acquirenti.

Non hanno svolto attività difensiva i contribuenti.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 11.1.2011, in cui il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con avviso di rettifica e liquidazione sono stati rideterminato i valori finali dei diritti immobiliari oggetto dell’atto di vendita sia alla data del 31.12.1992 che alla data di cessione. Le impugnazioni del provvedimento impositivo sono state rigettate dalla CTP di Milano ma gli appelli separatamente proposti dalle parti contribuenti e poi riuniti nel corso del secondo grado di giudizio – sono stati accolti dalla CTR di Milano con la sentenza qui impugnata, che ha annullato l’avviso di rettifica e liquidazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che l’avviso di accertamento impugnato dovesse considerarsi "motivato solo apparentemente" e con indicazione "di stile" in relazione al criterio di liquidazione adottato, non supportato da alcun elemento certo, quale non potrebbe considerarsi il rilievo che "è stato tenuto conto dei prezzi di compravendite recenti per beni similari", elemento di carattere puramente indiziario. In specie non era stato tenuto conto della circostanza che il cespite era gravato da servitù idonea a influenzarne il valore venale.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con tre motivi d’impugnazione e – dichiarato il valore della causa nella misura di Euro 6.650,86 – si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente provvedimento in punto di spese.
Motivi della decisione

5. Questione preliminare.

Preliminarmente necessita rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero delle Finanze.

Quest’ultimo non è stato parte del processo di appello (instaurato dopo il 1 gennaio 2001 – data di inizio dell’operatività delle Agenzie fiscali – dal solo Ufficio locale dell’Agenzia) sicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente grado.

Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza di questa Corte in tal senso si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

6. I motivi d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4". Il ricorrente si duole di omesso rilievo "ex officio" del carattere di novità della censura formulata in atto di appello per la prima volta dagli appellanti e relativa alla "pretesa rilevanza di specifiche circostanze di fatto (vincoli di servitù gravanti sul terreno), a loro dire idonee ad inficiare l’accertamento nella sostanza".

Il secondo motivo di impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica:"Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3". li ricorrente si duole che sia stata ritenuta inidonea la motivazione del provvedimento impositivo.

Il terzo motivo di impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica:"Contraddittoria e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 ".

I ricorrente si duole dell’insoddisfacente motivazione circa il punto decisivo "di quale debba intendersi il contenuto minimo dell’avviso di rettifica".

Per la sua assorbente valenza rispetto agli altri motivi di impugnazione deve essere preliminarmente esaminato il secondo motivo, che si atteggia a "questione più liquida".

Con tale motivo il ricorrente si duole della violazione dei richiamati artt. 51 e 52 nella parte in cui gli stessi determinano il contenuto minimo della motivazione dei provvedimenti di rettifica e liquidazione del valore corrente di beni immobili, ai fini della tassazione. Se ne riportano le prescrizioni nelle parti qui rilevanti:

Art. 51 (comma 3):

Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l’ufficio del registro, ai fini dell’eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonchè ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.

Art. 52. 1. L’ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui all’art. 51, commi 3 e 4 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, prevede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni.

2. L’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l’indicazione de valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all’articolo 51 in base ai quali è stato determinato, l’indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonchè dell’imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso.

Art. 2-bis. La motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.

Interpretando le anzidette disposizioni di legge, questa Corte ha evidenziato in numerose occasioni che "In tema di imposta di registro ed INVIM, anche a seguito dell’entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando riservati a quest’ultima fase l’onere dell’Ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri" (per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25624 del 01/12/2006 con i numerosi precedenti ivi menzionati).

Nella specie di causa il giudice di secondo grado ha ritenuto "apparente" (e perciò di fatto mancante) la motivazione del provvedimento impositivo, pur dando atto che nel provvedimento era stato specificato che l’Ufficio aveva fatto utilizzo del criterio del paragone a beni similari compravenduti, ed ha perciò argomentato in ragione dell’insussistenza del contenuto minimo della motivazione del provvedimento impositivo, in tal modo realizzando sostanziale violazione delle specifiche norme di legge (contenute nelle disposizioni sopra trascritte) che – ai fini della idoneità della motivazione dei provvedimenti impositivi qui in esame – impongono la semplice enunciazione del criterio astratto valorizzato ai fini della rideterminazione del valore di mercato dell’immobile, salva la rimessione alla fase contenziosa del vaglio in concreto della fondatezza della pretesa di attribuzione di un maggior valore. Non avendo il giudicante sorretto il proprio convincimento con riferimento a concrete carenze probatorie in cui potrebbe essere incorso l’Agenzia nella fase contenziosa ma proprio ed esclusivamente con riferimento all’idoneità della motivazione del provvedimento, con specifico riferimento alla sufficienza dell’indicazione del criterio valorizzato per la stima, egli è incorso in violazione del parametro di legittimità del provvedimento impositivo fissato nella norma.

La sentenza della Commissione Regionale deve essere perciò cassata, con rimessione della causa ad altra sezione dello stesso organo giudiziario, affinchè rinnovi l’apprezzamento in ordine alla corrispondenza tra il valore di mercato e quello determinato nel provvedimento impositivo, in conformità alla domanda proposta dalla parte allora appellante.

Il giudice del rinvio provvederà anche in riferimento alle spese di lite del presente grado di cassazione.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero delle Finanze e compensa tra le parti le relative spese di lite.

Accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Regionale di Milano che provvederà anche in relazione alle spese del presente grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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