Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-04-2011, n. 9185 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 27.3.2006 è stato notificato a C.M. ed altri 3 un ricorso del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 9.2.2005), che ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Terni n. 203/03/2000, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso avviso di liquidazione dell’imposta (INVIM e registro).

I contribuenti non hanno svolto attività difensiva.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 11.1.2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il menzionato avviso di liquidazione l’Ufficio aveva preteso il pagamento dell’INVIM (liquidata al 31.12.1992) e della tassa di registro dovute in relazione alle vendite effettuate, da parte degli odierni resistenti, con atto di data 16.12.1994, di due distinti appartamenti (entrambi in comune di (OMISSIS)) a favore di due distinte parti acquirenti. In entrambi gli atti di vendita le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della disciplina del D.L. n. 70 del 1988, art. 12 convertito nella L. n. 154 del 1988. Gli acquirenti avevano poi pagato le imposte di registro ma i venditori avevano impugnato il provvedimento avanti alla CTP di Terni che aveva accolto il ricorso annullando l’avviso di liquidazione sul presupposto che fosse intervenuta decadenza del potere impositivo. L’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria è stato disatteso dalla CTR di Perugia.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta avrebbe dovuto essere notificato nel termine di decadenza di due anni dal giorno del pagamento dell’imposta proporzionale (termine non rispettato) ed inoltre nel senso che – per ciò che concerne specificamente l’INVIM – alla data del 31.12.1992 l’immobile era risultato essere ancora in fase di ristrutturazione perchè danneggiato da terremoto, ed era già accatastato, anche se inabitabile.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico (ma complesso) motivo d’impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alla decisione nel merito della lite.
Motivi della decisione

5. Questione preliminare.

Preliminarmente necessita rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero delle Finanze.

Quest’ultimo non è stato parte del processo di appello (instaurato dopo il 1 gennaio 2001 – data di inizio dell’operatività delle Agenzie fiscali- dal solo Ufficio locale dell’Agenzia) sicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente grado.

Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza di questa Corte in tal senso si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

6. Il motivo d’impugnazione.

Il primo ed unico motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Violazione e falsa applicazione della L. n. 154 del 1988, art. 12 nonchè del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 (art. 360 c.p.c., n. 3). a) Con un primo profilo di censura la parte ricorrente assume che il giudice di appello ha fatto erroneo governo dell’art. 76 dianzi richiamato, senza avvedersi del fatto che – trattandosi di semplice avviso di liquidazione per effetto di un procedimento di valutazione automatica, e non di accertamento del valore venale di cui al menzionato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 1 bis detta norma prevede un termine triennale per la notifica, termine pacificamente non decorso.

La censura – preliminare in termini logici e perciò da esaminarsi a preferenza dell’altra – è fondata e da accogliersi.

Ed invero è consolidata giurisprudenza di questa Corte che: "In tema di imposta di registro, nel caso in cui il contribuente, nell’atto di trasferimento di immobile non ancora iscritto in catasto, abbia chiesto – ai sensi del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12 convertito nella L. n. 154 del 1988 – di volersi avvalere del criterio di valutazione automatica sulla base della rendita catastale, la maggiore imposta successivamente liquidata dall’ufficio, a seguito dell’attribuzione della rendita, ha natura principale (e non complementare), ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 42 dovendosi intendere per imposta "applicata al momento della registrazione" anche quella per la quale, come nel caso in esame, in detto momento sussista la mera individuazione concreta dei presupposti per la successiva quantificazione del tributo. Ne consegue che l’imposta suddetta deve essere richiesta, ai sensi del citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. a), entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dalla istanza di attribuzione della rendita" (Cass. sez. 5 Sentenza del 13/06/2002 n. 8418. Idem Cass. 23995/2008).

Non essendovi ragioni per modificare detto consolidato indirizzo, non resta che ritenere che l’esercizio della potestà impositiva è stato tempestivamente attuato dall’Ufficio, sicchè la pronuncia di primo grado (che ha giudicato sulla premessa dell’intervenuta decadenza della anzidetta potestà) sul punto deve rimanere cassata. b) Con ulteriore profilo di censura la parte ricorrente si duole del capo della decisione specificamente concernente l’INVIM, evidenziando che erano state le stesse parti "a chiedere l’applicazione della citata legge senza alcuna esclusione o condizione, stante anche l’indicazione nelle denunzie INVIM della consistenza e rendita in definizione". Nelle stesse denunzie erano state indicate spese di ristrutturazione ed erano stati dichiarati i rispettivi valori finali alla data del 31.12.1992.

La censura è inammissibile.

Se la pronuncia impugnata, sul capo della questione concernente la determinazione del valore finale ai fini INVIM, è motivata con esclusivo rilievo di considerazioni di fatto, allo stesso modo si atteggia sul punto il ricorso introduttivo di questo grado, con cui (a dispetto dell’epigrafe, intitolata alla violazione di legge) si argomenta sulla sola scorta di dati e considerazioni di fatto, posti in asserita contraddizione con quelli valorizzati dal giudice di secondo grado. E peraltro dati di fatto privi di riferimento alle fonti di prova da cui essi sarebbero stati estratti, sì che sul punto il ricorso appare difettoso anche del necessario requisito di autosufficienza.

Comunque, la modalità di formulazione della censura contrasta con il consolidato insegnamento di questa Corte in punto di requisiti delle censure fondate sull’esistenza di un vizio di violazione o falsa applicazione di legge. Si veda per tutte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005: "Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto – deducibile come motivo di ricorso per cassazione osservando il principio dell’indicazione analitica dei motivi di doglianza – si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalla norma di diritto applicabile al caso concreto e la relativa denunzia deve avvenire mediante la specifica indicazione dei punti della sentenza impugnata che si assumono essere in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza e/o dalla dottrina prevalente. Ne consegue che deve considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si censura come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile la censura con la quale il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione dell’art. 2733 cod. civ., secondo il quale la confessione resa dal danneggiante è liberamente apprezzata dal giudice con riferimento alle altre parti del processo, ma non contestava la corretta applicazione del principio, bensì si doleva dell’inesatta valutazione della confessione resa rispetto all’assicuratore)".

La pronuncia del giudice di secondo grado deve quindi essere cassata limitatamente alla dichiarata decadenza dell’esercizio del potere impositivo e perciò per quanto concerne il provvedimento di liquidazione dell’imposta di registro. Sul punto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso della parte contribuente.

La regolazione delle spese di lite è informata al principio della integrale compensazione, dovendosi tenere conto della reciproca soccombenza.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero delle Finanze e compensa tra le parti le relative spese di lite.

Accoglie il ricorso dell’Agenzia limitatamente al primo profilo di censura e – decidendo nel merito sul capo concernente la liquidazione dell’imposta di registro – rigetta il ricorso della parte contribuente. Dichiara inammissibile la censura relativa al capo della decisione concernente l’INVIM. Dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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