T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 28-02-2011, n. 1818 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2011 il Primo Ref. D D e uditi, ai preliminari, l’avv. E. E, in proprio ed in sostituzione dell’avv. A, per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato I. C per AIMA (ora AGEA).

Considerato che la parte ricorrente (in qualità di primo acquirente), con il ricorso in esame, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del giugno 1999 con cui AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale e l’importo del prelievo supplementare a carico dei produttori conferenti alla Latteria istante, per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

– che la predetta nota, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, è stata integralmente sostituita con nuove comunicazioni dell’AIMA, pervenute ai produttori interessati nel mese di ottobre 1999;

– che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dal difensore presente all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che la nota impugnata con l’impugnativa in esame non costituisce più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare, ora rinvenibile nelle note AIMA dell’ottobre 1999;

– che, peraltro, la giurisprudenza amministrativa (per tutte, Cons. St., sez. VI, n. 4134/2009 e n. 176/2010) afferma ormai costantemente che i primi acquirenti (come la ricorrente L.A.S.A.) non hanno interesse a proporre l’azione avverso le richieste di prelievo supplementare in quanto i reali debitori dell’imputazione sono i singoli produttori, dal che consegue la declaratoria di inammissibilità dell’impugnativa così proposta;

– che, in disparte quanto dedotto in punto di ammissibilità dell’impugnativa, il Collegio ritiene comunque che, nella fattispecie in esame, debba essere pronunciata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse anche in ragione di quanto dichiarato dal difensore presente alla udienza pubblica, mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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