T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 28-02-2011, n. 1817 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’avv. Maddalena Aldegheri ha chiesto, con nota depositata in udienza dall’avv. Ester Ermondi (in qualità di patrocinatore delegato), un rinvio della trattazione della causa così da poter formalizzare la rinuncia al mandato defensionale nel ricorso in esame e rimettere alla facoltà della parte ricorrente di indicare un nuovo difensore;

– che la richiesta di rinvio non può essere accolta in quanto, in disparte il fatto che la rinuncia al mandato non impedisce la trattazione della controversia ( art. 85 del codice di procedura civile), la ricorrente, come risulta dalla procura a suo tempo sottoscritta, è altresì difesa dall’avv. Amedeo Tonachella che, invece, seppure avvisato nei termini di legge, non ha rappresentato analoga esigenza dell’avv. Aldegheri;

– che, alla luce di quanto sopra, non è ipotizzabile un vulnus alle esigenze di difesa della parte ricorrente tale da giustificare un rinvio della trattazione della controversia;

– che, ciò premesso e passando all’esame della vicenda contenziosa, la parte ricorrente, con il presente ricorso, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del giugno 1999 con cui AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

– che la predetta nota, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, è stata integralmente sostituita con una nuova comunicazione dell’AIMA, pervenuta agli interessati nel mese di ottobre 1999;

– che, in ragione di quanto sopra, come peraltro rappresentato con riferimento ad analoghe controversie dal difensore presente all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che la nota impugnata con l’impugnativa in esame non costituisce più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare richiesto all’interessato, ora rinvenibile nella nota AIMA dell’ottobre 1999;

– che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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