Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-04-2011, n. 9183 Contenzioso tributario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 8.3.2006 è stato notificato a T.A. un ricorso del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 22.1.2005), che ha accolto l’appello della contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze n. 153/09/2002, che aveva disposto che gli avvisi di liquidazione dell’INVIM impugnati dovessero essere rinnovati in ragione della rendita attribuita all’immobile da altra e distinta decisione della CTP di Livorno.

La contribuente non ha svolto attività difensiva in questo grado di giudizio.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 11.1.2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con atto pubblico di data 29.9.1993 T.A. aveva ceduto a F.C. e Fo.Ro. un appartamento sito in (OMISSIS), atto in cui le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della previsione del D.L. n. 70 del 1988, art. 12 ai fini della liquidazione dell’INVIM e dell’imposta di registro. A seguito di attribuzione all’immobile della rendita catastale (in cifra pari a L. 1.785.000), l’Ufficio aveva adottato avviso di liquidazione di entrambe le imposte, avviso avverso il quale la parte acquirente aveva proposto due distinte impugnazioni, da una parte (avanti alla CTP di Firenze) contro l’Agenzia delle Entrate e dall’altra (avanti alla CTP di Livorno) contro l’Agenzia del Territorio, al fine di contestare preliminarmente, nella controversia promossa contro quest’ultima, la rendita attribuita all’immobile. La parte venditrice T., a sua volta, aveva proposto un solo ricorso (avanti la CTP di Firenze) avverso l’Agenzia delle Entrate, ivi limitandosi a far presente dell’esistenza della lite promossa dagli acquirenti ai fini della rideterminazione della rendita.

La controversia tra la parte acquirente e l’Agenzia del Territorio aveva poi trovato soluzione in una conciliazione stragiudiziale (e la rendita era stata fissata in L. 1.305.000 – Euro 673,98) sicchè la CTP di Firenze aveva riunito le liti promosse dalla parte venditrice e dalla parte acquirente, prescrivendo che gli avvisi di liquidazione impugnati da entrambe le parti avrebbero dovuto essere ricalcolati in base alla minore rendita già attribuita a mezzo della sentenza della CTP di Livorno che – pronunciando sull’impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita promossa dagli acquirenti – aveva preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti. Avendo poi la sola T. proposto appello alla CTR della Toscana contro tale decisione – sul presupposto che non le si potesse opporre la conciliazione giudiziale raggiunta tra l’Agenzia del territorio e gli acquirenti – l’appello era stato accolto, con il conseguente annullamento dell’avviso di liquidazione e la nuova determinazione della rendita in cifra pari ad Euro 488,05. 3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che – poichè la T. era rimasta estranea alla conciliazione intercorsa tra gli acquirenti e l’Agenzia del territorio-la rendita conseguentemente fissata non le si poteva applicare. La Commissione Regionale aveva poi rideterminato la rendita, in conformità alla richiesta della contribuente, tenendo conto del classamento assegnato in altro giudizio ad appartamento analogo a quello qui in considerazione.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico (ma complesso) motivo d’impugnazione e dichiarato il valore della causa "pari ad Euro da 5.200,00 a 26.000,00", si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese processuali.
Motivi della decisione

5. Questione preliminare.

Preliminarmente necessita rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero delle Finanze.

Quest’ultimo non è stato parte del processo di appello (instaurato dopo il 1 gennaio 2001 -data di inizio dell’operatività delle Agenzie fiscali – dal solo Ufficio locale dell’Agenzia) sicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente grado.

Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza di questa Corte in tal senso si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

6. Il motivo d’impugnazione.

Il primo ed unico (ma complesso) motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e, ove occorrer possa, n. 3. Contraddittoria ed in ogni caso insufficiente motivazione della pronuncia impugnata, in rapporto all’art. 360 c.p.c., n. 5". a) Con un primo profilo di censura, la parte ricorrente assume che il giudice di secondo grado avrebbe errato ad entrare nel merito della valutazione della rendita catastale, non rientrante nel thema decidendum ritualmente proposto, perciò violando il divieto di ultrapetizione. Nel giudizio di prime cure, infatti, la T. non aveva eccepito vizi propri dell’avviso di liquidazione ma la sola illegittimità "derivata" dell’atto impositivo, illegittimità che era stata "eliminata" dalla CTP di Firenze attraverso il rinvio alla determinazione della rendita contenuto nella sentenza della CTP di Livorno.

D’altronde la rendita (diversamente da come aveva erroneamente supposto la CTR di Firenze) era stata notificata anche alla T. a mezzo dell’avviso di liquidazione e quella avrebbe potuto e dovuto impugnarla (convenendo in giudizio l’Agenzia del Territorio), così come le sarebbe stato consentito a termini del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. In difetto di una impugnazione della rendita proposta nei confronti dell’Ufficio legittimato ed in difetto di specifici motivi di impugnazione della rendita stessa, l’unica rendita applicabile alla T. si sarebbe dovuta considerare quella contenuta nell’avviso di liquidazione.

La censura è fondata e deve essere accolta.

Occorre muovere dalla constatazione che il petitum dedotto nel primo grado di giudizio dalla ricorrente appare limitato al mero ambito dell’impugnazione del provvedimento di liquidazione dell’imposta e non per vizi suoi propri ma bensì in considerazione vuoi della non ancora intervenuta definitività dell’atto presupposto di determinazione della rendita (perchè sottoposto ad impugnazione da parte degli acquirenti) vuoi della difformità di detta rendita rispetto a quanto determinato in relazione ad immobili consimili.

Un tanto risulta non solo dalla narrativa del ricorso introduttivo di questo grado ma anche dalla stessa diretta verifica del ricorso introduttivo di primo grado proposto dalla T., atto che, ai fini dell’esame della questione controversa, questa Corte è tenuta ad esaminare onde poter comprendere quale estensione abbia avuto l’impugnazione dell’atto denominato "atto di liquidazione". Tale facoltà, è riconosciuta pacificamente a questa Corte quando si controverta in materia di vizi del processo, atteso che – ed entro tali limiti – la Corte di legittimità è anche Giudice del fatto (processuale). Sul punto basti il rinvio alla sentenza di questa Corte n. 15995 del 2000.

Risulta quindi dall’esame del menzionato atto che la controversia (promossa nei confronti della sola Agenzia delle Entrate) ha avuto come oggetto l’avviso di liquidazione dell’imposta, esclusivamente in rispetto alla legittimità del provvedimento di attribuzione della rendita catastale come atto presupposto, ma non anche quest’ultimo direttamente (ed infatti nel ricorso è chiesta la sola declaratoria di nullità dell’avviso di liquidazione).

Non mette conto però di vagliare quali siano state le ragioni che la parte ricorrente ha posto a fondamento dell’impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita. Quali che fossero, esse non avrebbero potuto determinare la fondatezza della doglianza svolta dalla contribuente. Ed infatti, la possibilità di impugnare l’atto di attribuzione della rendita nell’ambito del giudizio di impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta, riconosciuta al contribuente che venga a conoscenza dell’atto presupposto solo attraverso la notifica dell’avviso di liquidazione, non può, consentire di alterare le caratteristiche essenziali del contenzioso tributario e va con esse coordinata.

Al riguardo, occorre premettere che il contenzioso tributario è strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi (v. Cass. 20.398/05, 21.601/04, 18.271/04, 9754/03, 15.317/02) e, in particolare, di quelli enumerati al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 che scandiscono le varie fasi del rapporto d’imposta. Da tale strutturazione discendono poi alcuni corollari indefettibili.

Tralasciando il resto, ciò che conta peculiarmente evidenziare è che:

a) l’oggetto del giudizio tributario, è ineludibilmente circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti; ciò che, del resto, è positivamente confermato dalla previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, laddove prevede che "ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri". b) ciascuno degli atti autonomamente impugnabili non può che essere impugnato in giudizio nei confronti del soggetto che ha provveduto ad emanarlo (cfr. il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10), il quale deve essere chiamato in giudizio, quale parte necessaria, affinchè sia garantito il contraddittorio tra i titolari dei contrapposti interessi in lite. Per quanto qui più specificamente interessa, l’impugnativa di atti di classamento catastale non può che essere promosso nei confronti dell’ufficio che soprintende alle operazioni catastali (Agenzia del territorio), quali parti necessarie ed in esclusiva dotate di legittimazione a contraddire;

Ne discende che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile davanti al giudice adito, non reso oggetto di diretta ed idonea impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale. Al fine di non scardinare il sistema d’impugnazione degli atti autoritativi ed il correlativo regime di decadenza, nella giurisdizione di annullamento non è, infatti, consentita la disapplicazione (e, quindi, la cognizione meramente incidentale) di atti e provvedimenti che non siano di carattere normativo o generale (cfr. C. Stato, sez. 4, 123/2005 e 6258/2004) e di altri atti che siano, comunque, autonomamente impugnabili davanti al giudice adito.

Tornando alla fattispecie di cui ci si occupa, va evidenziato che nel giudizio instaurato nei soli confronti dell’Agenzia delle Entrate – a seguito della notifica di avviso di liquidazione che trovi quale presupposto un atto di classamento (precedentemente non notificato) – l’impugnativa dell’atto di attribuzione della rendita (che è atto autonomamente impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. f) non può avere ingresso nemmeno in prospettiva di delibazione meramente incidentale, al limitato scopo di valutare con valore di giudicato esclusivamente la legittimità dell’avviso di liquidazione.

Dai menzionati principi consegue insomma che il ricorso promosso dalla contribuente avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile sia per il difetto di una espressa diretta impugnazione dell’atto presupposto, sia per il fatto della omessa proposizione della lite nei confronti dell’Ute (oggi Agenzia del Territorio), che, avendo emanato l’atto, era il solo soggetto legittimato a contraddire in merito all’impugnativa dell’atto di classamento (nell’ambito di un autonomo giudizio ovvero del giudizio unitariamente incardinato anche ai fini dell’impugnativa dell’avviso di liquidazione).

Nè avrebbe potuto rimediarsi ad un simile difetto mediante integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c.. Il rapporto esistente tra l’impugnativa promossa avverso il provvedimento di classamento catastale dell’ufficio del territorio e quella avverso l’avviso di liquidazione del tributo determinato sulla base delle risultanze catastali, non configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario, data l’autonomia delle cause cui danno rispettivamente vita, determinata dalla non coincidenza delle parti nonchè dall’obiettiva diversità dei rapporti giuridici in contestazione e delle causae petendi (v. Cass. 18.271/04).

Il legame tra l’impugnazione di un atto presupposto e quella dell’atto che lo presuppone si risolve, infatti, in un mero vincolo di pregiudizialità logica e connessione impropria tra le relative controversie, che può dar luogo a simultaneus processus solo in via di riunione successiva ovvero di iniziale litisconsorzio facoltativo (ex art. 103 c.p.c., comma 1, ult. parte, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3).

Consegue, in definitiva, da ciò che fin qui si è detto che il giudice di secondo grado, esaminando nel merito la legittimità del provvedimento di attribuzione della rendita ha violato non solo del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 ma anche l’art. 10 dello stesso D.Lgs., di che la Corte (in difetto di espressa censura da parte della ricorrente Amministrazione) è abilitata a fare rilievo officioso alla luce del principio per cui "il rilievo del difetto di legittimazione" (nella specie, in capo all’Agenzia delle Entrate per ciò che concerne la controversia sull’atto presupposto) "va effettuato dal giudice d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, salvo il limite dell’eventuale formazione del giudicato interno" (sul punto Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27140 del 19/12/2006).

La pronuncia del giudice di secondo grado deve essere dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto integrale del ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta e relativi accessori.

La regolazione delle spese di lite è improntata alla regola della soccombenza, in riferimento a tutti i gradi di giudizio. Liquidazione al dispositivo.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero delle Finanze e compensa tra le parti le relative spese di lite.

Accoglie il ricorso dell’Agenzia e – decidendo nel merito – rigetta integralmente il ricorso della parte contribuente avverso ravviso di liquidazione dell’imposta e relativi accessori. Condanna la parte intimata a rifondere alla parte ricorrente le spese di questo grado, che si liquidano in Euro 2.700,00 oltre spese generali, se dovute, ed accessori di legge, nonchè le spese dei precedenti gradi di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 1.700,00 per onorari ed il resto per diritti, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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