T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 28-02-2011, n. 1831 Ricercatori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il proposto gravame gli odierni ricorrenti, tutti ricercatori confermati e professori aggregati presso l’intimato Ateneo, hanno impugnato la delibera, in epigrafe indicata, nella parte in cui dispone l’applicazione dell’art. 72, comma 11, della L. n.133/2008, così come successivamente modificata, ai ricercatori che abbiano raggiunto 40 anni di contribuzione ai fini pensionistici, anche ove non abbiano raggiunto l’età pensionabile, deducendo i seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art.72, c.11, del DL n.112/2008 in relazione a quanto dispongono gli artt.24, 85, 89, 91 della L. n.382/1980 sull’ordinamento universitario. Irragionevolezza e arbitrarietà della decisione impugnata a fronte dell’equiparazione fra le funzioni di docenza dei ricercatori e quelle dei professori ordinari e associati. Eccesso di potere per non aver considerato tale equiparazione;

2) Errata applicazione della norma di cui all’art.72, comma 11, del DL n.112/2008 e successive modificazioni in relazione all’art.34 del DPR 382/1980. Arbitrarietà e irragionevolezza sotto il profilo degli elementi di fatto e di diritto e ingiustificata disparità di trattamento nell’applicare norme difformi in situazioni identiche o quanto meno omogenee e dunque eccesso di potere;

3) Arbitrarietà nell’applicazione dell’art.72, c.11, del DL n.112/08 e smi ai ricercatori ricorrenti senza preventiva istruttoria che sorreggesse la decisione, così come dispongono i principi generali sulla buona amministrazione e in particolare le circolari applicative della norma stessa. Irragionevolezza e carenza dei presupposti;

4) Illegittimità conseguente a riconoscimento dell’illegittimità costituzionale dell’art.72, c.11, del DL n.112/2008 e smi ove lo si supponesse applicabile ai ricercatori confermatiprofessori aggregati per la violazione delle norme di cui agli artt.3, 33, 35, 36 e 97 della Costituzione.

Si sono costituite le intimate amministrazioni contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

In primis il Collegio prende atto della rinuncia al ricorso da parte dei dottori R.G., S.M., P.M., G.G. e F.P., così come dimostrato dalla documentazione a tal fine versata agli atti in data 2.2.2011.

Per quanto concerne la posizione degli altri ricorrenti il proposto gravame deve essere dichiarato inammissibile.

Al riguardo deve essere fatto presente che la contestata delibera del Senato Accademico si limita solamente a stabilire in via generale l’applicazione della normativa di cui all’art.72 della L. n.133/2008 ai ricercatori universitari, e, conseguentemente, non risulta di per sè essere immediatamente lesiva in assenza della successiva adozione del provvedimento attuativo della stessa con il quale viene definita la posizione di ciascun ricercatore.

Tale interpretazione risulta suffragata dalla circostanza che successivamente alla contestata delibera sono stati adottati i decreti rettorali, impugnati con ricorso straordinario, che hanno disposto il collocamento a riposo degli odierni ricorrenti.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6556 del 2010, come in epigrafe proposto, prende atto della rinuncia di alcuni degli attuali istanti e dichiara inammissibile il proposto gravame per quanto concerne gli altri ricorrenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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