T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 28-02-2011, n. 1825 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente ha partecipato alla gara indetta dall’A. ed in epigrafe indicata classificandosi al primo posto della graduatoria provvisoria.

A seguito dell’impugnativa proposta dalla C. spa della determinazione con cui era stata esclusa dalla suddetta gara e dell’ordinanza di questo Collegio che aveva accolto l’istanza cautelare, la stazione appaltante ha provveduto con la contestata determinazione a riammettere la C., collocando l’offerta della stessa al primo posto della graduatoria riformulata.

Tale provvedimento di riammissione, qualora dovesse essere ritenuto definitivo ed assunto in pretesa riforma della presupposta determinazione di esclusione per irregolarità della documentazione amministrativa, è stato impugnato con il gravame in trattazione affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:

Violazione dei principi che regolano l’istituto del contrarius actus e l’autotutela decisoria. Violazione del giusto procedimento. Inidoneità della determinazione assunta dalla Commissione di gara in data 17 febbraio 2010 a rappresentare un provvedimento di autotutela. Violazione degli artt.3, 7 della L. n.241/1990. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere.

Si è costituita l’intimata A. spa contestando genericamente la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 2.2.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

Il proposto gravame deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la spa C. anche se è stata riammessa alla gara de qua, ne è stata successivamente esclusa in quanto la sua offerta non aveva superato la fase di verifica dell’anomalia.

Ad abundantiam deve essere sottolineato che il suddetto gravame risulta essere anche inammissibile, qualora la gravata determinazione sia da interpretare secondo quanto prospettato dall’odierna istante.

Al riguardo il Collegio, in linea con il consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia, osserva che è solo con la definizione del procedimento di gara che la presenza di una ditta illegittimamente ammessa diviene idonea ad arrecare una concreta lesione alle ragioni di un’impresa concorrente e ciò sia con riferimento ad un’eventuale aggiudicazione disposta in favore di questa, sia con riferimento alla regolarità delle operazioni di gara (Tar Sicilia, CT, sez.III, n.2362/2008; Tar Campania, Na, Sez.I, n.9363/2006).

Poichè nella fattispecie in esame il procedimento della gara de qua non si era concluso all’atto della proposizione del gravame in trattazione, lo stesso per le ragioni di cui sopra deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.5926 del 2010, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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