Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-04-2011, n. 9181 ICI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Firenze la società Nuova Villa Val Verde srl. proponeva opposizione avverso tre avvisi di liquidazione, ai fini dell’Ici, corrisposta in misura inferiore per gli anni 1997 e 1998, e non versata del tutto per il 1999, che l’amministrazione del Comune di Firenzuola le aveva fatto notificare in base al classamento ed alla rendita risultanti al catasto, e relativi ad un immobile acquistato dalla stessa nel 1996 dalla precedente proprietaria società G.M.G. srl in liquidazione.

Essa esponeva che la rendita del bene era stata ritenuta erronea, tanto che il relativo avviso di accertamento, che si basava sulla stessa, era stato annullato, e ciò a seguito di impugnativa della venditrice, dalla medesima CTP con sentenza n. 216 del 22.5.2000;

pertanto gli atti impositivi non potevano fondarsi su quella medesima rendita, e perciò andavano annullati.

Il Comune non si costituiva per un dedotto disguido.

Quella commissione annullava gli avvisi con sentenza n. 33 del 2003.

Avverso la relativa decisione l’ente pubblico territoriale proponeva appello, cui la contribuente resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Toscana, la quale, dopo avere acquisito il dispositivo del successivo provvedimento, con cui veniva corretto l’errore della sentenza n. 216 del 2000, ha rigettato il gravame con pronuncia n. 11 del 31.3.2004, osservando che gli effetti di quella emessa nei confronti della società G.M.G. non potevano avere rilevo nel presente giudizio, trattandosi di soggetti differenti. Inoltre quel provvedimento di rettifica non riguardava il processo in corso, per le stesse ragioni, sicchè oltre a trattarsi di appello piuttosto vago, perchè privo della specificazione di precise censure alla sentenza di prime cure, inoltre era da ritenere che la situazione di errore nella classificazione dell’immobile fosse persistente.

Avverso questa pronuncia il Comune di Firenzuola ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, ed ha depositato due memorie in tempi successivi.

La società Nuova Villa Val Verde non ha svolto alcuna difesa.

L’agenzia del territorio ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Innanzitutto va esaminata la questione, avente carattere pregiudiziale, sollevata dalla controricorrente agenzia, secondo cui il ricorso nei suoi confronti è inammissibile, perchè chiamata in giudizio soltanto in sede di legittimità, con la conseguenza che la statuizione della CTR in ordine al classamento non può esserle opposta.

La prima parte dell’eccezione è fondata ed assorbente dell’altra.

Nel giudizio di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, costituente il presupposto di un diverso atto impositivo, come l’ICI nella specie, anch’esso impugnato, non sussiste litisconsorzio necessario fra l’agenzia del territorio ed il Comune, privo di autonoma legittimazione nella causa relativa alla rendita catastale. Infatti il provvedimento di attribuzione della stessa, una volta divenuto definitivo, vincola non solo il contribuente, ma anche l’ente impositore, tenuto ad applicare l’imposta unicamente sulla base di quella rendita, costituente il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta l’imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato. Invero l’eventuale contemporanea pendenza dei procedimenti di impugnazione dell’uno e dell’altro atto fa sorgere soltanto un vincolo di pregiudizialità logica del processo concernente l’attribuzione della rendita rispetto a quello avente ad oggetto l’atto di imposizione fiscale, con conseguente opportunità di una trattazione simultanea in via di riunione successiva ovvero di iniziale litisconsorzio facoltativo, o necessità di sospensione, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., del giudizio concernente l’atto di imposizione fondato sulla rendita catastale impugnata, fino alla definizione di quello relativo a tale rendita (In tal senso pure Cass. Sentenze n. 9203 del 18/04/2007, n. 26380 del 2006).

Pertanto il ricorso proposto nei confronti dell’agenzia va dichiarato inammissibile.

1) Col secondo motivo, che viene esaminato prima, stante il suo carattere preliminare, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 e 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 2 oltre che omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, giacchè la CTR non ha considerato che l’appellata era successore nella proprietà dell’immobile rispetto alla G.M.G., e quindi anche il provvedimento integrativo del 20.10.2003 per la correzione della sentenza n. 216 del 2000, aveva riflessi diretti nei confronti della cessionaria, sicchè il classamento pronunciato era opponibile anche ad essa.

Il motivo è fondato.

Invero in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, come nella specie, la perdurante legittimazione della parte che abbia perso la titolarità sostanziale del diritto ha – nei limiti in cui non residui una sua personale titolarità di taluno dei diritti oggetto del giudizio – portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell’effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio (V. pure Cass. Sentenze n. 8215 del 23/05/2003, n. 713 del 1995). Poichè poi la sentenza relativa alla rendita con la successiva integrazione del 23.10.2003, peraltro mai impugnata, aveva perciò efficacia diretta nei riguardi della Nuova Villa Val Verde, ne scaturiva che la CTR doveva delibare anche la censura relativa alla determinazione dell’imposta relativamente alla classe sesta assegnata, rispetto alla precedente settima, essendo ovviamente giudice di merito.

Sul punto perciò la sentenza impugnata, oltre a contenere una lacuna di statuizione, altresì non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

2) Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 2 nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la commissione tributaria regionale non ha considerato che con l’appello l’ente impositore aveva chiesto un pronuncia in ordine alla determinazione dell’imposta non solo per i primi due anni come differenza in più, ma anche per il 1999, per il quale nessun pagamento era stato effettuato dalla contribuente; e su tale specifica censura il giudice di seconde cure ha omesso ogni statuizione.

La censura rimane assorbita da quanto enunciato rispetto al motivo teste esaminato.

Ne deriva che il ricorso nei confronti della contribuente va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla commissione tributaria regionale della Toscana, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al suindicato principio di diritto.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensare quelle del presente nel rapporto tra il Comune e l’Agenzia, mentre tutte le altre saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell’agenzia del territorio, e compensa le relative spese; accoglie quello nel rapporto con l’intimata contribuente; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Toscana, altra sezione, per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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