Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-04-2011, n. 9180 ICI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con separati ricorsi alla commissione tributaria provinciale di Padova la società Viticoltori Riuniti dei Colli Euganei soc. coop. agr. rl. proponeva opposizione avverso l’avviso di accertamento per il 1993 e quelli di liquidazione per gli altri successivi sino al 1998 per l’Ici ed accessori pretesi dal Comune di Vo ‘ per fabbricati di sua proprietà. Essa deduceva che tale imposta era carente dei presupposti, atteso che si trattava di costruzioni rurali adibite allo stoccaggio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci, e costituiti da uve ed affini.

Instauratosi il contraddittorio, l’ente territoriale resistente contestava la fondatezza dei ricorsi introduttivi, dal momento che i fabbricati erano iscritti in catasto con categoria di opifici industriali e con relativa rendita, peraltro non impugnate; vi si commercializzavano prodotti acquistati anche presso terzi, ed inoltre essi appartenevano a soggetto diverso dai singoli proprietari dei terreni.

Quella commissione rigettava i ricorsi introduttivi, che riuniva.

Avverso la relativa decisione la contribuente proponeva appello, cui l’ente territoriale resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale del Veneto, la quale rigettava l’impugnazione, osservando che il tributo era dovuto, posto che i fabbricati erano di carattere industriale; appartenevano a soggetto diverso dai conferenti i prodotti, e si basava su categoria, classamento e rendita proposti dalla stessa cooperativa col sistema Docfa.

Contro questa pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, mentre il Comune ha resistito con controricorso, ed entrambi hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

Innanzitutto va esaminata l’eccezione, avente carattere pregiudiziale, di inammissibilità del controricorso per tardività, sollevata dalla ricorrente, per essere il medesimo stato notificato parecchio tempo dopo rispetto alla scadenza del termine di venti giorni da quella del deposito del ricorso, eseguita il 2.2.2004. Essa è fondata, posto che l’atto di resistenza è stato consegnato all’ufficiale giudiziario il 6.12.2005 per la notifica alla ricorrente, come è dato riscontrare dall’inerente cronologico apposto ad esso, e quindi dopo molto più di un anno e mezzo; con la conseguenza che di esso non può tenersi conto.

1) Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di diverse disposizione di legge, e segnatamente D.Lgs. n. 504 del 1992, D.L. n. 557 del 1993, in quanto la CTR non considerava che i fabbricati in questione erano di carattere rurale, e vi si compivano delle operazioni di manipolazione, trasformazione, conservazione e smercio dei prodotti agricoli dei soci, e solo in parte acquisiti presso terzi, sicchè esse costituivano la continuazione dell’attività agraria dei singoli coltivatori, soci della cooperativa, ciò in stretta connessione con la loro attività, tanto che tutta la legislazione succedutasi negli anni in sostanza ha via via riconosciuto la ruralità di tale tipo di fabbricati, ancorchè intestati a soggetti aventi una autonoma personalità giuridica, con un graduale processo di interpretazione autentica della precedente disciplina. Altrimenti si verificherebbe una doppia imposizione, atteso che anche i terreni dei soci sono tassati con l’Ici, per la quale si tiene conto dei fabbricati stessi.

Il motivo è infondato.

La questione di fondo, proposta col ricorso, è stata risolta da Cass., Sez. un., 18565/2009, secondo cui: "In tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23 bis, comma 1, conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo, assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato ad imposta".

Ed ancora: "In tema di ICI, l’applicabilità dell’esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni nella L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a) è subordinata, per i fabbricati non iscritti in catasto, all’accertamento dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 conv. L. n. 133 del 1994 e successive modifiche, accertamento questo che può essere condotto dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l’onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti.

Tra questi, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche egli immobili delle cooperative agricole che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci".

Ciò premesso, non è possibile allora condividere sia l’impostazione del ricorso introduttivo, sia quella successivamente illustrata nella memoria difensiva, che richiama, in particolare, l della legge 14/2009, Corte Cost. n. 227 del 2009, Cass., 5, 24299 (e 24300/2009, nonchè la più recente circolare dell’Agenzia del territorio n. 10933 del 26 febbraio 2010, atteso che si tratta di novella legislativa non applicabile retroattivamente, costituendo beneficio fiscale, per il quale la relativa disciplina non può che essere di stretta interpretazione.

In realtà, la sentenza della Corte Costituzionale si è limitata a dichiarare l’illegittimità della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 4, (che aveva negato il diritto alla restituzione dell’ICI, versata per annualità anteriori al 2008, ai destinatari delle disposizioni sulla ruralità degli immobili, di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, lett. i) introdotta dal D.L. n. 159 del 2007, art. 42 bis senza pronunziarsi sul sopravvenuto dalla L. n. 14 del 2009, comma 1 bis. Ai sensi e per gli effetti della L. n. 127 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a) deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, soltanto constatando il valore di interpretazione autentica della norma sopravvenuta, che non appariva in grado di risolvere i dedotti dubbi di costituzionalità, ma, semmai, li rafforzava.

Cass., 5, 24299 (e 24300)/2009, pure affermando che "non è oggetto di ICI il fabbricato della società cooperativa che, indipendentemente dalla sua iscrizione nel catasto fabbricati, è rurale in quanto utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci", riguarda pur sempre fabbricati inizialmente classificati D/7 e poi divenuti, appunto, D/10.

Cass., Sez.un., 18565/2009, enunciata in premessa, invece, ha preso atto del diritto vivente secondo cui "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il requisito della ruralità" del fabbricato, ai fini del trattamento agevolato, non esclude l’assoggettamento all’imposta, ma produce effetti solo ai fini dell’accatastamento e dell’eventuale attribuzione della rendita, poichè l’iscrizione nel catasto fabbricati e l’attribuzione della rendita costituiscono presupposti (contestabili unicamente nei confronti dell’organo preposto alle relative operazioni e non nei confronti del Comune) necessari e sufficienti ai fini dell’assoggettamento dell’immobile all’imposta stessa, senza che possano indurre a diversa conclusione il D.L. 10 dicembre 1993, n. 567, art. 9 (convertito in L. 26 febbraio 1994, n. 133) e successive modifiche e integrazioni di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, e al D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 (convertito in L. 29 novembre 2007, n. 222), che hanno influito sui criteri della classificazione catastale e dell’attribuzione della rendita, ma non hanno determinato la non assoggettabilità all’ICI del fabbricato qualificato come rurale" (Cass., 5, 15321/2008). Tale indirizzo è mantenuto fermo, fra le altre, da Cass., 5, 20632, 21163, 21274/2008, così ribadendo che, pure in presenza della norma interpretativa sopravvenuta, è necessaria, in caso di iscrizione in catasto, l’impugnativa dell’atto di classamento, mentre al giudice tributario è consentito l’accertamento incidentale del carattere rurale in discussione solo in ipotesi di immobili non iscritti. Con la conseguenza che, per i fabbricati iscritti, il Comune è tenuto ad applicare l’imposta secondo i criteri fissati nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, senza autonoma legittimazione alla impugnativa della rendita (Cfr., fra le altre, Cass., 5, 25678/2008, 15321/2008 citata, 9203/2007, 18271/2004), in sede tributaria – tanto che Cass. Sez. un., 675/2010 ha più di recente affermato le giurisdizione amministrativa nella controversia tra Comune ed Agenzia del territorio, per l’annullamento di un provvedimento di conferma della dichiarazione DOCFA presentata dal contribuente. E la possibilità, per il Comune stesso, di riconoscere l’esclusione dall’imposta per ruralità, in relazione ad immobili iscritti in catasto – affermata invece nella circolare più sopra richiamata "i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità di un immobile (…) sono del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile", oltre a rivelarsi incompatibile col rilevato difetto di legittimazione, risulterebbe, in via di principio, sovvertitrice dei criteri legali fissati nel citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2.

A tali criteri si è attenuta la sentenza impugnata, nella quale si da atto dell’accatastamento del complesso immobiliare in categoria D/1 sin al 1998, giusta anche la stessa proposta della Viticoltori e in D/10 solo da quello successivo. Da quanto precede discende che tutti gli altri motivi rimangono assorbiti, compreso quello attinente alla pretesa incostituzionalità della relativa disciplina, dal momento che il suindicato principio si sottrae ai dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto il carattere di fabbricato utilizzato per l’ulteriore fase produttiva dei prodotti agricoli e commercializzazione, non interferisce sui presupposti impositivi, nè crea ingiustificate disparità di trattamento, trattandosi di prelievo tributario che è correlato all’obiettiva esistenza dei fabbricati, non al profitto ricavabile con il suo godimento o con la sua cessione e che, inoltre, gravando sulla cooperativa proprietaria, segue il suo diritto, automaticamente trasferendosi, in caso di alienazione, sull’acquirente.

In ordine poi alle sanzioni e agli interessi va osservato che essi devono seguire la debenza del tributo non corrisposto ingiustamente per quanto sopra rilevato; nè si profilano situazioni di incertezza o buona fede che ne potessero escludere l’applicabilità, alla luce di tutte le pregresse considerazioni.

Infine quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore del controricorrente, e che liquida in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per onorario, oltre quelle prenotate a debito; alle generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *