T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 28-02-2011, n. 1841 Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e parti come da verbale di udienza;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti sono aspiranti studenti della Facoltà di medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Genova che il 4 settembre 2007 hanno sostenuto i test per l’ammissione al relativo corso di laurea, ed all’esito della quale si sono classificati rispettivamente C.N. al posto 231° della graduatoria con punti 44,25, B.M. al 244° posto con punti 43,75 e O.A. al 244° (nell’ordine 246°) posto con punti 43,75.

Premessa la complessa vicenda che ha caratterizzato gli esami di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso le relative Facoltà in tutta Italia nell’a.a. 2007/2008, circostanze che hanno portato il Ministero ad annullate due delle domande proposte ai candidati ed alla ripetizione delle prove in alcuni Atenei, viene proposta una serie di articolate censure contenute in dieci motivi in alcuni dei quali vengono reiterati rilievi già svolti in anteriori motivi sintetizzabili e ripartibili nei seguenti principali rilievi che i ricorrenti muovono all’operato dell’amministrazione:

A) censure riferite alla idoneità dei test di ammissione mediante quiz a risposta multipla (ed in particolare quelli adoperati per l’anno accademico 2007/2008) a costituire sistema congruo per l’accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia;

B) censure riferite ai test della Commissione incaricata di definire i quesiti per le prove ed alla attività dalla stessa Commissione svolta;

C) censure riferite alla ormai nota questione dell’annullamento in sede amministrativa, dei soli test n. 71 e 79 (anziché della intera procedura);

D) censure riferite alla ritenuta invalidità di domande diverse dai predetti test 71 e 79 che avrebbero dovuto anch’esse esser esaminate e condurre all’annullamento dell’intera procedura del concorso di ammissione atteso l’elevato numero dei quesiti che avrebbero dovuto essere invalidati rispetto al numero di 80 costituente la intera gamma delle domandequiz sottoposte ai concorrenti;

E) altre censure di vario contenuto tra cui in particolare quelle relative alla questione dei posti non assegnati agli studenti appartenenti all’area comunitaria e da riversare, perciò nel numero di quelli costituenti il tetto massimo dei concorrenti da ammettere alla iscrizione.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero della Università e Ricerca e della Università degli Studi di Genova, entrambe costituitasi in giudizio.

Alla udienza del 18 febbraio 2010 la causa è passata in decisione.

Le censure svolte nel ricorso possono ripartirsi nei seguenti principali rilievi che i ricorrenti muovono all’operato dell’Amministrazione:

a) censure riferite alla idoneità dei test di ammissione mediante quiz a risposta multipla (ed in particolare di quelli adoperati per l’anno accademico 20072008) a costituire sistema congruo per l’accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia;

b) censure riferite ai test della Commissione incaricata di definire i quesiti per le prove ed alla attività dalla stessa Commissione svolta;

c) censure riferite alla ormai nota questione dell’annullamento, in sede amministrativa, dei soli test n. 71 e 79 (anziché della intera procedura);

d) censure riferite alla ritenute invalidità di domande diverse dai precedenti test 71 e 79 che avrebbero dovuto anch’esse essere esaminate e condurre all’annullamento della intera procedura del concorso di ammissione atteso l’elevato numero dei quesiti che avrebbero dovuto essere invalidati rispetto al numero di 80 costituente la intera gamma delle domandequiz sottoposte ai concorrenti;

e) altre censure di vario contenuto tra cui in particolare quelle relative alla questione comunitaria e da riversare perciò il numero di quelli costituenti il tetto massimo dei concorrenti da ammettere alla iscrizione per l’anno accademico 20072008.

Va immediatamente rilevata la inammissibilità di alcune delle suindicate censure. In disparte la questione relativa all’annullamento, come effettuato in sede amministrativa, dei quesiti n. 71 e 79 di cui al prosieguo della presente trattazione, appare evidente la inammissibilità delle censure di cui alle sopraindicate lettere b) e d).

I rilievi relativi alla ritenuta invalidabilità di domande diverse da quelle di cui ai sopraindicati nn. 71 e 79 vengono affastellati in contestazioni aventi una rilevanza meramente obbiettiva in ordine alla denunciata incongruenza e inidoneità di alcuni quesiti ai fini della scelta degli studenti da ammettere ovvero alla logicità e scarsa selettività di alcune domande (alcune delle quali con soluzioni errate o ambigue).

L’esame attento della incidenza della denuncia di tali anomalie sulla posizione dei singoli deducenti che collettivamente le propongono rileva infatti la possibile diversa influenza dei rilievi proposti nel ricorso sui risultati conseguiti dagli stessi ricorrenti i quali neppure specificano se abbiano o meno parimenti superato (e quali) le domande che appaiono genericamente denunciate come illegittime sicchè neppure è ravvisabile l’interesse degli stessi all’annullamento di quelle prove che siano state invece da loro superate.

Si ribadisce perciò la inammissibilità dei rilievi siccome indistintamente denunciati dai proponenti.

Con le censure di cui alla sopraindicata lettera a) viene rilevata la inidoneità del mezzo individuato dal legislatore italiano dei test a risposta multipla ai fini della iscrizione al primo anno di Medicina e Chirurgia. Tale sistema non costituirebbe di per sé una misura idonea a contemperare la esigenza di garantire agli studenti dotati di capacità l’accesso al corso di laurea.

Vengono proposte al riguardo anche denunce di incostituzionalità ovvero relative alla interpretazione delle stesse norme comunitarie.

Al riguardo è stato già chiarito dalla giurisprudenza che in tema di accesso a numero chiuso ai corsi di laurea universitaria la L. 2/8/1999 n. 264 è compatibile con la direttiva 7/9/2005 n. 2005/36/C.E. relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

La stessa legge, che disciplina una procedura selettiva basata su test a risposta multipla non può ritenersi in contrasto con la normativa comunitaria che contiene un mero obbligo di risultato consistente nella predisposizione di misure adeguate a garantire la qualità teorica e pratica dell’apprendimento, lasciando liberi i singoli Stati di individuare gli strumenti giuridici più adatti per conseguirlo (TAR Lazio Sezione III bis 11/3/09 n. 2443).

Tanto rilevato, va tuttavia aggiunto che la denuncia dei ricorrenti appare rivolgersi anche ad altro ordine di rilievi costituenti oggetto di successivi motivi di gravame (in particolare il quinto del ricorso introduttivo) in cui dopo aver evidenziato la emergenza di una ingiustificata discriminazione fra i candidati, favoriti o meno a seconda dell’Ateneo prescelto e della capienza delle relative strutture universitarie, viene opposto come rimedio all’attuale sistema di selezione mediante graduatorie per ciascuna università una graduatoria unica per tutto il territorio nazionale.

E’ stato già chiarito che la scelta di privilegiare la graduatoria di ciascuna università in esito al relativo procedimento selettivo rispetto alla possibilità di una unica graduatoria nazionale dalla quale attingere per consentire l’accesso ad una Facoltà a numero chiuso, ha natura altamente discrezionale e non appare manifestamente illogica posto che con essa si è inteso dare rilievo a profili logistici e pratici meglio gestibili, e che comunque tale sistema consente la selezione degli aspiranti più preparati e quindi più meritevoli (cfr. TAR Lazio Sez. III bis 18/6/2008 n.5986).

Non rilevandosi manifeste illogicità nella selezione dei candidati alla iscrizione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia attraverso quiz a risposta multipla, né contrasti coi principi di normativa comunitari va disattesa la richiesta dei ricorrenti di sospensione del giudizio per rinvio, per pregiudiziale interpretazione di normativa comunitaria, alla Corte di giustizia CEE.

Parimenti non si ravvisa la esistenza di violazione di principi di ordine costituzionale che si rendano rilevanti ai fini della definizione del presente giudizio che impongano la remissione alla Corte Costituzionale per la risoluzione di questioni di incostituzionalità, come ulteriormente sarà in prosieguo meglio precisato in riferimento a pretese violazioni della Costituzione specie in riferimento alla violazione del principio di uguaglianza e della autonomia delle Università.

Ed invero anche sotto il profilo della violazione della autonomia universitaria e della gerarchia delle fonti in relazione a poteri ritenibili attribuiti a fonti di legge primaria e non anche alla decretazione ministeriale le relative censure sono infondate.

Viene censurata al riguardo la ingerenza del MIUR nella determinazione dei posti disponibili per le immatricolazioni al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nella misura in cui, specie per l’anno accademico 20072008, si porrebbe, secondo i deducenti, illegittimamente riduttiva della offerta formativa, come rilevata da ciascun singolo Ateneo.

Tali rilievi vengono poi riformulati in apposito motivo anche sotto il profilo del difetto di istruttoria con riferimento alla determinazione del numero dei posti disponibili nei singoli Atenei.

La disposizione che i ricorrenti prendono a riferimento è l’art. 1 della legge 264/1999 "Sono programmati a livello nazionale gli accessi: a) ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia Veterinaria".

Rilevato che la stessa legge prevede la individuazione degli accessi ai corsi di laurea in medicina a livello nazionale, ritengono i ricorrenti inconoscibile in quanto formulata in assenza di istruttoria e di motivazione, la ragione della determinazione ministeriale di discostarsi per l’anno accademico 20072008 dalla offerta formativa formulata da alcuni Atenei.

Tanto, proseguono i ricorrenti, tenuto conto che ogni Ateneo nel formulare tale offerta aveva effettuato le verifiche previste dall’art. 3 – comma 2 – della legge 264/1999 che avevano indotto ad indicare il limite numerico indispensabile a garantire il rapporto ottimale tra le strutture universitarie e gli studenti al fine di garantire loro una preparazione professionale confrontabile con gli standard europei.

Seguendo l’ordine dei rilievi che appaiono costituire l’ambito delle contestazioni al riguardo formulate occorre "in primis" evidenziare che le censure, nella parte relativa ad una contestazione in via assoluta della esistenza di un potere degli Organi statali di incidere su determinazioni riconoscibili spettare invece alle Università in virtù della loro autonomia, come sancita dalla legge 168/1989, risulta infondata.

Le prerogative garantite dagli Atenei dalla citata legge n. 168/1989 in attuazione a quanto già previsto dall’art. 33 della Costituzione sono dirette a consentire la esplicazione delle attività che si svolgono nelle Università in virtù delle loro istituzionali attribuzioni, in regime di autonomia didattica, scientifica organizzativa finanziariocontabile e regolamentare e devono ritenersi riconosciute per le stesse istituzionali finalità inerenti alla loro giuridica configurazione di Centri in cui, tra l’altro, si impartiscono gli insegnamenti (corsi universitari) di livello superiore per il rilascio di determinati titoli di studio (laurea, laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca e ogni altro titolo previsto dalla legge).

In un sistema di diritto positivo in cui l’accesso a determinati corsi universitari (laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria etc.) avviene in regime di programmazione a livello nazionale ai sensi della legge 2/8/1999 n. 264 non può negarsi in assoluto la esistenza di un potere programmatorio da parte dei componenti Organi statali senza che sia per ciò solo lesa la autonomia degli Atenei la quale d’altronde viene dalla stessa Costituzione riconosciuta nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Né può dirsi compromesso attraverso la stessa attività pianificatrice degli accessi alle Università da parte dello Stato, il diritto allo studio che l’art. 34 della Costituzione riconosce anche per i più alti gradi degli Studi.

Se all’amministrazione centrale e periferica della Pubblica istruzione sono sottratte le funzioni in materia di gestione del servizio di istruzione, spetta comunque allo Stato definire, in sede di programmazione (sempre che prevista nel rispetto del principio della gerarchia delle fonti e cioè da legge di fonte primaria con esclusione della introduzione con atti normativi di grado inferiore di ulteriori sbarramenti con accessi programmati), livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio.

Se tanto appare innegabile non possono invece ritenersi proponibili le censure che i ricorrenti rivolgono questa volta al concreto esercizio del potere di individuazione del numero dei posti di ammissione alla iscrizione alle facoltà di medicina e Chirurgia per l’anno accademico 20072008, che gli stessi ritengono scorrettamente utilizzato per la duplice ragione:

a) della prevaricazione delle offerte formulate dagli Atenei (in sede di programmazione nazionale) che si porrebbe, per alcune Università, riduttive del numero dei posti di ammissione;

b) della immodificabilità delle stesse offerte delle Facoltà di Medicina e Chirurgia in sede di programmazione nazionale rappresentando le richieste della Università la espressione dell’interesse primario e prioritario che conferisce prevalenza alla "offerta potenziale" di criteri oggettivi predeterminati dalla legge, a fronte del criterio basato sul "fabbisogno formativo" inerente ad interesse di rango secondario rispetto al primo, che sarebbe stato ora sacrificato in assenza di una specifica istruttoria (e cioè sulla base di dati meramente provvisori ed incompleti) ed in assenza della necessaria motivazione.

Tali censure vengono formulate in via di generica segnalazione di un fenomeno di progressiva riduzione del numero degli ammessi che i deducenti ritengono verificatosi specie in alcune Università.

Per tale ragione le stesse censure si rendono inammissibili in sede di impugnativa di provvedimenti conclusivi di ammissione che riguardano specificamente una determinata Università.

Con stretto riferimento a tale Ateneo costituiva onere dei ricorrenti fornire elementi di maggiore specificità per consentire una verifica nel senso da loro preteso in sede di giurisdizione amministrativa basata, come noto, su una regola di giudizio acquisitiva di atti dotati di valore probatorio per la sua definizione ma solo in presenza di motivi di ricorso dal ricorrente dispositivamente proposti e recanti anche minimi ma specifici e pertinenti riferimenti di effettiva e concreta incidenza per l’esito della domanda giudiziale.

Anche a ritenere, come già stato rilevato dalla giurisprudenza, insindacabili (cfr. TAR Campania Sez. II 1/8/2007 n. 7203) le scelte ponderative compiute in sede di programmazione del numero degli studenti da ammettere alle iscrizioni ai corsi di Medicina e Chirurgia, può tuttavia ritenersi sempre esercitabile il sindacato del giudice amministrativo in presenza di macroscopici e manifesti errori ovvero di evidenti travisamenti di fatti che siano sintomaticamente indicativi di manifesti travisamenti dei presupposti ovvero di scelte che rilevano una loro intrinseca illogicità.

Ma in tal caso incombe a maggior ragione al ricorrente addurre elementi di preliminare puntualità e specificità (dagli attuali ricorrenti invece non addotti) in ordine alle situazioni che consentono in concreto l’ingresso al sindacato del giudice amministrativo.

In conformità con le suevidenziate ragioni è stato con la stessa decisione della Sez. III bis del Tar Lazio n. 5986/2008, ritenuto inammissibile il ricorso nei confronti delle graduatorie relative alle prove di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia che non sia stato espressamente notificato alle singole Università degli Studi dove le graduatorie stesse sono state approvate.

Come invece già riferito le attuali censure vengono formulate in termini di illegittime riduzioni del numero degli studenti da iscrivere ai corsi di Laurea che i ricorrenti ritengono verificatesi specie in alcune Università nonché di immotivate riduzioni di posti rispetto alle "… offert(e) formulat(e) da alcuni Atenei…" sicchè le stesse si presentano inammissibili.

Non è invano ancora rievidenziare (cfr. già citata sentenza TAR Lazio Sez. III bis n. 5986 del 18/6/2008 sia pur in riferimento a profili diversi da quello che ne occupa) che il giudizio introdotto con la presente impugnativa resta un giudizio di tipo impugnatorio che implica effetti demolitori nel senso cioè che la impugnativa viene ad interessare una determinata procedura concorsuale sicchè la sua favorevole definizione non può che far conseguire l’annullamento dei soli atti dichiarati illegittimi.

Tali illegittimità, come appare di ovvia constatazione, non possono essere che quelle emergenti in sede di verifica del procedimento di ammissione che si è svolto nella stessa Università contro la quale è rivolta la impugnativa.

Anche la ulteriore questione della mancata copertura dei posti riservati agli studenti extracomunitari che i ricorrenti ritiengono dovuta invocando il principio, sempre immanente della piena utilizzazione di tutti i posti disponibili che imporrebbe di completare la loro utilizzazione mediante la assegnazione a studenti della comunità, non si sottrae a considerazioni conducenti alla inammissibilità delle relative censure.

In disparte il regime applicabile in ordine alla utilizzabilità o meno dei posti riservati agli studenti extracomunitari in favore di quelli appartenenti all’area comunitaria, restano invero meramente assiomatiche e generiche le rilevazioni dei ricorrenti che richiamano pronunce giurisprudenziali intervenute in materia ma senza fornire nel ricorso un benché minimo riferimento, con riguardo alla loro posizione in graduatoria, sulla concreta possibilità di eventuale loro recupero ai fini della iscrizione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia mediante la attribuzione di quei posti disponibili per cittadini extracomunitari che non sarebbero stati invece ricoperti per l’assenza di pretendenti che gli stessi neppure indicano in gravame nel numero esistente in concreto.

A ben vedere gli attuali istanti forniscono qualche elemento di contestazione dotato di maggiore puntualità in riferimento alla loro personale posizione di partecipanti alle prove cui sono stati assegnati i relativi punteggi, soltanto per quanto concerne le questioni relative ai due quesiti annullati dopo la verifica in sede amministrativa della loro anomala formulazione (i ben noti quesiti n. 71 e 79) per i quali specificano infatti che ove non vi fosse stato l’annullamento di almeno uno dei due test si sarebbero collocati in posizione utile per l’accesso al corso di laurea.

Senonchè risultano, ad avviso del Collegio, tutti infondati rilievi che i deducenti muovono al riguardo.

Alcuni rilievi sono diretti a denunciare la illegittimità dell’annullamento dei soli quesiti n. 71 e 79 (come formulati dalla Commissione di esperti di cui viene contestato l’operato) che ha consentito di salvare l’intera procedura di ammissione sulla base di 78 quesiti anzichè di 80.

E’ infondato quello che la illegittimità della invalidazione dei suindicati due quesiti riconduce alla violazione della anteriore autodeterminazione dell’Amministrazione di effettuare la scelta dei concorrenti da iscrivere sulla base di 80 punti.

Ferma la insindacabilità di determinazioni considerabili rimesse a decisioni dell’amministrazione di ordine discrezionale, va rilevato sotto un profilo di mera legittimità, che nessuna violazione di anteriori determinazioni è dato rinvenire che si ponga come impositiva di un numero di prove illegittimamente ridotto rispetto a quelle prestabilite.

Sono stati infatti eliminati due quesiti non validi in quanto errati o mal posti a domanda, che tale carattere anomalo presentavano sin dall’origine della predisposizione dei test da parte della Commissione di esperti, che deve perciò ritenersi già originariamente riferibile soltanto ai 78 quesiti validi.

Sempre senza entrare in considerazione di rilevanza discrezionale, va opportunamente sottolineata, al riguardo, la esiguità numerica (solo due su ottanta) dei quesiti annullati, rivelatrice di una ritenuta incidenza di lieve entità sull’intero questionario delle domande che è stato considerato non intaccato (come se i quesiti annullati fossero stati di numero maggiore) nella sua idoneità selettiva dei concorrenti da ammettere alla iscrizione, i quali, in conseguenza dell’annullamento disposto in via generale per tutti, sono rimasti nella stessa condizione per quanto concerne la possibilità di esprimere le loro capacità sulla base dei quesiti non annullati.

Risulta di conseguenza infondata anche la ulteriore denuncia della irregolarità della invalidazione degli stessi due quesiti in quanto tardivamente disposta dopo che i concorrenti avevano già terminato, con la consegna dei relativi fogli, le risposte ai test loro proposte.

Si ribadisce quanto già evidenziato in ordine alla invalidità sin dall’origine dei quesiti emanati, non rivestendo perciò nessuna rilevanza il loro annullamento intervenuto dopo la ultimazione delle prove il quale non ha alterato la situazione di "par condicio" dei concorrenti.

Ciò perché le paventate situazioni di disparità di trattamento che si sarebbero ingenerate a sfavore dei concorrenti che avevano impiegato tempo eccessivo nel fornire una risposta a quesiti errati o mal formulati, a vantaggio di coloro che invece avevano preferito esaminare e rispondere agli altri quesiti senza indugiare, più del necessario, su quelli di impossibile univoca soluzione non appaiono al Collegio convincenti né determinanti.

E’ sufficiente rilevare che i concorrenti erano stati preventivamente avvertiti della limitatezza del tempo loro concesso (due ore) per la soluzione dei quesiti proposti (in numero di 80).

Sempre beninteso nei ristretti limiti della ipotizzabilità di eccessi di tempo da ritenersi comunque non consentiti a concorrenti chiamati a fornire risposte entro prestabiliti e invalicabili periodi di tempo, risultava agevole per tutti i candidati di avvedersi del tempo che andavano impiegando nella formulazione delle risposte che ove eccessivamente prolungato solo per risolvere un determinato quesito era da ritenersi non consentito ed avrebbe dovuto indurli a passare alla soluzione degli altri a pena di vedersi decurtato il punteggio ove avessero lasciato mutilate o notevolmente ridotte le risposte all’intero questionario sul quale erano da attribuirsi i punteggi.

L’annullamento di due quesiti anomali valevole per tutti i concorrenti ha ricollocato gli stessi in una situazione di parità restando così spuria ogni considerazione sia sull’impiego da parte di alcuni concorrenti di un tempo eccessivo, neppure consentito dalle regole valevoli per uno svolgimento a tempo dei test, sia sulla circostanza che alcuni candidati avessero fortunosamente svolto test accertati come di impossibile o problematica soluzione, che in quanto tali erano da espungersi dal questionario siccome viziati sin dalla loro predisposizione.

Sono al riguardo da disattendere i rilievi, costituenti oggetto anche dei motivi aggiuntivamente proposti, sulla mancanza di una motivazione dell’annullamento dei due quesiti, in particolare del quesito n. 71 che ammetteva più soluzioni, da salvare in quanto entrambe esatte e che secondo i deducenti avrebbe richiesto, per tale particolarità, la indicazione delle ragioni della sua invalidazione anche sotto il profilo dell’interesse pubblico.

I test erano stati predisposti nella forma di quesiti a risposta multipla di cui era da effettuarsi la soluzione attraverso la individuazione di una solo risposta esatta.

Anomalie nella formulazione degli stessi quesiti che non consentirebbero una ed una soluzione univocamente valevole per tutti i concorrenti ben consentivano la loro invalidazione in vista del corretto ed uniforme svolgimento delle prove di selezione siccome prefigurato nella suindicata forma, che rappresentava anche perseguimento dell’interesse pubblico alla scelta dei concorrenti da selezionare con lo stesso sistema sicchè non si richiedeva, una volta effettivamente accertata ed evidenziata la anomala divergenza dal prescelto sistema di selezione, alcuna ulteriore motivazione della ragione della espunzione dei test anomali.

Restano solo da esaminare le doglianze che i ricorrenti indirizzano al mancato annullamento di tutta la procedura che avrebbe dovuto essere disposta per la verificazione di varie irregolarità (alcune riconducibili alla violazione del principio di segretezza) in vari Atenei.

Anche se variamente accomunati dai ricorrenti nella loro consistenza (utilizzo incontrollato di telefoni cellulari durante le prove, presenza di terze persone che suggerivano le domande già esposte, rinvenimento di plichi contenenti le domande aperte sui banchi, consegna di buste aperte contenenti gli elaborati che non venivano sigillate davanti ai candidati etc.) tali rilievi vengono in giudizio posti come indistinte denunce di livello indiziario specie in riferimento ad asserite possibilità di violazione del principio di segretezza ("fuga di notizie" da un Ateneo all’altro) determinate in particolare dal rinvenimento in altri Atenei (per alcuni dei quali è stato disposto l’annullamento della intera procedura (es. a Catanzaro)) di fogli del questionario non utilizzati e in numero superiore a quelli messi a disposizione.

Ritengono i deducenti reso possibile per tale ragione il passaggio da un Ateneo all’altro (anche in conseguenza della diversità delle ore di inizio delle prove) di informazioni sulla consistenza delle domande proposte ai concorrenti.

A differenza per gli Atenei in cui è stato disposto in sede amministrativa l’annullamento della intera procedura per l’emersione di fatti precisi, anche se non definitivamente accertati, che hanno costituito oggetto di denunce in sede penale, non può invece esaudirsi la richiesta di annullamento formulata dagli attuali ricorrenti che le loro rilevazioni basano su considerazioni di mera possibilità dei paventati effetti pregiudizievoli che dalle circostanze, comportamenti o omissioni dagli stessi riferiti, sarebbero derivati sulla irregolarità delle procedure di ammissione.

Anche se trattasi della denuncia di irregolarità senza dubbio di apparente rilevante gravità, non altrettanto appare tuttavia dovuta una generalizzata ed indistinta estensione degli effetti conseguenti all’annullamento della intera procedura che era stato disposto in alcuni Atenei in cui si sono verificati specifici episodi oggetto di denunce penali (anche se non ancora definitivamente accertati) nella stessa sede.

E’ stata già evidenziata la necessità della emersione di vizi della procedura che interessino un determinato Ateneo perché gli stessi vizi siano rimovibili attraverso l’annullamento degli atti conclusivi della procedura svoltasi presso tale Università in un giudizio di tipo impugnatorio che consente l’annullamento dei soli atti dichiarati illegittimi e non consente invece declaratorie di presunte illegittimità derivanti da anomalie "extra tabulas" in quanto imputabili a specifiche irregolarità riferite a procedimenti annullati svoltisi in altri Atenei.

Per tutte le ragioni sopraindicate il ricorso non trova nessuna possibilità di accoglimento e va dunque rigettato.

Si ravvisa la esistenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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