Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-01-2011) 01-03-2011, n. 7951

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nerale in persona del Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.L. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Cassino lo aveva condannato alla pena di Euro 3000,00 di ammenda ritenendolo responsabile del reato di cui all’art. 256, comma 2 in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, comma 1, lett. a), perchè in qualità di responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Vallemaio abbandonava su un area di pertinenza della palestra comunale rifiuti consistenti in inerti provenienti dalla demolizione di fabbricati, rottami ferrosi, materiale bituminoso e plastica.

Deduce in questa sede il ricorrente la omessa ed inesatta valutazione delle risultanze probatorie acquisite al processo asserendo la propria estraneità al servizio di vigilanza del Comune, all’epoca privo del responsabile di Polizia locale, e l’assenza di prova circa la riferibilità al Comune dell’abbandono dei rifiuti, in realtà provenienti da abitazioni limitrofe alla palestra.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto precisato che l’imputato è chiamato a rispondere del reato in quanto responsabile dell’ufficio tecnico e non già del servizio di vigilanza. Sulla riconducibilità dei lavori al comune correttamente si cita nella sentenza di merito la testimonianza del maresciallo dei carabinieri.

I rilievi finiscono, quindi, per attingere impropriamente in questa sede al merito della valutazione degli elementi di prova e si articolano inoltre, quanto alla contestazione, su argomentazioni manifestamente infondate. A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 1.000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *