Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-01-2011) 01-03-2011, n. 7950 Servizi comunali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.V. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe; con la quale la corte di appello di Perugia confermava la condanna inflitta in primo i grado dal tribunale di Orvieto in data 5.6.2007, per i seguenti reati: a) D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 27, 28 e art. 51, comma 1, lett. a), art. 61, numero 9, art. 110 c.p., per avere quale sindaco del comune di Allerona posto in esercizio un’attività di recupero e di stoccaggio di rifiuti non pericolosi in un’area recintata di circa metri quadrati 3000 destinata a stazione ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti senza la prescritta autorizzazione; b) D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 27, 28 e art. 51, comma 1, lett. b), per avere posto in esercizio un’attività di recupero e di stoccaggio di rifiuti pericolosi (contrassegnati dai codici CER 200135; 200123; 150110) nell’area anzidetta; c) D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 14, commi 2 e art. 2, art. 51, comma 1, lett. a) e b) e comma 2 per avere posto in essere l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti solidi da cumuli di asfalto fresato per un quantitativo di circa metri cubi 40 e da traversine ferroviarie non bonificate, classificate come rifiuti pericolosi.

Deduce in questa sede il ricorrente:

1) inosservanza erronea applicazione dell’art. 43 c.p., comma 3, dei principi in materia di colpa e delega di funzioni; mancanza, contraddittorietà manifesta infondatezza della motivazione in relazione agli atti del processo ed in particolare al verbale di sequestro dell’ecopiazzola dell’11 marzo 2005; alla richiesta del sindaco di Allerona di autorizzazione per la stazione ecologica del 16 marzo 2005; alla Delib. della giunta comunale di Allerona 16 aprile 2005, n. 50; al modello unico di relazioni rifiuti sottoscritto dal sindaco di Allerona il 19 aprile 2005.11 ricorrente contesta di non aver effettuato l’adeguato controllo sui funzionari dell’ufficio tecnico delegati ai quali era stata affidata la gestione della stazione ecologica. Si sostiene che non vi sarebbero stati al riguardo atti di intromissione nella gestione di alcun tipo ma solo tentativi di risanare la situazione a seguito del sequestro penale della ecopiazzola. Quanto al potere di controllo che farebbe capo, secondo i giudici di merito, al sindaco si rileva che non richiedendo la giurisprudenza della corte di cassazione all’epoca alcuna forma di autorizzazione, non avrebbe potuto il sindaco riconoscere tale mancanza comunque addebitabile all’ufficio tecnico.

2) inosservanza, erronea applicazione dell’art. 2, comma 2 e comma 4 del codice penale; intervenuta abolizione del reato contestato per effetto delle modifiche conseguenti all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 4 del 2008, e del D.M. attuativo 8 aprile 2008. Si rileva al riguardo che con tali provvedimenti è stata introdotta per la prima volta nell’ordinamento una definizione di centri di raccolta, attribuendo ai comuni la competenza all’autorizzazione degli stessi.

In particolare sarebbe stato escluso che i centri in questione svolgano attività di stoccaggio – fatto quest’ultimo che aveva determinato la giurisprudenza di legittimità a ritenere necessaria l’autorizzazione regionale o provinciale.

E dunque la condotta contestata ai primi due capi di imputazione deve ritenersi oramai non costituire più reato.

MOTIVI DELLA DECISIONE Si deve anzitutto rilevare che tutti i reati sono attualmente prescritti.

Il problema che si pone è quello di verificare se effettivamente per i primi tre capi contestati si debba pervenire alla formula assolutoria perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Il ricorrente coglie senz’altro nel segno quando afferma che alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 4 del 2008, che ha modificato il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, introducendo la lett. cc) e del decreto ministeriale 8 aprile 2008 e, va aggiunto, dal successivo decreto del 2009 che ha modificato quello del 2008 integrandolo, si evince che effettivamente non è più necessaria alcuna autorizzazione regionale o provinciale per i centri di raccolta ecopiazzola o isole ecologiche. Ciò in quanto è stato normativamente chiarito che presso codesti centri non viene svolto alcuna attività di stoccaggio che giustificava, secondo l’orientamento precedente, la necessità dell’autorizzazione. Il punto in discussione, tuttavia, come chiarito in sentenza è un altro. La tesi della corte d’appello è, infatti, che in realtà il comune di Allerona non si sarebbe limitato a realizzare un semplice centro di raccolta ma avrebbe realizzato invece una vera e propria stazione di stoccaggio in cui venivano ammassati, anche alla rinfusa, rifiuti pericolosi e i non pericolosi, non tutti peraltro distinti secondo una raccolta differenziata e persino depositati sul terreno senza alcuna protezione dello stesso. Ciò comporta all’evidenza l’irrilevanza delle modifiche normative intervenute.

Di conseguenza la sentenza, per tutti i reati, deve essere annullata senza rinvio per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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