T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 28-02-2011, n. 1804 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con istanza del 20 settembre 2010 la ricorrente, percettrice di pensione di riversibilità, ha chiesto all’INPDAP copia degli atti – meglio indicati in epigrafe – relativi alla liquidazione "dell’arretrato".

L’Amministrazione non ha dato riscontro alla sua istanza entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.

La sig.ra P. ha quindi, impugnato, con ricorso notificato il 17 novembre 2010, il silenzio chiedendo al Tribunale di ordinare, ex art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241, l’esibizione della suddetta documentazione.

L’INPDAP, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Nel merito la pretesa della ricorrente risulta fondata e quindi il ricorso deve essere accolto.

Ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 1990, infatti, il diritto di accesso spetta ai soggetti che siano titolari di una situazione giuridicamente rilevante.

Comunque, la posizione che legittima all’accesso non deve necessariamente possedere tutti i requisiti stabiliti per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo avverso un atto lesivo della posizione giuridica vantata, tra i quali l’attualità dell’interesse ad agire, essendo sufficiente che l’istante sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante e che il suo interesse alla richiesta di documenti si fondi su tale posizione (Cons. St., Sez. VI, 16 giugno 1994 n. 1015).

Detti presupposti ricorrono nel caso di specie.

La ricorrente titolare del trattamento di pensione di reversibilità a carico dell’INPDAP, è titolare di una posizione giuridicamente rilevante a conoscere gli atti relativi al procedimento con il quale l’Istituto le ha liquidato le somme a titolo di "arretrati".

Il ricorso deve essere conseguentemente accolto dichiarandosi l’obbligo dell’INPDAP di rilasciare alla ricorrente copia della documentazione richiesta.

Si ravvisano ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto da M.P., lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’INPDAP l’esibizione dei documenti indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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