Su maltrattamento di animali. Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenza del 18 febbraio 2010 n. 6656.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

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Su maltrattamento di animali. Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenza del 18 febbraio 2010 n. 6656.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nei confronti di AAA, titolare di uno zoo itinerante che effettua spettacoli di animali esotici denominato «Victor Show», il PM ed il GIP di Pistoia disposero rispettivamente sequestro probatorio e sequestro preventivo di tutti gli animali, automezzi e documenti pertinenti all’azienda, in relazione al reato di cui all’art. 544 ter cod. pen.
Il tribunale del riesame di Pistoia, con l’ordinanza impugnata, mantenne il sequestro sui volatili (ritenendo che gli stessi subissero maltrattamenti) mentre annullò i sequestri di tutti gli altri animali ed oggetti per mancanza del fumus del reato ipotizzato.
L’indagato propone ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 544 ter cod. pen. e contraddittorietà della motivazione. In particolare lamenta che il tribunale del riesame non ha preso in considerazione, da un lato, l’assenza di prova di un effettivo stato di sofferenza degli animali, omettendo di esaminare la documentazione della difesa, e, da un altro lato, che il consulente di parte aveva accertato la buona salute ed il buono stato di nutrizione degli uccelli. Immotivatamente ed irragionevolmente la consulenza di parte è stata ritenuta attendibile per gli animai terrestri e non è stata presa in considerazione per quelli esotici. Del resto è illogico pensare che l’indagato trattasse in modo differenziare) gli animali che sono la fonte del suo sostentamento. Inoltre, il tribunale del riesame ha ritenuto che le dimensioni delle gabbie degli uccelli sarebbero troppo anguste e poi li ha irrazionalmente mantenuti nelle stesse gabbie. Lamenta infine che mancano anche i presupposti del sequestro probatorio perchè gli animali sono soggetti a cambiamenti a prescindere dallo stato di sequestro.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e fondato. Va innanzitutto rilevato che il tribunale del riesame ha annullato sia il sequestro preventivo sia quello probatorio nei confronti di tutti gli animali diversi dai volatili avendo accertato che nei confronti di essi non vi era alcun fumus di sofferenze o di insufficienza delle modalità di detenzione. Il tribunale ha altresì escluso che potesse ipotizzarsi un comportamento motivato da crudeltà, ritenendo invece l’ipotesi della mancanza di necessità. Ha poi ritenuto sussistente il fumus del reato per i volatili perché essi erano sofferenti in quanto sottoposti a comportamenti inidonei alle loro caratteristiche etologiche. in particolare, tali comportamenti inidonei sarebbero consistiti nella «insufficienza delle gabbie di detenzione dei volatili».
Si tratta però di una motivazione meramente apparente perché da essa semmai si dovrebbe ricavare proprio l’insussistenza del fumus del reato contestato, che è esclusivamente quello di cui all’art. 544 ter. Questa ipotesi delittuosa, infatti, prevede, per quanto qui rileva, tra le altre le ipotesi di chi senza necessità cagiona una lesione ad un animale, ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Nella specie è escluso che vi siano state lesioni, o sevizie, o fatiche o lavori insopportabili. L’ordinanza impugnata afferma apoditticamente che vi sarebbe il fumus di comportamenti inidonei ma nemmeno indica quali o di che tipo sarebbero questi comportamenti che i volatili sarebbero stati costretti a tenere e perché essi sarebbero stati insopportabili. La causa delle sofferenze, infatti, viene individuata esclusivamente nella insufficienza delle gabbie. Inoltre, l’ordinanza parla solo di «sofferenze» e di comportamenti «inidonei», mentre per il reato in esame occorre che si tratti di comportamenti «insopportabili» per le caratteristiche etologiche. Potrebbe ipotizzarsi che vi sia stata una certa confusione tra il delitto contestato e la contravvenzione di cui all’art. 727, comma 2, cod. pen., la quale punisce chi «detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze». La motivazione della ordinanza impugnata, dunque, potrebbe essere tutt’al più sufficiente per ipotizzare il fumus di quest’ultimo reato, ma è totalmente mancante in riferimento al fumus del delitto contestato, sia in relazione alla mancanza della necessità, sia in relazione al tipo di «comportamento» che gli uccelli sarebbero stati costretti a tenere, sia in relazione alla «insopportabilità» di tali comportamenti per le caratteristiche etologiche degli animali.
In secondo luogo, l’ordinanza impugnata ha omesso di motivare sulle eccezioni specificamente proposte dalla difesa in relazione alla sussistenza di un effettivo stato di sofferenza degli uccelli.
In terzo luogo, manca anche qualsiasi motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, la cui inesistenza anzi sembra essere dimostrata dallo stesso provvedimento impugnato. Il tribunale del riesame ha infatti confermato il sequestro preventivo degli uccelli i quali però sono stati lasciati nelle stesse gabbie in cui si trovavano in precedenza, dandoli in custodia al medesimo AAA. Tale disposta modalità del sequestro sembra dimostrare che in realtà non sussiste alcuna esigenza di impedire il protrarsi del reato, se questo consiste nella mera detenzione in quelle gabbie.
Infine, manca totalmente anche la motivazione sulle esigenze probatorie, anche in relazione alle eccezioni della difesa sul fatto che gli animali sono destinati a subire mutamenti anche a prescindere dall’intervento dell’uomo e sulla conseguente inevitabilità del mutamento della situazione attuale.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al tribunale di Pistoia per nuovo giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Pistoia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 12 gennaio 2010.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 18 FEBBRAIO 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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