T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-02-2011, n. 1772 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 14 febbraio 2009, l’istante chiedeva l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del 22 settembre 2003 emesso dal Giudice di Pace di Roma, con cui veniva condannato il Ministero della Salute al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 506,64, oltre interessi e spese del procedimento, che liquidava in Euro 164,33 oltre spese successive.

L’amministrazione intimata, non costituitasi in giudizio, ha prodotto tardivamente taluni documenti.

Altra documentazione è stata esibita direttamente dal Ministero della Salute.

Peraltro il procuratore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

L’atto di rinuncia risulta tuttavia irrituale, non essendo sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente.

Poiché dall’atto stesso si evince comunque che l’istante non ha più intenzione di proseguire nella controversia, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Sussistono comunque ragioni per dichiarare irripetibili le spese di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Dichiara irripetibili le spese di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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