Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-12-2010) 01-03-2011, n. 7939 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia, confermava la sentenza del Tribunale di Verona dell’11 giugno 2008, che aveva dichiarato S.A. colpevole del reato a lui ascritto, ai sensi degli artt. 81 e 485 c.p. e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena, interamente condonata, di anni uno di reclusione nonchè al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, oltre consequenziali statuizioni. L’imputato era accusato di avere – con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso – formato false lettere di garanzia o documenti analoghi altrimenti denominati (come ricevute di deposito bancario) apparentemente rilasciati dal Banco Popolare di Verona e Novara s.c.r.l., con sede in Verona e in un caso dalla Banca Popolare di Novara, con sede a (OMISSIS), recanti impegni finanziari di elevato importo di dette banche, alfine di procurare a sè o ad altri un vantaggio presentandoli o facendoli presentare presso istituti di credito o società o intermediari finanziari esteri così da ottenere aperture di credito o comunque a terzi anche privati al fine di ottenere impegni o obbligazioni di varia causale;

in particolare, forniva le scritture false specificamente indicate nel capo d’imputazione.

Avverso la pronuncia anzidetta l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnativa parte ricorrente deduce violazione delle disposizioni di cui all’art. 485 c.p. in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Lamenta, in particolare, che sia stata affermata la sua responsabilità nonostante fosse emerso al dibattimento che non era stato lui a redigere la scrittura privata nè a farne uso, posto che un ruolo decisivo nella compilazione della bozza di documento era stato svolto dal teste T., le cui dichiarazioni erano state ritenute penalmente rilevanti, tanto che il giudice ne aveva disposto la trasmissione al PM per quanto di competenza. Non erano, comunque, emersi elementi atti a provare la coscienza e volontà della contraffazione e, comunque, non era stata rilevata la grossolanità del falso.

Il secondo motivo attiene al regime sanzionatorio, lamentando l’eccessiva entità della pena inflitta ed il diniego delle attenuanti genetiche.

2. – La prima censura è manifestamente infondata, posto che, con compiuta e pertinente argomentazione, la Corte di merito ha indicato le risultanze processuali a sostegno del ribadito giudizio di colpevolezza a carico del S. in ordine al reato di falso in scrittura privata continuata, avente ad oggetto la documentazione indicata in rubrica, segnatamente lettere di garanzie o ricevute di depositi bancari. Il reato in contestazione è stato, motivatamente, ritenuto integro in tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi in ragione delle anzidette emergenze processuali, convincentemente giudicate univoche e conducenti in prospettiva accusatoria.

Proprio in presenza di un compendio motivazionale congruo e corretto le doglianze di parte ricorrente, relative alla valutazione delle risultanze di causa, sfuggono al sindacato di questa Corte regolatrice, ponendosi come improponibile questione di merito.

Inammissibile è anche la seconda censura relativa al regime sanzionatorio, in ordine al quale ancora una volta il corredo argomentativo risulta completo e del tutto adeguato, con riferimento al giustificato diniego delle attenuanti generiche ed alla piena condivisione della congruità della pena irrogata in primo grado.

3. – Per quanto precede, il ricorso è inammissibile ed alla relativa declaratoria conseguono le statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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