T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-02-2011, n. 1771 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza i cui estremi sono riferiti in epigrafe, questa Sezione ha accolto il ricorso proposto dalla ricorrente, nella qualità di società che gestisce la Casa di Cura F.M. autorizzata e accreditata con il Servizio Sanitario Regionale, e dichiarato l’obbligo della Regione Lazio e dell’Agenzia di Sanità Pubblica di pronunciarsi sull’atto di diffida e messa in mora notificato in data 10 novembre 2008 sulla rideterminazione del budget erroneamente calcolato per omessa considerazione della forzata riduzione dell’attività assistenziale determinata dai lavori di ammodernamento e adeguamento ai nuovi requisiti autorizzativi di assistenza.

Il budget della Casa di Cura per l’anno 2005 sarebbe stato determinato tenendo conto di un’attività forzatamente ridotta e di ciò si sarebbe data carico la Regione intimata che avrebbe rinviato all’anno successivo la sua rideterminazione definitiva.

Con nota del 6 agosto 2008, l’Agenzia di Sanità Pubblica avrebbe provveduto a rideterminare il budget per la Casa di Cura F.M., relativamente agli anni 2006, 2007 e 2008, anche con riguardo al riconoscimento in classe C, ma non sarebbe seguita da parte della Regione la rideterminazione del nuovo budget.

Da qui l’atto di diffida e messa in mora e, successivamente, il ricorso che è stato ritenuto fondato e quindi accolto limitatamente all’obbligo della Regione Lazio di pronunciarsi sull’istanza notificata da parte ricorrente previo richiamo espresso dell’articolo 2 della legge n. 241 del 1990 e con il rilievo che in presenza di un procedimento avviato su istanza della società S. la Regione Lazio era tenuta a pronunciarsi in via definitiva e non solo interlocutoriamente come invece avvenuto.

E’ stato, così, ordinato che il procedimento già iniziato venisse portato a compimento mediante una pronuncia espressa da intervenire entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza richiamata.

Il termine indicato è inutilmente spirato sicchè la ricorrente chiede l’esecuzione di detta pronuncia.

La difesa della Regione ha, d’altra parte, con nota depositata il 23.02.2010, fatto presente che, con decreto n. 62/2009, è stata ratificata l’intesa del 8.7.2009 intercorsa con la ricorrente ed è stato rideterminato il budget 2008 per acuti, compreso il passaggio dalla clessa D alla classe C della casa di cura F.M..

Tuttavia, dall’allegata documentazione (copia del decreto n. 62/2009 e copia della intesa tra Regione e casa di cura F.M.) non emerge, con tranquillante certezza, se tale intesa abbia comportato effettivamente la rideterminazione del budget 2008 (oppure solo del 2009), nonché il riconoscimento della classe "C".

Tenuto conto di ciò, il Collegio ritiene fondato il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di pronunciarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla presente sentenza disponendo fin d’ora, per il caso del suo inutile decorso, la nomina di un commissario ad acta nella persona del dr. Luigi Consoli, dirigente della I sezione del TAR del Lazio che dovrà provvedere nei successivi trenta giorni dopo aver constatato l’inadempimento della Regione e dopo aver verificato se sia stato effettivamente rideterminato il budget 2008 e sia stata riconosciuta la classe "C" (come in questa sede asserito dalla difesa regionale).

Ritiene che la qualità della controversia possa comportare la compensazione delle spese di lite tra le parti e rinvia la definizione delle spese commissariali al compimento dell’attività sostitutiva del commissario e alla relazione finale sull’attività svolta che lo stesso presenterà al Tribunale.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma – Sezione III quater

Accoglie il ricorso proposto dalla società S., meglio specificato in epigrafe, e per l’effetto dichiara l’obbligo della Regione Lazio di pronunciarsi sulla sua istanza di rideterminazione del budget per gli anni 2006, 2007 e 2008, alla luce delle circostanze tutte indicate in motivazione e nell’atto di diffida e messa in mora notificato il 10 novembre 2008, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, ove anteriore, della presente sentenza e nomina il dr. Luigi Consoli, quale commissario ad acta, per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione intimata.

Compensa le spese di lite tra le parti e rinvia la liquidazione delle spese commissariali, nel caso di insediamento del commissario ad acta, alla conclusione della relativa attività sostitutiva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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