Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-12-2010) 01-03-2011, n. 7937 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.G. era chiamato a rispondere, innanzi al Giudice di pace di Perugia, del reato di cui agli art. 81 cpv e 594, comma 1, c.p. per avere rivolto espressioni irriguardose (tra cui zozzo, schifoso, lurido) all’indirizzo di U.G..

Con sentenza del 13 giugno 2006, il giudicante assolveva l’imputato ritenendo che fosse insufficiente la prova in ordine alla commissione del fatto.

Avverso la detta pronuncia il PM di Perugia ed il difensore di parte civile proponevano ricorso per Cassazione e questa Corte, con ordinanza emessa all’udienza dell’11.3.2009, qualificava come appello l’impugnazione della parte civile e convettiva pure in appello il ricorso del PM, che aveva dedotto vizio di motivazione, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia per il giudizio di secondo grado.

Pronunciando sui gravami anzidetti, il Tribunale, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la sentenza impugnata, dichiarando il C. colpevole del reato ascrittogli e, per l’effetto, riconosciutegli le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 400,00 di multa nonchè al risarcimento dei danni cagionati alla persona offesa, liquidati in Euro 1.000,00.

Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnativa parte ricorrente eccepisce, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la nullità del decreto del Tribunale monocratico del 23.6.2008, per violazione dell’art. 601, comma 6, in relazione all’art. 429, c.p.p., comma 1.

Il decreto anzidetto fissava, quale nuova data per il giudizio, il 16.3.2009 ed era stato, poi, notificato solo il 25 marzo successivo, unitamente a copia del verbale del 16.3.2009 con il quale era stato disposto il differimento dell’udienza al 4.6.2009. Secondo il difensore, il provvedimento in questione era, comunque, privo dei caratteri del decreto di citazione a giudizio, prescritti dall’art. 601 c.p.p. e, peraltro, recava un erroneo riferimento ad una sentenza di questa Corte di Cassazione, ove invece si era trattato di ordinanza con la quale, l’11 marzo 2008, questo stesso Giudice di legittimità aveva riqualificato l’impugnazione della parte civile come appello e convertito il ricorso del PM in appello. Nello stesso decreto mancava, inoltre, l’avvertimento all’imputato che, non comparendo, sarebbe stato giudicato in contumacia, secondo quanto previsto dall’art. 429, comma 1, lett. f) e sanzionato con nullità dall’art. 601, comma 6, dello stesso codice di rito. Erroneamente, all’udienza del 4.6.2009, il Tribunale aveva rigettato l’eccezione di nullità sollevata dal difensore.

Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), e falsa ed ingiusta applicazione della norma di cui all’art. 199 c.p.p., sul rilievo che, erroneamente, era stata ritenuta inutilizzabile la testimonianza della teste R.G., moglie dell’imputato, per il fatto che non le fosse stato rivolto avviso della facoltà di astenersi, benchè le dichiarazioni che avrebbero dovuto rendere sarebbero state a lui favorevoli e non già pregiudizievoli.

Il terzo motivo deduce travisamento delle risultanze delle prove testimoniali di M.M. e R.G. ai sensi dell’art. 606, lett. c) nonchè illogicità di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. c) ed erronea applicazione dell’art. 546 c.p.p., lett. c).

Il quarto motivo eccepisce l’intervenuta prescrizione.

2. – Dopo il preliminare rilievo d’infondatezza della questione relativa alla prescrizione, che verrà a maturare il 31.1.2011 può, ora, osservarsi che, nella griglia delle censure di parte ricorrente, assume rilevanza certamente pregiudiziale la prima doglianza, che attiene a profilo di rito riguardante la ritualità della citazione dell’imputato.

All’esame della relativa questione giova certamente premettere una sintetica puntualizzazione della vicenda, previo esame dell’incartamento processuale, certamente consentito dal tipo di censura proposta.

– Orbene, come precisato in narrativa, avverso la sentenza del Giudice di pace perugino sia il PM che la parte civile avevano proposto ricorso per cassazione. Questa Suprema Corte, con apposta ordinanza, aveva convertito il ricorso del PM in appello e tale aveva qualificato anche l’impugnativa della parte civile, disponendo la trasmissione degli atti al competente Tribunale di quella stessa città.

– A seguito della detta trasmissione, quel Tribunale emetteva decreto del 23.8.2008, con il quale, facendo erroneo riferimento ad una sentenza di annullamento di questa Corte di Cassazione, fissava per il giudizio la data del 16.3.2009.

– All’udienza del 4 giugno 2009, alla quale il processo era stato poi rinviato, la difesa, nel rilevare l’erroneo riferimento ad una sentenza di legittimità, eccepiva la nullità del decreto del 23.8.2008, siccome privo delle caratteristiche del decreto di citazione per il giudizio di appello.

– Con ordinanza resa in quella stessa udienza, il Tribunale rilevava che l’erroneo riferimento al contenuto della pronuncia della Cassazione non era causa di nullità del decreto del 23.8.2008, non rientrando tra le tipiche e tassative ipotesi di invalidità previste dall’art. 601, comma 6, e art. 429, comma 1, lett. f) e rigettava, pertanto, l’eccezione difensiva.

– La relativa questione viene ora riproposta del difensore, specificando la ragione di nullità sotto il profilo della mancata indicazione, nel decreto in esame, dell’avvertimento all’imputato che, non comparendo, sarebbe stato giudicato in contumacia.

Tanto premesso in punto di fatto, va ora rilevato che la censura è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

D riferimento al reale contenuto della pronuncia di legittimità, che non aveva, di sicuro, annullato la sentenza del Giudice di pace, limitandosi a dare corretta qualificazione giuridica agli atti d’impugnativa del PM e del difensore di parte civile, vale ad evidenziare che non si trattava, certamente, dell’avvio di un giudizio di rinvio, ma della corretta canalizzazione del procedimento nella fase di secondo grado, che le impugnazioni delle parti, pubblica e privata, correttamente qualificate, erano idonee a promuovere. Di talchè, il decreto di fissazione dell’udienza del 23.8.2008 avrebbe dovuto avere tutti i requisiti prescritti dalla legge per la validità della citazione in giudizio, ivi compreso l’avvertimento di cui all’art. 429, lett. f), richiamato, per il giudizio di appello, dall’art. 601, comma 6.

H profilo di censura quest’oggi specificato – sotto la particolare angolazione dell’omesso avviso, che è causa di nullità del decreto di citazione a mente della citata disciplina processuale – deve intendersi implicitamente dedotto anche in sede di gravame, in forza del generico riferimento alla mancanza, nel menzionato decreto 23.8.2008, delle caratteristiche previste della legge per una valida vocatio in iudicium.

La nullità della citazione si riverbera, come è ovvio, sull’intero giudizio di appello e sulla sentenza che, in esito ad esso, è stata pronunciata. Non resta, allora, che procedere alla relativa declaratoria, nei termini espressi in dispositivo.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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