Sul risarcimento del danno per avvio illegittimo di una procedura di finanza di progetto. CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – ORDINANZA 9 febbraio 2010, n.2792.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
rilevato che con delibera consiliare del 4/4/2003, il Comune di Latina ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche, inserendo fra le stesse anche la riconversione dell’ex Albergo Italia e la costruzione di uno Stadio del Nuoto; che per la realizzazione delle predette opere, la Viva Sud Group S.A. e la IECO srl si sono costituite in ATI ed hanno presentato una proposta di project financing ai sensi della L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 37 bis e nonies e succ. mod.;
che il Comune ha provveduto alla nomina del responsabile del procedimento, alla costituzione di un gruppo tecnico di lavoro ed alla designazione di un advisor finanziario;
che a distanza di oltre un anno, il Comune ha però comunicato che l’area oggetto dell’intervento relativo allo Stadio del Nuoto risultava già assentita da concessione edilizia e che, di conseguenza, la proposta era "da ritenersi non valutabile e pertanto non ammissibile sotto il profilo urbanistico";
che con atto di citazione notificato il 27/2/2006, la Viva Sud Group ha chiesto al Tribunale di Latina di voler condannare il Comune al risarcimento dei danni cagionati con l’interruzione della procedura per ragioni che "avrebbero dovuto essere accertate ben prima dell’inserimento delle opere nella programmazione triennale";
che il convenuto si è costituito eccependo, fra l’altro, il difetto di giurisdizione dell’AGO; che in considerazione di ciò, la Viva Sud Group ha presentato istanza ex art. 41 c.p.c., chiedendo alla Suprema Corte di voler indicare il giudice davanti al quale celebrare il processo;
che il Comune ha depositato controricorso, con il quale ha insistito per la devoluzione della causa al giudice amministrativo;
che tanto ricordato, devesi rilevare che queste Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi in un caso analogo al presente, hanno stabilito che la domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti della P.A. per illegittimo avvio o continuazione di una procedura di project financing appartiene, ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 6, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto non diretta a far valere un mero comportamento materiale dell’Amministrazione, ma una sua attività commissiva od omissiva direttamente e funzionalmente collegata all’affidamento dei lavori (C. Cass. SU 2008/5084);
che in applicazione di tale principio e considerato che anche nella fattispecie in esame è stato addebitato al Comune di aver intrapreso una procedura di cui avrebbe dovuto conoscere fin dall’inizio l’inattuabilità, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo con rimessione delle parti davanti al TAR competente per territorio;
che avuto riguardo all’epoca di proposizione del giudizio di merito, alla data della pronuncia di legittimità sopra citata ed alle richieste formulate dalle parti in questa sede, stimasi equo compensare fra di loro le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE A SEZIONI UNITE
pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rimette le parti davanti al TAR competente per territorio e compensa fra le stesse le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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