Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-12-2010) 01-03-2011, n. 7936 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.A., in qualità di coamministratore di fatto della soc. Eurcoop s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze con sentenza del 2.2.2000, era chiamato a rispondere, innanzi allo stesso Tribunale, del reato di cui all’art. 110 c.p. e L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1 e L. Fall., art. 217, comma 1, n. 4 e L. Fall., art. 223 per avere, sottratto le scritture contabili o comunque per averle tenute in modo da non permettere al curatore l’idonea ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società, tant’è che nessuna scrittura contabile della società è stata messa a disposizione del curatore fallimentare e non risultando essere stato redatto e depositato neppure il bilancio 1998; e per aver aggravato il dissesto della società non avendo richiesto io proprio fallimento ed essendo la ditta in stato di insolvenza già dal febbraio 1999, rendendo la società di fatti inattiva da metà 1998 e ciò alfine di recare pregiudizio ai creditori essendo stato accertato uno stato passivo non inferiore a L. 200.000.000. Inoltre per avere comunque disperso, sottratto e comunque occultato sia beni aziendali che proventi della loro vendita sussistenti al momento del fallimento, quali un montacarichi, una betoniera, una quadro elettrico, un martelletto elettrico, 500 mq di ponteggi; con l’aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, commi 1 e 2 per avere commesso più fatti tra quelli di cui agli artt. 216 e 217, L. Fall..

Con sentenza dell’8 maggio 2005, il Tribunale dichiarava l’imputato colpevole del reato anzidetto, limitatamente al fatto di bancarotta punibile ai sensi dell’art. 216, comma 1, n. 2, L. Fall. e, concesse le attenuanti genetiche, lo condannava alla pena di anni due di reclusione, oltre consequenziali statuizioni.

Pronunciando sul gravame proposto dal difensore, la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la sentenza impugnata, con ulteriori statuizioni di legge.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnativa parte ricorrente deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), per mancanza, anche grafica, di motivazione in ordine al secondo motivo dell’atto di appello, in rapporto alle conclusioni rese all’udienza del 20.11.2009, con le quali era stata contestata la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 1, nuova L. Fall. per la dichiarazione di fallimento.

Il secondo motivo deduce mancanza od illogicità di motivazione, per travisamento del fatto, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) nonchè violazione degli artt. 2318 e 2839 c.c., artt. 216 e 223 L. Fall. con riferimento alla riconosciuta qualità di amministratore di fatto.

Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) per manifesta illogicità di motivazione in ordine all’attribuito ruolo concorsuale nella ritenuta bancarotta fraudolenta documentale, sul rilievo che, erroneamente, era stata ritenuta la falsità della denuncia di furto dell’autovettura e delle scritture in essa lasciate, stante la tardità della delle denunce della stessa auto e, successivamente, delle scritture, su sollecitazione del curatore.

2. – La prima ragione di censura è destituita di fondamento.

Se è vero, infatti, che la Corte di merito non ha reso alcuna risposta in ordine alla richiesta difensiva, che sarebbe stata espressa in sede di conclusioni in appello, ancorchè non verbalizzata, è sufficiente il rilievo che, a tutto concedere, la questione sarebbe ininfluente, alla luce dell’insegnamento di questa Corte regolatrice, nella sua più autorevole espressione (cfr. Sez. Un. n. 19601 del 28.2.2008, rv. 239398) in ordine all’insindacabilità della sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato d’insolvenza ed ai presupposti soggettivi richiesti per la fallibilità dell’imprenditore.

La seconda censura si pone ai limiti dell’ammissibilità, involgendo questione prettamente di merito in ordine alla quale la motivazione resa dal giudice di appello appare congrua e corretta, nell’indicare le risultanze probatorie che deponevano per l’attribuzione al C. della qualità di coamministratore di fatto della società fallita, segnatamente le dichiarazioni testimoniali di Co.

M. e del curatore del fallimento G.F..

Attiene a profili di merito anche la terza censura, con riferimento alla contestata ipotesi concorsuale nella bancarotta fraudolenta documentale, posto che il giudice di appello ha logicamente e convincentemente spiegato i motivi della ritenuta falsità della denuncia di furto dell’autovettura dello stesso C., all’interno della quale erano state riposte le scritture contabili.

3. – Per quanto precede, il ricorso – complessivamente considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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