Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-12-2010) 01-03-2011, n. 7945 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza del 31 maggio 2010, il GIP del Tribunale di Roma disponeva gli arresti domiciliari nei confronti di C.F., indagato per il delitto di cui alla L. Fall., artt. 223, 216, commi 1 e 2, L. Fall., art. 219, commi 1 e 2, n. 1.

Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta di difensore dell’indagato, solo limitatamente al profilo delle esigenze cautelari, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con l’ordinanza indicata in epigrafe, rigettava l’istanza, confermando l’impugnato provvedimento.

Avverso l’impugnata pronuncia, il difensore proponeva ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva, 2. – Il primo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione in punto pericolosità sociale dell’indagato, rilevando che, sebbene richiesto di esaminare solo il profilo delle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame aveva, inutilmente, ripercorso l’intero quadro indiziario, riguardante l’addebito ipotizzato, per desumerne la pericolosità dello stesso C., senza indicare elementi specifici e concreti a fondamento di siffatto giudizio. n secondo motivo denuncia difetto di motivazione sulla richiesta di applicazione della meno affittiva misura di cui all’art. 290 c.p.p., la cui applicazione avrebbe assicurato il rispetto del criterio di proporzionalità e di adeguatezza della cautela.

3. – E’ certamente fondata la doglianza di parte ricorrente relativa al difetto di motivazione relativamente alle esigenze cautelari. In particolare, nessuna risposta è stata resa all’istanza difensiva, regolarmente formulata nella richiesta di riesame del 16.6.2010 ai fini dell’applicazione della misura interdittiva di cui all’art. 290 c.p.p..

Il deficit di motivazione comporta nullità del provvedimento impugnato, che va dichiarata nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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