T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 28-02-2011, n. 582 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La signora E.P. presentava, al Comune di Misinto (MB), istanza di accesso agli atti, per ottenere copia della documentazione (concessione edilizia n. 2/2009, copia delle NTA, del regolamento edilizio e delle tavole di PRG), relativa ad un intervento edilizio su un immobile, di cui al foglio 19, mappale 173, confinate con quello di sua proprietà, (il fondo dell’esponente è invece sul mappale 170).

Al termine di una serie di contatti con l’Amministrazione comunale, quest’ultima, con nota del 26.10.2010 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica, asseriva – seppure in termini non molto chiari – di avere soddisfatto la domanda di accesso.

L’esponente, tuttavia, con lettera del proprio difensore del 9.11.2010 e con relazione del proprio tecnico, sostiene che la domanda di ostensione sarebbe stata in realtà riscontrata soltanto in parte, in quanto il Comune avrebbe rilasciato solo taluni dei documenti richiesti (in particolare, copia delle NTA, del regolamento edilizio e della tavola di PRG), mentre per quanto riguardo il titolo abilitativo edilizio, sarebbe stata consentita soltanto la visione – senza estrazione di copia – di una tavola allegata alla concessione, che per il resto non era però esibita al tecnico incaricato della ricorrente.

Quest’ultima proponeva – pertanto – il presente gravame contro la citata determinazione del 26.10.2010, intesa come diniego parziale di accesso, lamentando la violazione degli articoli 22, 24 e 25 della legge 241/1990, dell’art. 8 del DPR 352/1992 e l’eccesso di potere sotto vari profili.

Né il Comune né la controinteressata P.R., si costituivano in giudizio.

All’udienza in camera di consiglio del 24.2.2011, la causa era trattenuta in decisione.

Il gravame risulta fondato, per le ragioni che seguono.

Il fondo della ricorrente (mappale 170), risulta confinante con quello oggetto dell’intervento edilizio (mappale 173), per cui la sig.ra E.P. è senza dubbio titolare di un interesse diretto e personale all’esibizione dei documenti richiesti, in quanto la stessa avrebbe titolo ad impugnare gli eventuali provvedimenti autorizzativi edilizi rilasciati contra legem e di conseguenza lesivi della propria posizione giuridica.

E’ – infatti – pacifica la giurisprudenza amministrativa che consente l’impugnazione dei titoli edilizi al proprietario di immobili siti nella zona in cui è permesso l’intervento costruttivo, soprattutto nel caso di soggetti confinanti, sussistendo in tal caso il requisito della c.d. vicinitas, che legittima alla contestazione in sede giurisdizionale del titolo autorizzativo (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 20.10.2010, n. 7591 e TAR Puglia, Lecce, sez. III, 15.10.2010, n. 2078).

Ciò premesso, il Comune di Misinto dovrà esibire alla ricorrente la copia di tutti i documenti di cui all’istanza di accesso del 13.9.2010, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Misinto l’esibizione della documentazione nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Misinto al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso del contributo unificato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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