T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent., 28-02-2011, n. 485 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame la N.V. s.r.l, premesso di essere proprietaria di una struttura agrituristica in contrada Renna del Comune di Noto, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Noto ha determinato il contributo concernente il costo di costruzione nella misura di euro 47.406,50. IL ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) violazione e mancata applicazione della disposizione contenuta nel comma 4° dell’art. 7 della l. 155/2001, così come recepito dalla l.r.2/2002 in combinato disposto con l’art. 10 della l. 10/1977: secondo parte ricorrente la legge n. 135/2001, nell’estendere alle imprese turistiche i benefici di qualsiasi genere già previsti in favore dell’industria avrebbe esteso anche l’esenzione del pagamento del pagamento del costo di costruzione previsto dall’art.10 della legge n. 10/1977 (oggi art. 19 del DPR 380/2001);

2) eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione dei principi contenuti e gli artt. 3,41 e 53 della Costituzione; questione di legittimità costituzionale: l’applicazione dell’esenzione del costo di costruzione solo nei confronti nel settore industriale comporterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra imprese, basata solo sulla diversa qualificazione dell’attività svolta (secondo e terzo motivo di ricorso).

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Noto ha richiesto l’escussione della garanzia per il mancato pagamento degli oneri concessori, deducendo vizi di illegittimità derivata.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Noto, che con memorie ha controdedotto alle censure articolate dalla società ricorrente.

Con ordinanza n. 949/2008 l’istanza cautelare è stata accolta avendo ravvisato "elementi di possibile fondatezza, da approfondire in sede di definizione del giudizio nel merito…".

Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2011, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

La controversia in esame è imperniata sull’omesso riconoscimento da parte del Comune di Noto Comune dell’esenzione dal pagamento dei contributi per il costo di costruzione e, quindi, dell’illegittima determinazione dell’importo richiesto con il provvedimento impugnato. In particolare, la società ricorrente ritiene che la costruzione (struttura agrituristica) dovesse beneficiare del regime contributivo differenziato proprio delle attività industriali per effetto dell’estensione alle imprese turistiche dei benefici generalmente previsti per gli impianti industriali.

La questione è stata recentemente esaminata dalla Sezione nella sentenza n. 1949 del 26/05/2010 ed è stata risolta in senso contrario alla pretesa di parte ricorrente, una volta ricostruiti il principio di onerosità del permesso di costruire e la natura giuridica del contributo per gli oneri di urbanizzazione.

2. La concessione edilizia comporta, infatti, la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, in quanto, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 10 del 1977 (trasfusi nell’art. 16 del DPR 380/2001), ogni attività di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio partecipa agli oneri a essa relativi. L’incidenza degli oneri di urbanizzazione è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale in base alle tabelle che la Regione definisce per classi di Comuni.(Cons. Stato, V, 6 maggio 1997, n. 462). La giurisprudenza ha costantemente qualificato il contributo di urbanizzazione quale corrispettivo di diritto pubblico di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae (Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 2006, n. 2258; 27 febbraio 1998, n. 201; 30 ottobre 1995, n. 1949;. TAR Lombardia- Brescia, 13 giugno 2002, n. 957), anche se la prestazione patrimoniale è imposta e determinata indipendentemente dall’effettiva utilità che il concessionario ritrae dal titolo edilizio. Al costo di costruzione è invece pacificamente riconosciuta natura tributaria di imposta volta a colpire l’incremento di ricchezza dell’intervento edilizio.

Gli artt. 7 e 9 della legge n. 10/1977 disciplinano alcune fattispecie nelle quali il contributo di costruzione non è dovuto oppure è ridotto. Inoltre, l’art. 10 della legge 10/1977 (oggi art. 19 del DPR 6 giugno 2001 n. 380) assoggetta le opere edilizie destinate all’esercizio dell’impresa a trattamenti contributivi differenziati.

In particolare, per le opere destinate ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi (primo comma), il pagamento del costo di costruzione resta interamente escluso, mentre per quelle destinate ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi (secondo comma) ne è previsto il pagamento per una quota non superiore al 10% del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale. Di qui il punto centrale della controversia: la società ricorrente sostiene che per effetto della generale estensione dei benefici previsti per le attività industriali alle imprese turistiche operata dalla legislazione nazionale (art. 7, comma 4° della legge n. 135/2001) e regionale di recepimento, spetta l’esenzione per le costruzioni industriali di cui al primo comma dell’art. 10 citato, poiché il "beneficio" deve senz’altro esser esteso alle costruzioni destinate ad imprese turistiche. Tale tesi non può essere condivisa.

In primo luogo, va rilevato che la norma dell’art. 7, comma 4°, della legge n. 135/2001 dispone: "Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l’industria, così come definita dall’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente". Ora, proprio il predetto limite delle "risorse finanziarie disponibili" fa propendere per l’esclusione dall’ambito della norma delle esenzioni dai corrispettivi che – a differenza delle agevolazioni/contributi/ incentivi genericamente denominati – non necessitano di alcun preventivo stanziamento di risorse finanziare da erogare ai beneficiari. In ogni caso, risulta determinante la circostanza che la disciplina urbanistica prevede già un regime differenziato degli impianti a destinazione industriale rispetto alle costruzioni destinate ad attività turistiche, che risponde alla diversa incidenza determinata nel concreto assetto urbanistico del territorio (cfr: Cons. Stato, Sez. V, n. 2559 del 29 aprile 2000); regime differenziato che, peraltro, è stato riprodotto nella disciplina contenuta nel D.P.R. 6 giungo 2001n. 380, successivo alla legge n. 135 del 29/03/2001. Ne deriva che il primo motivo di ricorso è infondato.

3. Parimenti infondati, risultano i profili di incostituzionalità della norma per disparità di trattamento giacché rientra nella discrezionalità del legislatore la possibilità di assoggettare a regimi differenziati i fabbricati destinati a impianti industriali, tenuto anche conto che il predetto regime differenziato non appare illogico attesa l’evidente differenza tra i settori economici considerati che si riflette non solo sul tipo di incidenza determinata nel concreto assetto urbanistico del territorio (e compensati dalla corresponsione del contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche, di cui al comma 1° dell’art.19 citato), ma anche su risvolti di ordine economico e sociale derivanti dalla presenza di attività industriali nel territorio del Comune.

4.In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

5. Sussistono, tuttavia, i motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tenuto conto della parziale novità delle questioni affrontate e del revirement rispetto all’orientamento assunto dal Collegio in sede cautelare.
P.Q.M.

Respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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