Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-12-2010) 01-03-2011, n. 7932 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Parma ha assolto P.M. dai reati di percosse e minacce in pregiudizio di M.A. ("in quanto non parte del processo perchè solo omonimo e quindi non ha commesso il fatto") di poi costituitosi parte civile. Tuttavia il medesimo giudice, in sede di dispositivo ha disposto che "alla difesa di P.M. è concesso risarcimento che quantifica in Euro 1.200 oltre IVA e CPA".

Su quest’ultima statuizione, avendo il M. dichiarato (si legge sempre in dispositivo) "di revocare la costituzione di parte civile", si appunta il ricorso interposto dalla difesa della citata parte civile, segnalando l’erronea statuizione per l’assenza di costituzione nei confronti del P. impropriamente evocato in giudizio.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il giudice che accerti la revoca della costituzione di parte civile non può conoscere delle spese e dei danni che l’intervento della parte civile può avere cagionato all’imputato, come dispone l’art. 82 c.p.p., comma 3.

Pertanto, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili che elimina.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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