Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 1267 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con l’impugnata sentenza il Tar ha accolto il ricorso proposto dalla M. s.p.a. per la dichiarazione della illegittimità del silenzio serbato dal comune di L’Aquila sulla istanza diretta al rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di un esercizio commerciale di grande distribuzione;

Rilevato che il Comune ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza, deducendo che alcun silenzio aveva mantenuto l’amministrazione sull’istanza in questione, che era stata definita con ben due provvedimenti negativi;

Considerato che, dopo plurime richieste istruttorie da parte di questa Sezione, è stata acquisita copia del fascicolo di primo grado;

Ritenuto che il motivo di appello è fondato, in quanto la M. s.p.a. ha inammissibilmente proposto un ricorso avverso il silenzio in una fattispecie, caratterizzata non dall’inerzia della p.a., ma dall’adozione di due provvedimenti negativi, sospesi in via cautelare dal Tar (una prima ordinanza propulsiva, cui era seguito un nuovo diniego, a sua volta sospeso nei limiti del mantenimento della priorità acquisita nella presentazione della domanda);

Ritenuto, infatti, che il procedimento in questione è stato definito con provvedimento espresso e che ogni questione sull’asserita necessità di adottare nuovi atti non può essere introdotta con un giudizio avverso un silenzio (che non sussiste), ma va eventualmente proposta in sede di esecuzione delle richiamate pronunce cautelari del Tar in attesa della definizione nel merito di quel giudizio di cognizione;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso in appello deve essere accolto, con conseguente riforma dell’impugnata sentenza e declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado;

Ritenuto che alla soccombenza seguono le spese del giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso proposto in primo grado.

Condanna la M. s.p.a. alla rifusione, in favore dell’amministrazione appellata, delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 4.000,00, oltre Iva e C.P.;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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