Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 1266 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con l’impugnata sentenza il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da A.M.E. avverso il provvedimento di reiezione dell’opposizione alla iscrizione a ruolo delle somme dovute per una sanzione pecuniaria irrogata per la realizzazione di opere senza autorizzazione edilizia (a causa della mancata impugnazione della originaria sanzione e dei successivi atti di recupero coattivo);

Rilevato che l’appellante ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo nel frattempo interamente pagato le somme in contestazione e che tale rinuncia è stata sottoscritta dal Comune anche per accettazione della compensazione delle spese del giudizio;

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il giudizio estinto per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), del codice del processo amministrativo;

Ritenuto, infine, che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cui al ricorso in appello indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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