Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-12-2010) 01-03-2011, n. 7903

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la decisione in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Trento ha confermato la sentenza datata 11.12.2007, con cui il Tribunale di Rovereto, in composizione monocratica, aveva condannato R.I. e il suo convivente B.M.alla pena della reclusione, rispettivamente di tre anni e di un anno e sei mesi, per il reato di concorso in maltrattamenti ( artt. 110 e 572 cod. pen.) in danno della piccola D.E., figlia della R..

2. Contro la sentenza ricorrono gli imputati, tramite il comune difensore, deducendo:

– ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), violazione dell’art. 195 c.p.p., comma 4 in relazione alla testimonianza resa dall’ufficiale di polizia giudiziaria Ba.Ma., che aveva condotto le indagini sulla vicenda familiare;

– ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), vizio di motivazione in ordine all’indicata testimonianza dell’ufficiale di p.g. ed alla ritenuta attendibilità della minore D.E.;

– ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza dell’art. 133 c.p. per errata determinazione della pena inflitta.

3. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale, va adottata declaratoria d’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi.

3.1. Del tutto infondato è il primo motivo, avendo la Corte territoriale utilizzato la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria Ba. concernenti le ecchimosi e le cicatrici da lui personalmente riscontate sulla bambina. Non viene, pertanto, in rilievo il divieto, previsto dall’art. 195.4 c.p.p. per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, di deporre "sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni". 3.2. Manifestamente infondato è pure il secondo motivo.

Le considerazioni sopra svolte sull’insussistenza di ogni violazione dell’art. 195 c.p.p., comma 4 escludono in radice che si possa porre un problema di vizio di motivazione, fondato su tale divieto normativo, in relazione alla testimonianza dell’ispettore Ba..

Esaustiva e corretta risulta, poi, la motivazione sulla valutazione delle dichiarazioni rese dalla piccola E.: le ritenute violenze di cui è stata vittima sono state fondate non soltanto sulle confidenze da lei fatte alle compagne di scuola, ma anche sulla deposizione del Ba. e delle maestre che ebbero modo di osservare i lividi sul corpo della bambina.

3.3. Del tutto generica è, infine, la contestazione del trattamento sanzionatorio e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, a fronte dell’adeguata motivazione resa dai giudici d’appello, i quali hanno evidenziato come, "alle difficoltà psicologiche di una bambina, che in un particolare momento della crescita aveva bisogno di comprensione e di affetto, si è risposto con calci, schiaffi e cinghiate, dimostrando un’insensibilità umana immeritevole di particolare clemenza". 4. All’inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di Euro 1.000,00, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000 (mille) Euro in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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