Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-02-2011) 02-03-2011, n. 8337 ebbrezza Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el PG Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso presentato dal difensore C.A. ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con la quale il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello presentato ex art. 322 bis c.p.p. avverso il provvedimento del Gip che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo dell’autovettura di proprietà sequestratagli nell’ambito di procedimento penale che lo vedeva indagato della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica.

Il Tribunale riteneva di essersi già pronunciato su analoga impugnazione (riesame che veniva riqualificato appello) e ne dichiarava l’inammissibilità.

Il ricorrente contesta tale decisione, senza peraltro produrre alcuna documentazione a supporto, sostenendo che si sarebbe trattato di impugnazioni diverse (appello avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo e richiesta di riesame del provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo), onde erronea sarebbe stata la decisione del tribunale.

Il ricorso è inammissibile per evidente genericità, giacchè la documentazione di riferimento non è stata rinvenuta nel fascicolo processuale ed il ricorrente non ha assolto l’onere di produrre detta documentazione a supporto della doglianza.

E’ davanti al giudice di merito che, nel caso, potrà farsi valere il novum normativo introdotto dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, a seguito del quale, modificandosi gli artt. 186 e 187 C.d.S., la confisca del veicolo, ivi prevista come obbligatoria, ha assunto natura di "sanzione amministrativa accessoria", e non più penale;

essendo da ciò derivato che, in vista della confisca, deve ormai escludersi che possa procedersi al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2, giacchè, in base a quanto disposto dall’art. 224 ter C.d.S., il sequestro ai fini della confisca del veicolo deve essere operato esclusivamente dall’autorità amministrativa (cfr. Sezione 4, 17 dicembre 2010, Tira, non massimata).

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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