Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 1257 regione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, per l’annullamento delle deliberazioni della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia concernenti l’approvazione dei rendiconti di spesa per corsi di formazione professionale.

Il Consorzio appellante ripropone le censure disattese dal TAR, criticando analiticamente la sentenza impugnata.

La Regione resiste all’appello, sollevando anche alcune eccezioni preliminari.

Il processo in appello è stato ritualmente riassunto dalla curatela fallimentare del Consorzio ricorrente.

L’appello è infondato.

In primo luogo, non sussiste il dedotto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti, nel caso di specie, anche prescindendo dal giudicato esterno derivante dalla pronuncia del Tribunale Civile di Pordenone 28 giugno 2006, n. 27, richiamata dalla Regione intimata, i provvedimenti contestati in primo grado non si pongono sul piano paritario dei rapporti privatistici delle parti, ma attengono alla definizione autoritativa del rapporto di finanziamento oggetto della presente controversia.

Pertanto, la parte ricorrente in primo grado, a fronte delle determinazioni provvedimentali dell’amministrazione, è titolare di un interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo.

Nella procedura in esame, infatti, sono contestati gli atti afferenti alla rendicontazione, ai fini della definitiva liquidazione del contributo. Pertanto, gli atti impugnati dinanzi al TAR non riguardano il solo svolgimento del rapporto, bensì la stessa concessione del richiesto contributo.

In secondo, luogo, deve essere respinta la censura riguardante l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Infatti, trattandosi di procedimento ad istanza di parte, per consolidato indirizzo interpretativo, formatosi in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 15/2005 (comunque non applicabile, ratione temporis, alla presente controversia), la comunicazione di avvio non è dovuta.

È privo di pregio, infine, l’ultimo complesso motivo di gravame concernente l’asserita violazione di legge ed eccesso di potere. Infatti, le determinazioni impugnate si basano su adeguati presupposti motivazionali e istruttori, collegati razionalmente a una pluralità di dati univoci, comprensivi degli accertamenti effettuati dagli uffici regionali, dell’esito delle indagini ispettive degli Uffici comunitari, nonché sui rilevi della Corte dei Conti.

Pertanto, non hanno pregio le censure riguardanti l’asserita violazione della legge regionale n. 76/1982, correlata alla modifica unilaterale dei parametri iniziali per la concessione del contributo.

Parimenti, non sussiste alcuna irrazionalità nella scelta di attribuire al Consorzio una quota pari al 10% del contributo, a nulla rilevando che il Consorzio non abbia finalità lucrativa.

Infatti, non essendo ancora concluso definitivamente il procedimento volto alla verifica dei presupposti per la concessione del contributo, l’amministrazione conservava intatto il potere di modificare, anche unilateralmente, i parametri inizialmente determinati solo in via provvisoria.

In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l’appello.

Condanna l’appellante a rimborsare alla Regione appellata le spese di lite liquidandole in euro 1500// 00 (millecinquecento//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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