Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-02-2011) 02-03-2011, n. 8387

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 7 – 21.1.2009 la Corte d’appello di Lecce, sezione minorenni, confermava la condanna di B.L. per delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73, ascrittigli in continuazione ed in concorso con altri ai capi A, C, D ed E, per fatti tra il (OMISSIS), deliberata dal locale competente GIP per i minorenni il 5.4.2007. 2. Due i motivi del ricorso personale dell’imputato:

– erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 perchè a B. sarebbero riferibili solo due episodi occasionali;

– vizi della motivazione, perchè dalle prove assunte emergerebbe la sua estraneità ai fatti e mancherebbe motivazione sugli elementi precisi per la conferma della sua condanna, basata solo su deduzioni, come quella dell’aver lui tratto sicuramente vantaggio dalla partecipazione all’attività programmata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e in realtà anche generico, limitandosi a riproporre – e in termini sostanzialmente apodittici – il contenuto dei motivi d’appello, senza confronto specifico – e nel solo ambito di cui alla lettera E dell’art. 606 c.p.p., comma 1 – con le argomentazioni della Corte distrettuale, articolate e congrue ai dati probatori richiamati (pagg. 7 – 9), con specifica, non apparente, nè manifestamente illogica o contraddittoria motivazione proprio sulle ragioni per cui i singoli episodi di spaccio per i quali era certa la partecipazione dell’imputato attestassero il pieno consapevole inserimento in una struttura operativa predisposta alla realizzazione di un numero indeterminato di reati di spaccio (pag. 10).

Nulla sulle spese, trattandosi di soggetto minorenne all’epoca della commissione dei reati (Sez. 1, sent. 48166 del 26.11 – 24.12.2008) e stante l’unitarietà del procedimento dalla fase iniziale alla sentenza conclusiva, quella odierna, che concorre a costituire l’unico titolo esecutivo (arg. Ex Su, sent. 15 del 31.5 – 11.10.2000).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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