Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 1253 U. S. L. trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

elega dell’Avv. Lorusso, e Lagrotta, per deelga dell’Avv. Loiodice;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il dottor M.L. esponeva in primo grado di avere svolto, quale dipendente della USL FG/5 ed in particolare quale Aiuto di Radiologia presso il Presidio Ospedaliero di Monte Sant’Angelo, sin dalla data di assunzione (1978), la funzione di unico responsabile del Servizio di Radiologia presso la struttura stessa pur essendo stato retribuito sempre come assistente e dal 1985 quale aiuto.

Con la deliberazione n.322 del 19.4.1993, in ritenuta applicazione dell’art. 116 del DPR n.384 del 1990, l’Amministratore Straordinario disponeva l’affidamento al ricorrente della responsabilità del settore modulo Radiologia Diagnostica presso la Divisione Servizio di Radiologia dell’Ospedale di Monte San Angelo con effetto dall’1.12.1990, a tale fine facendo proprio il verbale steso nella riunione del 20.3.1993 dal Collegio tecnico appositamente costituito.

Con due distinti motivi di gravame il ricorrente impugnava tali atti dinanzi al Tar Puglia, Bari, chiedendo l’accertamento del diritto al trattamento economico corrispondente alla posizione funzionale apicale a fare tempo dalla data di assunzione e la condanna dell’ente al pagamento di quanto dovuto comprensivo di interessi e rivalutazione.

Secondo il ricorrente la deliberazione n.322 del 19.4.1993 di cui sopra era in contrasto con l’art. 116 del DPR 384 del 1990 concernente la attribuzione di strutture intermedie nell’ambito delle varie divisioni. Nel caso di specie il ricorrente era responsabile sin dalla data di assunzione dell’intero Servizio di Radiologia sicchè l’affidamento della responsabilità del settore modulo di radiologia diagnostica si risolveva nella "..elusione delle legittime aspettative del ricorrente riferite alla responsabilità del Servizio al quale spetta incontrovertibilmente la direzione dell’ intero Servizio in considerazione delle funzioni da lui sempre svolte".

Il ricorrente denunziava inoltre la violazione dell’art. 29 del DPR n.761 del 1979 nonché profili vari di eccesso di potere.

Il Tar Puglia Bari in parte dichiarava inammissibile ed in parte dichiarava infondato il ricorso.

Il dottor L. appella la sentenza del Tar Puglia reiterando le censure dedotte in primo grado..

L’amministrazione intimata si è costituita per resistere all’appello.

In vista della udienza di trattazione è stata depositata dall’appellante una ulteriore memoria difensiva.

Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. L’appello non merita accoglimento.

Assume l’appellante che poiché è stato unico responsabile dell’intero Servizio di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Monte Sant’Angelo, l’affidamento della responsabilità del solo settore modulo intermedio di Radiologia diagnostica, istituito all’interno del Servizio di Radiologia, "incontrovertibilmente diretta per intero dalla data di assunzione, rappresenterebbe non altro che un espediente per eludere le legittime aspettative del ricorrente". Il provvedimento gravato, attributivo della responsabilità di una struttura intermedia, solo apparentemente risulterebbe ampliativo della sfera giuridica del ricorrente ma nei fatti, tenuto conto delle funzioni dal medesimo sempre svolte, sarebbe elusivo delle sue legittime aspettative.

Sotto altro profilo assume il ricorrente che lo espletamento di mansioni superiori rientra nei doveri di ufficio del dipendente sanitario nei limiti del termine di sessanta giorni ex art. 29 del d.P.R. n.761 del 1979; il ricorrente richiama al riguardo gli artt. 2103, 2041, 2126 c.c. ed infine l’art. 36 Cost..

In conclusione assume che avrebbe diritto, decorso il termine di sessanta giorni ex art. 29 comma 2 del d.P.R. 761 del 1979, alle differenze retributive tra il proprio trattamento economico e lo stipendio iniziale di primario comprensivo di tutti gli emolumenti a carattere fisso e continuativo, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.

3. Osserva la Sezione che nel settore sanitario, -nel quale, diversamente da quanto accade nel pubblico impiego, il fenomeno dello svolgimento di mansioni superiori è appositamente disciplinato da normativa di rango primario, il riconoscimento del trattamento economico per lo svolgimento di funzioni superiori è subordinato al conferimento con atto formale delle funzioni medesime ed alla esistenza e vacanza del posto in pianta organica cui si riferiscono le superiori funzioni svolte.

Nel caso di specie, a parte la mancanza dell’atto formale di conferimento, manca ancor prima, il necessario presupposto della esistenza del posto in organico in quanto, come riconosce lo stesso appellante, il servizio reso aveva peculiari caratteristiche strutturali costituite dalla circostanza che era privo della figura primaziale, nè emerge in alcun modo che le mansioni svolte potessero essere ricondotte alla qualifica primariale.

Invero il Servizio di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Monte Santangelo pur dotato di una autonomia funzionale, non poteva considerarsi riconducibile ad una Divisione o Reparto ospedaliero, ma solo riconducibile, appunto, ad un semplice Servizio di un Presidio Ospedaliero, come esattamente individuato dalla delibera impugnata che lo ha qualificato quale modulo operativo e/o funzionale.

Né l’appellante ha fornito elementi in ordine al rivendicato maggiore rilievo organizzatorio del servizio descrivendo in maniera adeguata i tratti salienti del medesimo, le caratteristiche della struttura diretta, l’impegno professionale profuso con la connessa responsabilità e necessità della preposizione di un primario quale responsabile del medesimo.

4. In conclusione l’appello deve essere respinto, la sentenza di primo grado confermata.

5. Spese ed onorari per la peculiarità del petitum possono essere compensati.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *