Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-02-2011) 02-03-2011, n. 8381

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha ribadito la responsabilità di V.L., affermata con pronuncia del tribunale di Foggia del 18 dicembre 2007 per il delitto di cui all’art. 337 c.p. in danno del p.u. D., costituitosi parte civile commesso in data (OMISSIS).

2. Ricorre il difensore del V. e denuncia con il primo motivo inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale, per non essere stata notificata all’imputato l’ordinanza di rinvio emessa il 23.11.2009; con il secondo motivo, reitera la già eccepita violazione dell’art. 192 c.p.p. e dell’art. 393 bis c.p., poichè da una corretta valutazione del compendio probatorio emergeva che il V. aveva reagito al fare sconveniente e prepotente dell’agente, così che era sussistente la causa di non punibilità prevista in caso di atto arbitrario del p.u.
Motivi della decisione

1. Va preliminarmente rilevato che il motivo relativo alla eccezione di nullità è palesemente infondato, in quanto, come risulta dalla verifica degli atti di causa, la ordinanza di rinvio del dibattimento è stata ritualmente notificata a mani della moglie convivente dell’imputato.

2. L’impugnata sentenza è tuttavia da annullare, senza rinvio, perchè il reato ascritto all’imputato è estinto per intervenuta prescrizione.

3. Infatti, nel caso in esame, giudicato con sentenza in primo grado del 18 dicembre 2007, si applica in quanto più favorevole, la disciplina introdotta dalla L. n. 251 del 2005, ex art. 10, comma 3, come modificato dalla pronuncia n. 393 del 2006 della Corte Costituzionale, trovandosi il processo pendente in primo grado alla data di entrata in vigore della norma.

4. Pertanto dalla data di commissione del reato, ossia dal (OMISSIS), sono da computare per il termine ordinario, anni 6, da aumentare di un quarto ex art. 161 c.p.p., e di gg. 90 per le disposte sospensioni del processo, sicchè il delitto in esame si è estinto in data 13 settembre 2009, anteriormente quindi alla pronuncia di appello.

5. Non hanno pregio e perciò non valgono ai fini della sollecitata diversa e più favorevole declaratoria gli elementi indicati nel ricorso, essendo pacifico che a fronte di una causa estintiva del reato si deve pronunciare sentenza di assoluzione "ex" art. 129 c.p.c., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale ovvero la non commissione del medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile; la "evidenza" richiesta dall’art. 129 c.p.c., comma 2, presuppone, infatti, la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia.

6. Tale "constatazione" della irresponsabilità non è nella specie riscontrabile, posto che peraltro entrambe le pronunce concordano sui fatti e sulla riconducibilità alla fattispecie in esame, non emergendo affatto la asserita vessazione da parte del pubblico ufficiale.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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