Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-04-2011, n. 9136 Azione del danneggiato condizioni per l’esercizio dell’azione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione dinanzi al Giudice di Pace di Napoli C.G. chiedeva condannarsi L.G. e l’Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. al risarcimento dei danni, che asseriva di aver subito a seguito di un sinistro stradale a lui occorso in Napoli, consistenti nel costo di riparazione della sua autovettura.

Resisteva la compagnia assicuratrice.

Il Giudice di Pace dichiarava l’improcedibilità in rito della domanda per carenza di legittimazione attiva e compensava le spese processuali. Sosteneva il Giudice che dal cronologico P.r.a. risultava che l’attore aveva acquistato l’auto danneggiata con scrittura privata autenticata il 19.12.1996, dopo l’incidente avvenuto il (OMISSIS).

Avverso la relativa sentenza proponeva appello C.G..

Il Tribunale rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata.

Sosteneva che il fatto di riparare l’auto non implica di per sè l’espletamento di una attività corrispondente all’esercizio della proprietà sulla res.

Proponeva ricorso per cassazione C.G. con un unico motivo.

Resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale l’I.N.A..
Motivi della decisione

Ai sensi dell’art. 335 c.p.c. i ricorsi devono essere riuniti.

Con l’unico motivo del ricorso principale parte ricorrente denuncia "Violazione degli artt. 1140-1376-2043-2054-2697 e 2719 c.c. nonchè art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5".

Sostiene in particolare il C. che il Giudice di Pace di Napoli e il Tribunale della medesima città non potevano rigettare la domanda attrice sul presupposto che egli non avesse fornito la dimostrazione della sua legittimazione attiva ad agire in giudizio: a suo avviso infatti il diritto al risarcimento del danno può spettare anche a colui che eserciti un potere soltanto materiale sulla cosa.

Il motivo deve essere rigettato.

Con indagine di fatto insindacabile in questa sede in quanto correttamente motivata, il Tribunale ha accertato che il C. non ha rigorosamente dimostrato, sulla scorta di prove idonee, l’esistenza in suo favore di una situazione di possesso, giuridicamente qualificabile ai sensi dell’art. 1140 c.c. mentre il suo godimento aveva natura precaria, fondata su una "permissio domini" collegata forse ad una opzione o riserva di gradimento.

Con ricorso incidentale l’I.n.a. Assitalia s.p.a. denuncia "violazione di legge art. 91 c.p.c." e lamenta che la Corte ha compensato le spese e competenze del grado d’appello.

Il motivo è infondato in quanto il Tribunale ha specificamente individuato il giusto motivo di compensazione delle spese nell’apparente disponibilità della res.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con compensazione delle spese processuali in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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