Corte di Cassazione, Sezione II 5 marzo 2010 n. 5421. (In materia di appalto)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato nell’aprile 1997 S. M., C. Z. e il Condominio di Via V. n. X convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, S. P. e la T. Immobiliare srl per sentirli condannare ad eseguire le opere meglio descritte nell’atto di "transazione" stipulato in precedenza tra il S. la T. Immobiliare ed il Condominio istante; riparare i danni causati agli spazi condominiali ed agli appartamenti delle attrici Z. e M. descritti in citazione e/o al pagamento delle somme occorrenti per eliminare i lamentati vizi delle opere edilizie nonchè al risarcimento dei danni sofferti dagli attori derivati dal mancato godimento pieno degli immobili.
Nel corso del giudizio si costituiva la società convenuta respingendo la domanda eccependo la prescrizione e/o la decadenza delle azioni proposte e/o ancora il difetto di legittimazione passiva, mentre il S. rimaneva contumace. Ammessa ed espletata CTU, si costituiva successivamente in giudizio nel dicembre 1993 per la S. M. in sostituzione del precedente difensore l’avv.to G. D.G. il quale eccepiva l’irregolare costituzione in giudizio della T. Immobiliare dal momento che la firma apposta dal legale rappresentante della convenuta in calce al mandato non era stata autenticata dal difensore e per l’effetto deduceva la nullità della costituzione stessa e di tutta l’attività successivamente espletata dalla parte.
Esaurita l’istruttoria con sentenza del 28 marzo 2000 l’adito Tribunale in accoglimento delle domande attoree condannava entrambi i convenuti ad eseguire a regola d’arte le opere indicate dal consulente e ad eliminare le cause delle infiltrazioni d’acqua dedotte e lamentate in atti eseguendo i lavori medesimi individuati anch’essi dal ctu; nonché al risarcimento dei danni liquidati in via equitativa oltre al rimborso delle spese di causa.
Proposto gravame dalla T. Immobiliare srl, con sentenza del 24 marzo 2004 la Corte d’appello di Roma rigettava l’impugnazione condannando l’appellante alle maggiori spese del grado.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la T. Immobiliare srl sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso il Condominio.
Non hanno spiegato attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all’art. 360 n. 3 cpc, violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 3 stesso codice per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la eccepita mancata indicazione nella decisione di prime cure delle conclusioni rassegnate dalle parti nel primo grado del giudizio non potesse dar luogo a nullità della pronunzia, evincendosi egualmente dalla stessa il contenuto della causa.
La doglianza non può essere accolta giacchè la Corte territoriale, nel disattendere l’eccezione di nullità della decisione di prime cure, si è correttamente uniformata alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui (vedi da ultima Cass. n. 4079/2005) l’omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell’epigrafe della sentenza importa nullità di quest’ultima soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza.
Con il secondo motivo si deduce, in riferimento all’art. 360 n. 5 cpc, omessa e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in particolare per non aver rilevato il giudice "a quo" dalla scrittura transattiva del 23 aprile 1996 quali fossero i reciproci obblighi assunti dalle parti, con la conseguenza che, non risultando contestato che la T. Immobiliare aveva ottemperato al solo obbligo assunto di fornire al S. maioliche analoghe a quelle esistenti nel lastrico condominiale, la ricorrente doveva esser ritenuta assolutamente carente di legittimazione in merito alle domande giudiziali svolte dal Condominio e dalle condomine M. e Z..
Con il terzo motivo si denunzia, in riferimento all’art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1371 cc; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia relativo alla esatta interpretazione delle clausole contenute nel contratto di transazione del 24.3.1996 e delle precise obbligazioni assunte dalle parti in causa; omessa motivazione circa l’asserita solidarietà tra la T. Immobiliare e S. P. delle obbligazioni assunte da quest’ultimo. Ribadisce la ricorrente che la Corte romana avrebbe dovuto statuire che essa T. Immobiliare aveva esattamente e completamente ottemperato alla obbligazione transattivamente assunta che era soltanto quella della fornitura all’appaltatore S. delle maioliche per la ripavimentazione dell’androne condominiale di qualità analoga a quelle preesistenti. Tal che nessuna solidarietà esisteva tra venditrice e appaltatore essendo le obbligazioni dai predetti assunte con la richiamata transazione assolutamente autonome e indipendenti come confermato altresì dal fatto che solo il S. si era impegnato a sottoscrivere il capitolato dei lavori descritto nella transazione e solo lui lo aveva di fatto sottoscritto essendosi soltanto lui impegnato alla esecuzione dei lavori richiesti dal Condominio.
Con il quarto motivo si deduce, in riferimento all’art. 360 n. 5 cpc, omessa e comunque erronea insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’accertamento del fatto che "le opere di intervento riparatorie" erano state "compiute dall’appaltatore (S. P.) a seguito di atto di transazione del 23.4.97" e circa la dichiarata solidarietà dell’obbligo di procedere all’eliminazione dei difetti riscontrati in tali opere, che sarebbe esistito anche a carico della Thema I..
Contesta la ricorrente che il giudice d’appello, nonostante avesse accertato che al S. incombeva l’onere della esecuzione dei lavori, senza alcuna motivazione aveva statuito che l’obbligo di eliminazione dei difetti denunciati nella esecuzione di quelle stesse opere gravasse solidalmente con l’appaltatore, anche a carico di essa T..
L’esame congiunto dei suindicati motivi conduce al loro accoglimento per le ragioni che qui di seguito vanno ad esporsi.
Sul punto la Corte territoriale ha ritenuto fondata la deduzione del Condominio secondo cui la scrittura transattiva costituisse prova documentale che la Thema I., proprietaria della palazzina ed il S., costruttore appaltatore, avevano di fatto, con la sottoscrizione del citato documento, riconosciuto l’esistenza dei lamentati difetti di costruzione e la necessità della loro eliminazione. Per cui l’intervenuto riconoscimento dei vizi da parte della venditrice e da parte del costruttore della cosa venduta o costruita ed il contestuale impegno dagli stessi assunto per eliminarli mediante la loro riparazione determinava la costituzione di una obbligazione che,essendo soggettivamente nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia era sempre svincolata, indipendentemente dalla volontà delle parti, dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall’art. 1495 cc essendo invece soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
Da tale obbligazione, solidalmente assunta dalla T. e dal S. il cui inesatto adempimento aveva dato luogo alla presente controversia, scaturiva la conferma della condanna solidale dei predetti statuita dal primo giudice.
Senonchè, ad avviso di questo Collegio, non par proprio che la Corte romana abbia adeguatamente valutato le reciproche obbligazioni delle parti nella citata transazione del 23 aprile 1996 ed in particolare se vi fosse la rivendicata autonomia tra quella assunta ed esattamente adempiuta dalla venditrice Thema, obbligatasi semplicemente alla fornitura delle maioliche, e quelle esistenti in capo all’appaltatore S., impegnatosi ad eseguire i lavori di riparazione specificati nella transazione medesima.
Con ogni conseguente riflesso sulla solidarietà tra i due soggetti esclusa da parte ricorrente e statuita invece dai giudici del merito.
La qui gravata sentenza va pertanto sul punto cassata con rinvio della causa per nuovo esame e valutazione dell’atto transattivo ad altra sezione della Corte d’appello di Roma restando assorbito il quinto motivo di ricorso involgente la dedotta erronea valutazione della relazione peritale di prime cure.
Il giudice del rinvio provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie nei sensi di cui in motivazione il secondo, il terzo e il quarto, dichiara assorbito il quinto, cassa, in relazione ai motivi accolti, l’impugnata sentenza e rinvia la causa anche per le spese di questo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
Roma, 18 novembre 2009.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 5 MARZO 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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