Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 28-02-2011, n. 143 Destituzione e dispensa dall’impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. Ta.Ig. ha proposto ricorso per l’esecuzione della decisione n. 669/06, con la quale questo C.G.A. ha ritenuto illegittimo il provvedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute, in quanto posto in essere senza l’osservanza degli atti procedimentali prescritti dagli artt. 129 e 130 t.u. n. 3/1957 (III motivo d’appello).

In particolare, non risultava acclarato se l’interessato fosse stato o meno sottoposto a nuovo accertamento medico finalizzato a verificare la sua compatibilità a svolgere funzioni in differenti ruoli dell’Amministrazione.

Con ordinanza n. 987/10, questo C.G.A. ha disposto di sottoporre il ricorrente a nuova visita medica entro 45 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione, dando un termine al medesimo per presentare le proprie osservazioni a norma dell’art. 129, comma 3, del D.P.R. n. 3/1957.

Ha altresì nominato, per il caso di ulteriore inadempimento, il Direttore dell’Ospedale militare di Palermo per l’espletamento dell’incarico, con facoltà di nominare la Commissione medica.

Alla camera di consiglio del 12 gennaio 2011, rilevata la mancata esecuzione dell’ordinanza n. 987/2010 e ribadita l’utilità, ai fini del decidere, dell’esecuzione del disposto incombente, il Collegio reitera l’affidamento dell’incarico (sottoporre il ricorrente a nuova visita medica), al Direttore dell’Ospedale militare di Palermo, con facoltà di nominare la Commissione medica nonché di avvalersi, ove ritenuto, della consulenza di un esperto del settore, con spese a carico del Ministero della Giustizia. L’incarico va assolto entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, dando un termine al ricorrente per presentare le proprie osservazioni a norma dell’art. 129, comma 3, del D.P.R. n. 3/1957.

Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 18 maggio 2011.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, riservata ogni pronuncia in rito, in merito e sulle spese, ribadisce l’ordine al Direttore dell’Ospedale militare di Palermo di ottemperare a quanto indicato in motivazione con le modalità e nei termini ivi specificati.

Manda alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza.

Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 18 maggio 2011.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011, con l’intervento dei signori: Antonino Anastasi, Presidente f.f., Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 28 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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