Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 28-02-2011, n. 138 Causa di servizio civile o militare

ritto quanto segue.
Svolgimento del processo

Con istanza datata 24.3.2004, il Caporal maggiore VSP Ga.Me.Co. chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità "Sindrome depressiva con spunti interpretativi".

Con p.v. mod. ML/AB n. 2944 datato 3.12.2004, la C.M.O. distaccata di Messina del Centro militare di medicina legale di Palermo giudicava il richiedente affetto da "Pregresso disturbo depressivo psicotico con spunti interpretativi non congrui con il tono dell’umore. Lieve labilità emotiva in compenso farmacologico", infermità ritenuta ascrivibile alla tabella A, quarta categoria.

Con parere n. 33171/2005 reso nell’adunanza n. 309/2005 del 18.11.2005, il Comitato di verifica per le cause di servizio riteneva la suddetta infermità non dipendente da causa di servizio.

L’Amministrazione della difesa attivava, in data 20.2.2006, la procedura prevista dall’art. 10 bis legge n. 241/90 e, poiché il sottufficiale produceva ulteriore documentazione relativa al nesso causale tra il servizio e l’infermità presa in esame, in data 22.3.2006 chiedeva al predetto Comitato di esprimersi nuovamente al riguardo.

Con parere n. 7385/2006 reso nell’adunanza n. 56/2006 del 29.5.2006, il Comitato di verifica per le cause di servizio, confermando il precedente giudizio, nuovamente riteneva l’infermità non dipendente da causa di servizio in quanto "trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neurologici, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta, non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio, idonee per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può collegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale, efficiente e determinante".

Il Comitato affermava di aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi al servizio da parte del ricorrente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti.

Con decreto n. 2814/N del 19.12.2006, l’Amministrazione della difesa negava la dipendenza da causa di servizio, in conformità al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Avverso tale decreto, il Caporal maggiore VSP Ga.Me.Co. proponeva ricorso al T.A.R. Catania, deducendo i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere per illogicità manifesta; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed, in particolare, per omessa considerazione dei pareri di parte.

Il ricorrente rilevava di aver espletato una serie di servizi pericolosi in condizioni climatiche, ambientali e temporali disagevoli, nel contesto di missioni militari espletate all’estero, in zone interessate ad eventi bellici, negli anni 2000-2001-2002.

Tale attività di servizio gli aveva procurato un elevato stress psico-fisico, per il quale dichiarava di essersi sottoposto a terapia farmacologica sotto il controllo di uno specialista in psichiatria.

Il medico curante redigeva una relazione da cui si evince il collegamento tra il sovraccarico lavorativo e l’aumento della quota ansiosa a carico di esso ricorrente.

Rilevava il ricorrente che i provvedimenti impugnati collidono con le risultanze della dettagliata documentazione medica specialistica allegata alla domanda presentata all’Amministrazione, con la quale si dimostrerebbe incontrovertibilmente la riconducibilità della malattia alla causa di servizio, giudizio al quale gli specialisti sarebbero pervenuti a seguito di accurati esami clinici del ricorrente.

Per contro, l’impugnato parere del Comitato si fonderebbe su un giudizio aprioristico scollegato dall’esame diretto del soggetto interessato.

2) Violazione di legge con riferimento all’art. 3 Legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione; violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 11 comma 1 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461.

3) Violazione di legge per difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461.

Ad avviso del ricorrente il decreto con il quale il dirigente del Ministero della difesa ha negato la riconducibilità al servizio della patologia sofferta si limita a recepire pedissequamente il parere del Comitato senza tenere conto delle risultanze istruttorie e della documentazione medica allegata all’istanza.

4) Eccesso di potere per travisamento della realtà e per omessa considerazione di fatti rilevanti; eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà.

Il ricorrente eccepiva che dalla relazione redatta dal medico curante che lo ha assistito, allegata agli atti, emergerebbe la chiara correlazione tra il servizio e l’insorgenza della patologia lamentata.

Con sentenza n. 728/09, il T.A.R. adito rigettava il ricorso.

Con l’appello in epigrafe, l’odierno ricorrente ha dedotto che il parere emesso dal Comitato di verifica per le cause di servizio sarebbe stato emesso senza tenere conto delle condizioni ambientali e di servizio in cui egli ha operato.

Avrebbe, pertanto, errato il Giudice di prime cure nel ritenere legittimo il provvedimento impugnato.

Conclusivamente, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e del provvedimento gravato in primo grado.

Ha replicato il Ministero appellato per chiedere il rigetto del ricorso in appello, sostenendone l’infondatezza.

Alla pubblica udienza del 29 giugno 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è fondato e, pertanto, va accolto.

Invero, secondo costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, i giudizi medico-legali recepiti nella determinazione oggetto del giudizio (quali il parere del C.V.C.S.), costituiscono valutazioni di ordine tecnico che, salve le ipotesi di violazione di legge o di illogicità manifesta, restano sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 28.10.2005 n. 141/2006).

Nel caso di specie, tuttavia, il Comitato di verifica per le cause di servizio ha emesso il contestato parere senza esprimere alcuno specifico riferimento alla documentazione esibita dall’istante, con particolare riferimento a quella sanitaria rilasciata dallo specialista di parte.

Questi, nelle sue deduzioni avverso la delibera del Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell’economia e delle finanze reso nell’adunanza n. 309/2005 del 18/11/2005, ha sottolineato la significativa circostanza che, all’atto dell’arruolamento, il profilo "apparati vari" dell’odierno ricorrente, alla voce PS (psichico), non evidenziava "nulla di anomalo" e che, pertanto, l’infermità dallo stesso lamentata non può che essere ricollegata ad eventi successivi all’arruolamento.

Risulta dagli atti del processo che il ricorrente ha svolto missioni all’estero: in Bosnia, dal 30 settembre 1999 all’8 marzo 2000 ed in Kossovo dal 5 febbraio al 14 luglio 2001, durante le quali è stato indubbiamente sottoposto ad eventi stressanti e ripetuti, che di certo hanno influito sul suo sistema psichico, aggravato dal trasferimento presso il nuovo Ente, ove ha manifestato la sintomatologia in argomento.

In merito alla stessa, lo specialista ha ritenuto di precisare che il quadro clinico di "Pregresso disturbo depressivo psicotico con spunti interpretativi non congrui con il tono dell’umore", ritenuto "Episodio Depressivo Maggiore Grave con manifestazioni Psicotiche Incongrue dell’umore", è una manifestazione episodica caratterizzata da umore depresso per la maggior parte del giorno, marcata perdita degli interessi, alterazioni del ciclo del sonno e diminuzione della capacità di elaborare pensieri, con conseguenze sul rendimento lavorativo e sulla capacità di interazione sociale e che, tuttavia, la incongruità delle manifestazioni psicotiche (nella fattispecie gli spunti interpretativi "deliranti") è relativa alla natura del contenuto dei disturbi deliranti, in questo caso diversa dai tipici temi presenti nella depressione, quali inadeguatezza, colpa, malattia e punizione. Trattasi, invece, di deliri a tematica persecutoria e, comunque, non direttamente correlati con la depressione.

Lo specialista, poi, con riferimento alle conclusioni cui è pervenuto il Comitato con la predetta delibera del 18/11/2005, ha precisato, citando autorevoli fonti dottrinarie della specifica materia, che il fattore stressante (nel caso de quo: le missioni, il trasferimento e le angherie dei commilitoni più anziani), percepito dal soggetto come maggiormente condizionante in modo negativo l’autostima, produce depressione.

Inoltre, quello che può sembrare un fattore stressante relativamente lieve a persone esterne (…non rinvenendosi documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee…) può essere devastante per il paziente a causa dei significati connessi all’evento.

Ha poi ulteriormente precisato che viene riconosciuta la dipendenza della causa di servizio ogni qualvolta gli eventi della vita militare siano causa o concausa saltuariamente su un substrato già predisposto alla patologia ma non ancora, di per sé, minato sino alla conclamazione della patologia stessa.

Detto specialista ha concluso per il riconoscimento della infermità come dipendente da causa di servizio, richiamando, come perfettamente calzante al caso in trattazione, una decisione della Corte dei Conti, secondo cui: "Pur se trattasi di affezione prevalentemente endogeno-costituzionale, non può escludersi che la sindrome depressiva sia stata concausata da eventi esterni di servizio che hanno influito deleteriamente sulla rottura dell’equilibrio neuro-psichico del soggetto" (cfr. sentenza C. dei Conti, sez. IV pens. mil. 3 maggio 1978, n. 52015).

D’altra parte, nel caso di specie, lo stesso Comitato, con l’impu-gnato parere n. 33171/2005, confermato da quello successivo, n. 7385/06, pur giudicando che la suddetta infermità non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, ha tuttavia ritenuto che "trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazioni attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta".

Pertanto, contrariamente alle conclusioni cui è pervenuto il predetto Comitato e posto a base dell’impugnato decreto n. 2814/N del 19.12.2006, il Collegio ritiene che l’infermità "Sindrome depressiva con spunti interpretativi", pur potendosi riscontrare nel caso di specie, come rilevato dal Comitato, l’assenza di "… documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo", vada riconosciuta come dipendente da causa di servizio, sulla base della suddetta valutazione dello specialista di parte ricorrente nonché della richiamata decisione della Corte dei Conti, in quanto non si può che convenire sul fatto che la patologia del ricorrente, assente all’atto dell’arruolamento, sia da ricollegare agli invocati eventi, perlomeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante.

Orbene, è ben vero che l’Amministrazione, cui spetta emanare il provvedimento definitivo, non è tenuta ad esplicitare ulteriormente, se non per relationem, le ragioni per le quali aderisce al parere del Comitato, tuttavia, è altrettanto vero che alla stessa incombe l’onere di verificare che quest’ultimo, nel pronunciarsi, abbia tenuto conto delle argomentazioni, eventualmente di segno opposto, svolte dagli altri organi tecnici già intervenuti nel precedente ed autonomo procedimento finalizzato ad accertare la dipendenza da causa di servizio.

L’Amministrazione, infatti, con il provvedimento definitivo, può discostarsi dal parere del Comitato, fornendo adeguata motivazione, allorché ritenga che esso non abbia adeguatamente dato conto delle deduzioni esposte dallo specialista di parte ricorrente sulla natura e sull’eziopatogenesi dell’affezione lamentata dall’interessato.

Conclusivamente, l’appello va accolto, perché fondato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Considerata, tuttavia, la particolare natura della presente controversia, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 29 giugno 2010, con l’intervento dei signori: Paolo D’Angelo, Presidente f.f., Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 28 febbraio 2011.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *