Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-02-2011) 02-03-2011, n. 8372

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14 aprile 2008, la Corte di Appello di Torino ha ribadito la responsabilità di D.P.C. per il delitto di calunnia, commesso in danno dell’avv.to B.S., accusato, falsamente, di essersi fatto versare L. 15.000.000 per prestazioni professionali non eseguite, affermata con sentenza del 17 febbraio 2005 di quel Tribunale.

2. Ricorre il D.P., personalmente, e si duole, con un primo motivo, della mancata considerazione, da parte del giudice distrettuale, della esimente di cui all’art. 47 c.p. in punto di dolo, in quanto egli era pressocchè convinto della veridicità del fatto addebitato al legale, desumibile dalla circorstanza che aveva indicato quale tempo della commissione della appropriazione l’anno 1997, benchè allora l’accusato non avesse assunto ancora la sua difesa. Inoltre egli, soggetto anziano, affetto da patologie incidentati, anche sullo stato psichico e gravato da numerosi precedenti penali, aveva confuso i fatti, sì da avere una difettosa percezione della realtà.
Motivi della decisione

1. L’impugnata sentenza è da annullare.

2. In tema di calunnia , la sola denuncia di un fatto realmente accaduto, che non contenga gli estremi di un reato, di per sè non costituisce reato, essendo necessario, perchè questo possa configurarsi, l’alterazione in tutto o in parte della verità dalla quale possa derivare incolpazione per il denunciato. Nè tale incolpazione deve nascere dalla qualificazione giuridica data ai fatti dal denunciante, ma deve essere contenuta negli elementi portati a conoscenza dell’autorità giudiziaria o di organi che abbiano obbligo di riferire. (così da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 37795 del 10/06/2010 e massime precedenti: N. 3489 del 2000 Rv.

217117, N. 1638 del 2003 Rv. 223246, N. 34825 del 2009 Rv. 244767).

3. La fattispecie incriminatrice, invero, individua l’oggetto della falsa incolpazione nel "reato", cioè nell’illecito penale, comprensivo di tutti gli elementi costitutivi e dunque, non solo del fatto materiale, ma anche dell’elemento soggettivo: trattasi di elemento normativo della fattispecie medesima.

4. Nel caso di specie, nello scritto inviato da D.P. alla Procura della Repubblica sono esposte circostanze di fatto inidonee ad indicare nel professionista l’autore di un fatto penalmente rilevante, e come tale inquadrabile in una specifica fattispecie;

infatti, le lagnanze avanzate dall’imputato attengono al rapporto professionale intrattenuto con il suo difensore, di cui lamenta la mancata esecuzione, nonostante l’avvenuto versamento degli onorari.

Si tratta, evidentemente, della denuncia di un inadempimento contrattuale, riferibile al mandato e della pretesa, avanzata ad un organo del tutto privo di competenza sul punto, alla restituzione di quanto pagato.

5. Ora, è irrilevante che la pretesa del D.P. non fosse fondata, come diffusamente argomentato dai giudici di merito, perchè comunque l’esposto aveva ad oggetto una violazione del codice deontologico o un inesatto adempimento, ossia una questione prettamente civilistica, che non integra alcuna fattispecie penale.

6. Nè vale ad integrare il delitto di cui all’art. 368 c.p. l’uso di espressioni quali "appropriazione" ed altri simili termini, da parte del D.P., giacchè quel che rileva è il portare a conoscenza dell’autorità giudiziaria circostanze di fatto che, per come esposte e documentate, siano idonee a indicare taluno come colpevole di fatti costituenti reato, non già la convinzione che l’agente si sia fatto della sussistenza di delitti in suo danno: la calunnia, infatti, non può essere incolpazione di un reato putativo.

7. Al più, nel tenore dell’atto può individuarsi un contenuto diffamatorio reato comunque non perseguibile per difetto di querela.

8. La pronuncia dei giudici di merito non ha tenuto conto dei principi in materia ed appare chiaramente influenzata dal contenuto dell’esposto e dall’atteggiamento soggettivo del D.P., che avrebbe ammesso di essersi determinato a scrivere l’atto al fine di recuperare del denaro; ma tali circostanze non incidono sulla falsa incolpazione, nel senso che non la rendono riconducile ad una ipotesi incriminatrice.

9. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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