T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 28-02-2011, n. 281 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con Decreto del 9 dicembre 2008 la Regione Calabria, Dipartimento n. 10 – Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione professionale, cooperazione e volontariato, ha emanato Avviso Pubblico recante "l’invito a presentare progetti di sviluppo per gli organismi di Formazione Professionale accreditati" al fine di ricevere finanziamenti per la loro ristrutturazione.

La E.R., odierna ricorrente, ha presentato una prima istanza di ammissione al finanziamento.

A seguito di proroga del termine di presentazione della domanda di partecipazione, essa ha formulato istanza di ritiro della domanda presentata in data 31 dicembre 2008 e contestualmente ha presentato una nuova domanda di partecipazione, in considerazione della circostanza che la stessa aveva presentato una dichiarazione sostitutiva che attestava il possesso dei requisiti di ammissibilità e non, invece, tutta la documentazione probante l’ammissibilità alla valutazione del proprio progetto di ristrutturazione, prodotta in allegato alla nuova istanza.

Con Decreto dirigenziale n. 9036 del 27 maggio 2009 la Regione Calabria, Dipartimento n. 10 – Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione professionale, cooperazione e volontariato, ha approvato la graduatoria definitiva del detto Avviso Pubblico.

Nella graduatoria la ricorrente è stata collocata, con un punteggio di 63/100, tra i progetti ammessi ma non finanziati, in quanto l’art. 5 dell’Avviso pubblico prevedeva un limite Euro 2.217.672,67 come importo complessivo finanziabile.

2. La ricorrente ha impugnato la graduatoria, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.

Si è costituita la Regione Calabria deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

3. Parte ricorrente, fatta un’ampia premessa riguardo alla difficoltà di accedere agli atti della procedura, ha dedotto, innanzi tutto, la violazione dell’art. 2 in combinato disposto con gli artt. 9 e 10 dell’Avviso Pubblico e dei principi di logica ed imparzialità e della par condicio dei concorrenti. Eccesso di potere.

Rileva la ricorrente che molte Agenzie formative collocate in posizione utile per ricevere finanziamento e, segnatamene, Ciofs/FP, D., I., E., B.S., I. e F.S., ed una collocata tra le ammesse ma non finanziate denominata Crotone Sviluppo, non hanno allegato la documentazione dimostrativa di avere svolto, nel triennio precedente (200520062007), attività in convenzione formative per un valore di almeno Euro 500.000,00.

Tali Agenzie hanno allegato solo delle semplici dichiarazioni, peraltro fatte non secondo i dettami del DPR n. 445/2000, che dovevano attestare il presunto requisito. Alcune hanno allegato convenzioni non afferenti al periodo interessato. In altri casi, il totale del convenzioni non raggiungeva il limite minimo di Euro 500.000,00.

Rileva la ricorrente che le Agenzie formative, per essere ammesse al finanziamento, avrebbero dovuto dimostrare di avere avuto attività formative in convenzione, nel triennio precedente (200520062007), per un valore totale di almeno Euro 500.000,00.

Aggiunge che l’art. 9 dell’Avviso rubricato con "Documentazione da presentare", stabilisce (n. 6) che occorre depositare in allegato alla domanda la documentazione che attesti il possesso dei requisiti di ammissibilità e che il successivo art. 10 rubricato con "Ammissibilità", stabilisce che le domande sono ritenute ammissibili, ed ammesse a valutazione, solo se corredate dalla documentazione richiesta.

Proprio in ossequio a tale previsione, precisa la ricorrente, la stessa ha, a suo tempo, ritirato la domanda precedentemente presentata e prodotto nuova domanda corredata dalla documentazione prescritta.

La censura è infondata.

Come rilevato dalla ricorrente, l’avviso alla base della procedura prevede, tra i documenti da presentare, la produzione di documentazione che attesti il possesso dei requisiti di ammissibilità.

Va rilevato, innanzi tutto, che la previsione è alquanto generica, non essendo previsto di quale documentazione debba trattarsi. Si specifica solo che essa deve attestare il possesso di quelli che vengono definiti requisiti di ammissibilità.

La ricorrente ha inteso l’espressione documentazione quale sinonimo di copia del documento inerente alla convenzione.

Tale interpretazione restrittiva non è conforme all’attuale sistema normativo in materia di documentazione amministrativa.

L’art. 77 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 prevede che "Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dal”articolo 78".

La giurisprudenza ha precisato al riguardo che le prescrizioni dei bandi e degli altri atti regolatori di gare, per la scelta del migliore contraente da parte delle pubbliche amministrazioni, vanno sempre intese nel senso che si deve ammettere la certificazione semplificata e sostitutiva stabilita dal D.P.R. n. 445, affermando anche il principio per cui la presentazione della documentazione sostitutiva di atto di notorietà equivale alla esibizione dei documenti dichiarati conformi all’originale in forma autenticata ai sensi dell’art. 18 comma 2 dello stesso d.P.R. n. 445 del 2000 (ex plurimis, Cons. St., sez. V, 24 agosto 2006 n. 4972; id., 16 novembre 2005, n. 6389).

Quelli richiamati devono considerarsi principi propri della materia di documentazione amministrativa, che non possono certamente considerarsi derogati in base ad una previsione generica quale quella richiamata.

La ricorrente afferma, inoltre, che alcuni tra i partecipanti alla procedura hanno prodotto convenzioni che non raggiungevano il limite minimo di Euro 500.000,00 o non riguardavano il periodo considerato.

Si tratta di riferimento del tutto generico, non essendo specificato, non solo quali siano i concorrenti non in possesso di tali requisiti (tale carenza, invero, è comune anche alla censura relativa alle dichiarazioni sostitutive), ma anche una qualsiasi indicazione in ordine alla carenza registrata, in relazione a ciascun caso. È dato solo sapere che le convenzioni non raggiungevano l’importo di cui sopra o non riguardavano il periodo interessato,

Né può ritenersi che a siffatta genericità possa supplirsi mediante l’istruttoria effettuata in sede giudiziale.

La ricorrente ha sollecitato all’uopo, anche in sede di discussione orale, l’esercizio dei poteri istruttori del giudice al fine di acquisire tutta la documentazione presentata dai partecipanti al procedimento.

È evidente, tuttavia, che un’attività istruttoria del genere finirebbe per avere carattere meramente esplorativo, giacché consentirebbe di rilevare, non solo i singoli casi di documentazione carente, ma di definire la consistenza stessa del vizio.

Essa, in altri termini, l’istruttoria servirebbe, non a fornire supporto documentale ai vizi riscontrati, ma a definire l’essenza stessa del vizio denunciato.

La ricorrente lamenta di avere avuto un accesso solo limitato ai documenti del procedimento.

In proposito, tuttavia, non è chiaro cosa abbia impedito alla stessa di acquisire contezza del contenuto degli atti, se anche non è stato consentito l’accesso mediante estrazione di copia.

La richiesta istruttoria deve essere, pertanto, respinta.

4. Con il secondo motivo parte ricorrente ha dedotto la violazione del principio di unicità della commissione, rilevando che dal verbale n. 1 della Commissione si evince che la valutazione in relazione all’ammissibilità dei progetti presentati dalle Agenzie formative è stata delegata ad altra commissione composta dai soggetti diversi da quelli della commissione a suo tempo nominato nella procedura concorsuale.

Si sarebbe completamente delegata una valutazione quale l’ammissibilità delle domande addirittura ad una commissione estranea ed esterna.

La censura è priva di fondamento.

Come rilevato dalla Regione resistente, l’art. 10 dell’Avviso Pubblico ha previsto che l’istruttoria di ammissibilità è eseguita dal Settore Formazione del Dipartimento Lavoro, Formazione, Politiche Sociali, Volontariato e Cooperazione della Regione Calabria.

Non è, quindi, che sia stata costituita una seconda commissione, ma alcuni dipendenti del Settore sopra indicato hanno provveduto ad effettuare quella che l’Avviso denomina istruttoria di ammissibilità, quindi a vagliare i requisiti di ammissibilità delle domande.

L’ultimo comma dello stesso art. 10 prevede che le domande ritenute ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione. Ed è quanto è, in effetti, avvenuto.

5. Ne consegue l’infondatezza del ricorso, che deve essere, pertanto, rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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