Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-02-2011) 02-03-2011, n. 8406 Reati commessi a mezzo stampa diffamazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.R., autrice dell’articolo comparso in data 27.5.2004, ed S.A., direttore responsabile del quotidiano (OMISSIS), furono tratti a giudizio avanti il Tribunale di Monza (Sez. Desio) per rispondere di diffamazione aggravata e violazione art. 57 c.p. quali responsabili delle affermazioni contenute nel detto pezzo giornalistico. Il Tribunale li condannava con sentenza del 26.3.2008.

Decisione parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Milano, perchè nelle more del processo d’appello intervenne remissione di querela da parte del T. e per questa parte il giudice di seconde cure annullava la prima decisione. Nel resto era confermata la prima decisione.

La vicenda attiene all’articolo (con il titolo (OMISSIS)) comparso sul detto quotidiano che indicava le attuali parti civili, tutti medici chirurghi, come coinvolte nel procedimento avviato dalla Procura della Repubblica di Verona (denominato (OMISSIS)), concernente vari reati connessi ala prescrizione e vendita di medicinali della casa farmaceutica GLAXO SMITH KLINE, circostanza che i predetti smentiscono. La C., pur interrogata dalla Guardia di finanza, si era rifiutata di rivelare la fonte della notizia, adducendo il segreto professionale, pur segnalando che si trattava di provenienza altamente privilegiata.

Gli accertamenti disposti (acquisizione dei certificati dei carichi pendenti e del Casellario) non aveva convalidato l’assunto difensivo.

La decisione dei giudici del merito sottolinea che, al momento della pubblicazione dell’articolo incriminato, non esisteva iscrizione dei loro nomi nel registro delle persone oggette ad indagine e che, al contempo, la C. non aveva svelato il nome della fonte, onde appurare un’eventuale carenza del momento soggettivo.

Il ricorso interposto dalla difesa (avv. Di Grazia) degli imputati eccepisce l’erronea applicazione della legge penale poichè era stato accertato che il dr. C. era stato soggetto di indagine in seno al proc. n. 6571/02 della Procura veronese, quindi in epoca anteriore alla redazione dell’articolo (2004), mentre erroneamente la Corte d’Appello segnala che la procedura si avviò nel corso del 2004;

La Parte civile (Avv. Ronco) ha depositato memoria il 22.9.2010 a sostegno delle ragioni dell’accusa instando per la dichiarazione di inammissibilità per manifetsa infondatezza del ricorso, evidenziando che;

– deve ritenersi ormai irrevocabile la statuizione circa l’idoneità lesiva della reputazione dei medici;

– che risulta infondata l’argomentazione per cui il coinvolgimento dei medici avvenne in epoca antecedente all’articolo incriminato, non essendo tanto richiesto dagli imputati, essendo stato appurato presso la segreteria della Procura veronese che l’iscrizione avvenne il 23.9.2004, epoca successiva alla redazione dell’articolo ((OMISSIS)).
Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

Se è certamente corretto escludere dalla cognizione del giudice di legittimità apporti documentali ed affermazioni versate al processo per la prima volta in Cassazione, è – del pari – indubitabile che il ragguaglio fornito dalla Parte Civile viene portato in risposta a critica della difesa, esposta nei pregressi gradi.

D’altra parte la ricostruzione esposta nei motivi di ricorso degli imputati, ed ancorata al numero del procedimento penale in cui risulta iscritto il medico Dr. C. nel registro delle persone soggette ad indagine, è smentita dalla risultanza, a suo tempo acquisita e versata in atti (in fase di giudizio di primo grado, dunque soggetta ad apprezzamento anche dal giudice di legittimità) secondo cui il nominativo di costui non risulta annotato nel periodo 1.10.1996 – 9.8.2004 (cfr. Motivi avv. Vitale, pag. 5, che soggiunge anche la risultanza, non apprezzabile nel giudizio di legittimità, dell’esatta data di iscrizione).

Dunque, l’accertamento copre tutta l’epoca antecedente alla redazione del pezzo giornalistico incriminato. Tanto palesa l’infondatezza della critica dei ricorrenti.

Al rigetto dei ricorsi consegue per ciascuno dei ricorrenti la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed anche, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si stima equo,liquidate in complessivi Euro 1.400,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè alla rifusione delle spese di Parte Civile che liquida in complessivi Euro 1.400,00, oltre ad accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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