Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-02-2011) 02-03-2011, n. 8405 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.S. è stato condannato dal Tribunale di Gela del 29.6.2009 perchè ritenuto responsabile di ingiurie commesso il (OMISSIS) in danno di N.A., NI.Al. ed Z.A., propri dipendenti che l’imputato censurava per lo scarso impegno lavorativo.

La Corte d’Appello di Caltanissetta ha confermato la decisione con sentenza del 23.2.2010, salvo quanto alla pena che è stata ridotta.

Il ricorso interposto si fonda sui seguenti motivi:

– illogicità della motivazione e travisamento del fatto poichè le deposizioni acquisite non evidenziano la condotta ingiuriosa, tanto contraddice la decisione impugnata;

– erronea applicazione della legge penale avendo la corte omesso di valutare la ricorrenza dell’esimente della provocazione di cui all’art. 599 c.p., comma 2 considerato che la frase sarebbe stato il risultato di un acceso diverbio che aveva cagionato forte emozione nell’imputato;

– la maturata prescrizione maturata il 30.1.2010.
Motivi della decisione

Ancorchè sia fondato l’ultimo motivo, poichè è maturato il decorso prescrizionale del reato ascritto al B. (infatti, le sospensioni del decorso, di sette anni e sei mesi, è maturato al 15.5.2010 così spostato dall’originario termine del 15.11.2008 in ragione delle numerose sospensioni) il ricorso originariamente è inammissibile. Invero, esso è versato in fatto richiedendo una rivisitazione del vaglio dei deposti testimoniali e della lettura assegnata ad essi dal giudice di merito.

Inoltre, manifestamente infondato è il richiamo all’art. 599 c.p.p., comma 2 non palesandosi alcuna ingiustizia nel fatto dei propri dipendenti, quale quello preteso dalla esimente in discorso, e – comunque – non valendo il rilievo per quanto attiene alla posizione dei dipendenti N. e Ni., come si evince dalla Sentenza impugnata (pag. 9), nè prospettandosi lo stretto rapporto eziologico tra le espressioni dei dipendenti presenti e la reazione ingiuriosa.

Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed anche al versamento della somma a favore della Cassa per le Ammende che si ritiene equo fissare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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