Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-02-2011) 02-03-2011, n. 8404 Motivazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.V. è stato condannato dal GIP presso il Tribunale di Rossano, con sentenza 30.4.2009, a seguito dì giudizio abbreviato, perchè ritenuto colpevole di tentato omicidio in pregiudizio di B.N.. La Corte d’Appello di Catanzaro, in data 26.3.2010 ha riformato la decisione ravvisando nel fatto la violazione degli artt. 582, 585 c.p. La vicenda riguarda un’aggressione, attuata a mezzo di coltello (arma che non è stata mai rinvenuta) determinata da ragioni di gelosia.

L’azione cagionò lesioni lievi sul braccio della vittima.

D ricorso interposto dalla difesa del F. lamenta la carenza di adeguata motivazione quanto:

– alla determinazione dell’entità della pena inflitta (due anni di reclusione) per il delitto di lesioni volontarie, giustificazione contenuta nella frase di stile stimasi equo, non consentite al cospetto di sanzione superiore (tre mesi suscettibile di aumento sino ad un terzo);

al diniego della circostanze attenuanti generiche;

all’aumento dell’aggravante di cui all’art. 585 c.p.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Certamente nell’applicazione della pena il giudice deve procedere ad una motivazione della sua facoltà discrezionale, ma non necessariamente dedicare a questo capitolo della sua decisione una autonoma considerazione. Ben può, invero, nel contesto della giustificazione sulla vicenda alludere ad una valutazione complessiva del casco.

Così è nel caso in esame in cui, pur procedendo ad una significativa derubricazione nella determinazione giuridica della fattispecie, la sentenza si occupa di una vicenda connotata di indubbia gravità e tale connotato è fatto proprio dal giudicante.

Di qui l’implicito giudizio che si è riflesso nella commisurazione della sanzione che rinviene nel complesso argomentativi adeguata motivazione.

Dal rigetto del ricorso discende la condanna al pagamento delle spese processuali e la rifusione di quelle sostenute dalla parte civile.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese di parte civile, che liquida in complessivi Euro 1200,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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