Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-02-2011) 02-03-2011, n. 8402 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Genova, dichiarata la prescrizione di alcuni addebiti di natura penal – fallimentare ed esclusa la rilevanza ad ulteriori accuse, confermava con Sentenza 5.11.2009, la condanna inflitta a C.F. dal Tribunale di La Spezia dell’1.4.2005, quale responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale conseguente al fallimento (dichiarato il (OMISSIS)) di Srl. TRAS.FER.MAR, di cui egli era amministratore unico.

L’addebito riguarda parecchi movimenti in uscita, per contanti, dalla società ed accreditati al c/c personale del prevenuto occorsi negli anni 1990 e 1991.

Il ricorso della difesa dell’imputato si articola sui seguenti motivi:

– carenza ed illogicità della motivazione quanto alla proponibilità giuridica della nozione di distrazione, nel caso in cui l’importo estromesso dal patrimonio della società fallita, vi rientri prima della dichiarazione di fallimento;

– carenza della motivazione quanto all’elemento soggettivo del reato non essendo stata dimostrata la consapevolezza dello stato di dissesto della società in capo all’imputato e della possibile lesione agli interessi creditori soprattutto se considerati nell’ottica di un loro rientro subitaneo;

– mancata assunzione di prova decisiva consistita nella perizia contabile, essendo la CT. del PM. – mai escusso nel contraddittorio delle parti – pertinente ad un procedimento di cui è stata dichiarata la nullità ed avendo il giudice rigettato l’istanza di integrazione;

– illogicità della motivazione nel rigetto del riconoscimento delle richieste attenuanti generiche.
Motivi della decisione

Il primo motivo è fondato.

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, il pregiudizio ai creditori deve sussistere al momento della dichiarazione giudiziale di fallimento, non già al momento della commissione dell’atto antidoveroso; di conseguenza, non è configurabile alcun illecito, laddove la capacità pregiudizievole della condotta del soggetto attivo sia stata eliminata prima dall’apertura della procedura, non essendovi nessun potenziale danno per i creditori (Cass. pen., sez. 5^, 26 gennaio 2006, Arcari). E, non può integrare fatto punibile come bancarotta per distrazione un comportamento, pure doloso o assertivamente fraudolento, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un’attività di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della fallita prima della soglia cronologica costituita dall’apertura della procedura o, quantomeno, prima dell’insorgenza della situazione di dissesto produttiva del fallimento (Cass. pen., sez. 5^, 21 settembre 2007, Spitoni).

Queste considerazioni risultano formulate con il gravame di appello e fatte proprie dalla consulenza di parte, argomentata sulla base del libro giornale, citata dalla stessa sentenza (pag. 7/8).

Al proposito, la decisione appare priva di sostanziale argomentazione poichè, nel trascurare l’eccezione difensiva, omette di spiegare perchè le scritture del libro giornale non siano da ritenere attendibili ed utili alla ricostruzione dei movimenti economici. Essa si limita ad affermare apoditticamente che l’attendibilità del documento indicato dal CT. di parte è nulla, ma per ragioni che non risultano, contrariamente a quanto osservato, esplicitate).

Tace, ancora, la pronuncia sulla circostanza se i conti fiscalmente riservati siano di poi confluiti nell’economia ufficiale della procedura concorsuale, profilo decisivo per valutare l’effettiva sottrazione di ricchezza alle pretese creditorie (mentre agli effetti fallimentari non assume interesse l’area di affluenza della ricchezza precedentemente distratta, non palesando responsabilità se non di tipo fiscale).

In sostanza, pur avendo rigettato l’istanza istruttoria di un approfondimento del dato di causa, per nulla evidente, non fornisce ragguaglio tranquillante per giustificare l’assunto di condanna.

La Corte di rinvio dovrà soffermarsi sull’effettivo rientro del denaro fuoriuscito dalla società, sia per quanto attiene all’esercizio 1990 sia a quello successivo, nonchè dovrà precisare la tempistica della restituzione delle somme.

La decisione sul primo motivo assorbe in sè ogni interesse per i successivi profili di censura.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della corte d’Appello di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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