T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 28-02-2011, n. 239 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe indicato, il ricorrente impugna il provvedimento specificato nell’epigrafe stessa, nella parte in cui individua 26 medici convenzionati aventi diritto all’assunzione nei ruoli delle ASL in applicazione dell’art. 8, c. 1 bis, del D. Lgs. n. 502 del 1992, come modificato dall’art. 8 dei decreti legislativi nn. 229 del 1999 e 254 del 2000.

Sul ricorso difetta la giurisdizione amministrativa.

Il provvedimento impugnato, infatti, individua i medici, già titolari di un rapporto di incarico a tempo indeterminato, valutati idonei all’instaurazione del rapporto di impiego, in seguito al superamento di una prova di idoneità, non impugnata con il presente ricorso, e previo accertamento del possesso di determinati requisiti.

Si tratta, in sostanza, di un atto che si inserisce in una sequenza procedimentale finalizzata all’assunzione alle dipendenze del servizio sanitario di personale medico già titolare di un rapporto convenzionale.

Per effetto dell’art. 63, c. 1 del d. lgs n. 165 del 2001, "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2… incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo."

Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 63, le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La presente controversia, non avendo ad oggetto una procedura concorsuale, non ravvisandosi la natura concorsuale dell’esame di idoneità il cui superamento costituiva solo uno dei presupposti per l’assunzione e che, in ogni caso, rimane estraneo alla materia del contendere, deve ritenersi, dunque, devoluta alla cognizione dell’Autorità giurisdizionale ordinaria, rientrando nella materia degli atti di assunzione e di inquadramento nei ruoli di personale alle dipendenze di pubbliche amministrazioni il cui rapporto di lavoro è disciplinato in regime privatistico.

Deve condividersi, dunque, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui "la pretesa all’assunzione in ruolo nel primo livello dirigenziale del ruolo medico, ai sensi dell’art. 8 comma 1 bis d.lg. n. 502 del 1992, rientra nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, comprensiva, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001, anche delle controversie concernenti l’assunzione al lavoro; infatti, nella vicenda in questione non viene in rilievo una procedura concorsuale, non avendo luogo una scelta comparativa tra più aspiranti che sfocia nella predisposizione di una graduatoria, ma una mera valutazione di idoneità, unita al riscontro del solo possesso degli altri requisiti per l’inquadramento in ruolo" (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 17 maggio 2006, n. 4513).

In conclusione, questo TAR deve dichiarare il difetto di giurisdizione.

In applicazione dell’art. 11, c. 2, c. p. a., il processo potrà essere riassunto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

I contrasti giurisprudenziali sul riparto di giurisdizione giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara il difetto di giurisdizione e indica munito di giurisdizione su di esso il giudice ordinario.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *