T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 28-02-2011, n. 234 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente, dipendente della regione Calabria, addetta al servizio sociopsicopedagogico, attualmente in servizio presso il Comune di Chiaravalle Centrale nell’ambito della Equipe territoriale Adozioni, impugna il decreto con il quale, in esecuzione dell’art. 28 della legge regionale n. 9 del 2007 ed in attuazione del Piano di Trasferimento per il personale addetto ai servizi sociopsicopedagogici, di cui alla legge regionale 57/1990, approvato dalla Giunta regionale con atto n. 620 del 28 settembre 2007, viene trasferita, insieme con altre due dipendenti, all’Azienda Provinciale di Catanzaro.

Avverso tale decreto propone le seguenti censure:

– violazione della legge 57/1990, della legge 2/1997 – violazione del giudicato – violazione della delibera della Giunta Regionale 3459/1998 – violazione dei diritti acquisiti, del contratto individuale di lavoro, della legge n. 9 del 2007 – violazione degli artt. 2103 cc, dell’art. 52 del dlgs 165/2001, degli artt. 1, 2, 4 e 35 Cost. per lesione del diritto alle mansioni ed alla qualificazione professionale – violazione dell’art. 97 Cost. – violazione dell’art. 31 dlgs 165/2001 ovvero dei principi in materia di trasferimento di pubblici dipendenti – violazione dell’art. 17 della legge 34/2002 – dell’art. 17 comma 7 del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 1° aprile 1998 – eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità.

In particolare, ritiene la ricorrente che l’Amministrazione regionale avrebbe operato tale trasferimento senza una adeguata istruttoria, senza tenere conto della professionalità acquisita, delle mansioni svolte e del ruolo che dovrebbe ricoprire nella struttura di destinazione, prospettando il pericolo di un danno da dequalificazione e non provvedendo all’erogazione degli specifici incentivi per la mobilità previsti dal CCNL del 1998.

Chiede, pertanto, l’annullamento in parte qua del decreto.

Si è costituita la Regione Calabria che oltre a resistere nel merito eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego cd privatizzato e non risultando impugnato un atto di macro organizzazione.

Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Come eccepito dalla Regione la controversia non appartiene alla giurisdizione del Tribunale adito.

La controversia in esame, volta a contestare la legittimità della delibera con la quale

la Regione Calabria ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 28 della legge regionale n. 9 del 2007, per il personale addetto ai servizi sociopsicopedagogici, di cui alla legge regionale 57/1990, così come disciplinato in dettaglio dal Piano di Trasferimento approvato dalla Giunta regionale con atto n. 620 del 28 settembre 2007, ed ha trasferito tre dipendenti, assegnati ad amministrazioni comunali, all’Azienda Sanitaria di Catanzaro, spetta, ai sensi dell’art. 63, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001, alla cognizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, in quanto l’atto impugnato va qualificato come atto di microorganizzazione.

Ai sensi dell’art. 68 del d.lg. n. 29 del 1993 (nel testo modificato dall’art. 29 del d.lg. n. 80 del 1998, ora trasfuso nell’art. 63 del d.lg. n. 165 del 2001) sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in ogni sua fase, dalla instaurazione sino all’estinzione, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni nell’esercizio del potere loro conferito dall’art. 2, comma 1, del d.lg. n. 29 del 1993 (riprodotto nell’art. 2 del d.lg. n. 165 del 2001) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali delle organizzazioni degli uffici – nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono – caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo status di una categoria di dipendenti, costituendo quest’ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati iure privatorum. "(Cassazione civile, sez. un., 13 luglio 2006, n. 15904).

Il decreto impugnato non è un atto di macro organizzazione, poiché tale qualificazione è riservata, come sopra evidenziato dalla giurisprudenza della Cassazione, agli atti che riguardano le linee fondamentali dell’assetto degli uffici e che si estrinsecano a monte del rapporto di impiego (cfr. art. 2, comma 1, e art. 4, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001).

L’atto di macro organizzazione nella vicenda sub judice è, come correttamente affermato dalla difesa regionale, costituito dal Piano di Trasferimento approvato con delibera della Giunta Regionale, ma nessuna delle censure contenute nel ricorso riguarda tale provvedimento generale, che non risulta quindi impugnato.

E’ la delibera di Giunta ad avere le caratteristiche dell’atto di macroorganizzazione, riguardando una certa categoria di dipendenti ed avendo, pertanto, natura estesa (v. CdS 3065/08), mentre non è sicuramente tale il decreto dirigenziale qui gravato relativo al trasferimento di 3 dipendenti, in esecuzione delle scelte di macro organizzazione fatte dagli organi politici della Regione, prima, con la legge n. 9 del 2007 e, poi, con la delibera della Giunta Regionale n. 620 del 2007 (cfr. Tar Abruzzo, Pescara, n. 378/2009)

La presente controversia, ai sensi dell’art. 63 e 69, d.lg. n. 165 del 2001, spetta quindi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, in quanto relativa ad un atto di micro organizzazione, trasferimento di tre unità presso l’Azienda Sanitaria di Catanzaro, considerato che, ai sensi dell’art. 5 del citato decreto, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (Così CdS 3065/2008).

La suddetta sfera di giurisdizione è piena e si estende – in base ai principi di economia processuale e di concentrazione avanti allo stesso giudice dell’intera vicenda contenziosa che coinvolge il pubblico dipendente – anche agli atti amministrativi presupposti, che non sono sottratti alla cognizione dell’a.g.o. e possono essere disapplicati ove riconosciuti "contra legem" (Così Consiglio Stato, sez. VI, 22 settembre 2008, n. 4568).

Alla luce di quanto sopra osservato il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti della c.d. "traslatio iudicii".

Trattandosi di sentenza di rito sulla giurisdizione, appare equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, datti salvi gli effetti della traslatio judicii.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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