Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-02-2011) 02-03-2011, n. 8332 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l’istanza avanzata da S.A., intesa ad ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. Contro tale atto ha proposto ricorso per Cassazione il S..

3. Il D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, art. 99 prevede che contro il provvedimento di reiezione dell’istanza in questione l’interessato può proporre ricorso davanti al Presidente del Tribunale al quale appartiene il giudice che ha adottato l’atto. In conseguenza, ai sensi dell’art. 568 c.p.p., il gravame in esame deve essere qualificato come ricorso in opposizione e gli atti vanno trasmessi al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano.
P.Q.M.

Qualificata l’impugnazione come opposizione ex D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, art. 99, dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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