Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-04-2011, n. 9295 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La sentenza di cui si chiede la cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania in data 2 aprile 2004 e, quindi, ha respinto: a) l’appello principale dei lavoratori M.L., + ALTRI OMESSI ; b) l’appello incidentale dell’INPS, nel quale si eccepiva la decadenza dall’azione D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, comma 3.

Secondo la Corte d’appello di Catania quella che ha interessato la società ITIN è stata una crisi mai superata, ma costantemente aggravatasi fino all’insolvenza dell’impresa e alla dichiarazione di fallimento, pertanto legittimamente l’INPS ha applicato, nel caso di specie, la disciplina della compensazione con il trattamento di mobilità delle proroghe di CIGS concesse, in applicazione del D.L. n. 478 del 1993, art. 12, primi tre commi pur dovendo escludersi il carattere generalizzato di tale meccanismo.

Il ricorso dei suddetti lavoratori – illustrato con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. -domanda la cassazione della sentenza per un unico complesso motivo; resiste con controricorso l’INPS.
Motivi della decisione

1.- In via preliminare va disattesa l’eccezione di parziale inammissibilità del controricorso, sollevata in memoria, con riferimento all’asserita evidente nullità (recte: inesistenza) della relativa notifica, dipendente dalla mancata menzione dei nominativi di tutti i ricorrenti nella relata – ove, per l’indicazione dei destinatari, è usata la dicitura: " M.L. e altri"- accompagnata dalla consegna all’Ufficiale giudiziario di una sola copia dell’atto e non di un numero di copie pari al numero dei ricorrenti.

Al riguardo va, in primo luogo, osservato che non assume alcun rilievo, ai fini della validità della notificazione del controricorso, che nel pedissequo modello di consegna dell’atto i ricorrenti destinatari siano indicati – come nella specie – mediante il nome del capolista seguito dalla generica indicazione "e altri", tanto più se la suddetta indicazione sia seguita dal preciso riferimento del domicilio eletto per il giudizio e dal difensore, al quale il controricorso risulta essere stato ritualmente notificato (nello stesso senso: Cass. SU 22 luglio 1968, n. 2621).

D’altra parte, in base ad un condiviso orientamento consolidato di questa Corte, il principio secondo cui la notificazione dell’atto di impugnazione deve avvenire mediante consegna di tante copie quante sono le parti contro cui l’impugnazione è proposta, ancorchè unico sia il procuratore presso cui esse abbiano eletto domicilio, non si applica agli atti – come il controricorso in cassazione – che mirino a resistere al gravame, per i quali pertanto, nel caso di ricorso proposto da pluralità di ricorrenti difesi da unico professionista, è sufficiente la notifica di unica copia dell’atto nel domicilio dagli stessi eletto presso il comune difensore (vedi per tutte: Cass. 1 agosto 2007, n. 16959; Cass. 15 luglio 1998, n. 6916; Cass. 19 dicembre 1991, n. 13704).

2. – In relazione al motivo di ricorso, deve esaminarsi, in limine, la questione relativa alla sua ammissibilità, sollevata dall’Istituto resistente, e peraltro rilevabile anche d’ufficio, concernente la ritualità dei quesiti di diritto formulati ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.(applicabile nella specie ratione temporis, essendo impugnata una sentenza depositata il 12 febbraio 2008: cfr. D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2; L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5).

2.1.- Ritiene il Collegio che la formulazione dei quesiti non corrisponda alle prescrizioni di legge, per diversi profili, relativi alla genericità della enunciazione e alla mescolanza, all’interno di ciascuno dei quesiti, di censure afferenti a vizi motivazionali.

In particolare: a) la denuncia di violazione dell’art. 1362 c.c. e segg. è del tutto generica e priva di ogni indicazione della fattispecie, riferendosi all’interpretazione di "una manifestazione negoziale di un organo della procedura fallimentare non presumendo che la stessa sia resa in buona fede"; b) la denuncia di violazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ. è solo apparente e non congruente rispetto al contenuto della deduzione, poichè nel quesito si lamenta, invece, la mancata considerazione di taluni documenti, che attiene, non già ai canoni dì valutazione prescritti dalle norme richiamate, bensì alla formazione del c.d. giudizio di fatto operato dal giudice di merito; c) parimenti, la denuncia di violazione della L. n. 56 del 1994, art. 1 e della L. n. 223 del 1991, art. 4 è anch’essa solo apparente, che il contenuto dei relativi quesiti presuppone la valutazione di fatto in ordine alla asserita mancanza di un qualunque nesso fra le ragioni giustificative delle proroghe della cassa integrazione e la messa in mobilità dei lavoratori, così risolvendosi i quesiti, ancora una volta, in denunce relative alla motivazione, prive di specifica indicazione delle ragioni per cui l’accertamento del giudice di merito si riveli incoerente o carente; nè, peraltro, tali indicazioni potrebbero essere integrate dalle argomentazioni sviluppate nel motivo, stante la autonomia del quesito di diritto (cfr. Cass. SU 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass. SU 18 novembre 2008, n. 27347).

3 – La inadeguatezza dei quesiti, così delineata, comporta la inammissibilità del ricorso.

4.– Nulla per le spese, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore alla sostituzione disposta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 (avente decorrenza:

2 ottobre 2003) applicabile ratione temporis.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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