Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-02-2011) 02-03-2011, n. 8331

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Presidente della Corte d’appello di Palermo ha respinto il ricorso in opposizione avanzato da B.N. avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio dello Stato.

2. Ricorre per Cassazione l’interessato deducendo violazione di legge e vizio della motivazione. Il Giudice ha ritenuto provata la proprietà di un feudo con annesso magazzino, ritenuta indicativa di condizione economica ostativa all’ammissione al beneficio, solo sulla base delle dichiarazioni di un pentito. E’ ben vero che nell’ambito in esame è possibile utilizzare presunzioni semplici, ma occorre che gli elementi di giudizio siano dimostrati, mentre nel caso in esame nulla di concreto è noto quanto all’opinata proprietà. La Corte d’appello, inoltre, sembra voler porre a carico del richiedente la dimostrazione della falsità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia.

Lo stesso giudice, inoltre, ha ritenuto significativa la locazione non finanziaria di terreno non edificabile, senza tuttavia specificare quale significato tale dato abbia sul piano reddituale.

3. Il ricorso è infondato.

L’ordinanza impugnata ritiene provata la proprietà del feudo sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore. D’altra parte, le deduzioni difensive preannunziate dall’interessato nell’atto di opposizione non si sono concretizzate, posto che non è stata depositata la documentazione preannunziata relativa alla proprietà del bene in capo al genitore. Inoltre risulta la disponibilità in affitto di altro terreno. Si ritiene che si configuri, quindi, una situazione reddituale di tenore medio e quindi superiore al limite di legge.

Tale apprezzamento non è sindacabile nelle presente sede di legittimità, considerato che l’unico vizio deducibile è quello di violazione di legge. Quanto all’apprezzamanto in ordine alla situazione reddituale occorre considerare che, come già condivisibilmente ritenuto ripetutamele da questa Corte, nella determinazione del reddito, da valutarsi ai fini dell’individuazione delle condizioni necessarie per l’ammissione al gratuito patrocinio, non si fa pedissequa applicazione della disciplina dell’IRPEF, non essendo in questione un’imposta da pagare bensì un peculiare istituto che attribuisce rilevanza anche a redditi non assoggetta bili ad imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell’istante (sul punto anche la sentenza della Corte Costituzionale in data 17-3-1992 n 144) (Cass. 4, 15 aprile 2008, 239893; Cass. 4, 15 dicembre 2008, Dimitrova). Tale interpretazione è aderente alle già indicate peculiari finalità della disciplina in esame, che trovano conferma nel cit. art. 76, comma 3, che considera rilevanti anche i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte ovvero ad imposta sostitutiva. Un’ulteriore conferma delle peculiarità della disciplina e della relativa valutazione demandata al giudice perviene dal cit. D.P.R., art. 96, comma 2: "il magistrato respinge l’istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versa nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte".

Del resto anche la giurisprudenza costituzionale (sentenza 17 marzo 1992 n. 144) ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 30 luglio 1990, n. 217, artt. 3 e 5 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), ed ha chiarito che non vi è una corrispondenza biunivoca tra il reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e quello dichiarato o accertato ai fini fiscali, perchè ai fini della legge impugnata rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposta vuoi perchè non rientranti nella base imponibile, vuoi perchè esenti, vuoi perchè di fatto non hanno subito alcuna imposizione: quindi rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali è stata elusa l’imposizione fiscale (v anche C. cost,, 27 novembre 1998, n. 386).

Ciò ha fondato la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte in ordine alla possibilità di utilizzazione di presunzioni semplici ed alla struttura indiziaria dell’apprezzamento demandato al giudice di merito in ordine alla condizione economica di chi richiede l’ammissione al beneficio in esame (Cass. 4, 14 ottobre 2008, Zara).

Alla luce di tali enunciazioni di principio l’ordinanza impugnata appare immune da censure, posto che desume l’esistenza di redditi significativi dalla disponibilità di due terreni. Tale apprezzamento indiziario, essendo esaustivamente motivato, non può essere sindacato nella presente sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge. Nè si configura la lamentata inversione dell’onere della prova, posto che la Corte d’appello si è limitata e prendere atto che la documentazione che era stata preannunziata non è stata depositata.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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